30.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1222/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2013

concernente l’autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a ruminanti, suini e pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda concerne l’autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». La domanda comprende anche altri impieghi delle stesse sostanze, per i quali non è stata ancora presa alcuna decisione.

(4)

Nel suo parere del 16 novembre 2011 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’impiego proposte, l’acido propionico, il propionato di sodio e il propionato di ammonio non hanno effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l’ambiente. È stato inoltre concluso che tali sostanze migliorano la stabilità aerobica dei materiali facili da insilare. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’impiego di tali sostanze, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze di cui all’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», sono autorizzate come additivi destinati all’alimentazione animale, alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(12):2446.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio

1k280

Acido propionico

 

Composizione dell’additivo

Acido propionico ≥ 99,5 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

 

Acido propionico ≥ 99,5 %

 

C3H6O2 Numero CAS: 79-09-4

 

Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante

 

Aldeidi ≤ 0,1 % espresso come formaldeide

 

Prodotto mediante sintesi chimica

 

Metodo di analisi  (1)

Quantificazione dell’acido propionico come acido propionico totale in additivi per mangimi, premiscele, alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione di esclusione ionica con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI)

Ruminanti

1.

L’impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato.

2.

L’additivo deve essere impiegato in materiali facili da insilare (2)

3.

L’impiego contemporaneo con altre fonti delle sostanze attive non deve superare il tenore massimo autorizzato.

4.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.

20 dicembre 2023

Suini

30 000

Pollame

10 000

1k281

Propionato di sodio

 

Composizione dell’additivo

Propionato di sodio ≥ 98,5 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

 

Propionato di sodio ≥ 98,5 %

 

C3H5O2Na

 

Numero CAS: 137-40-6

 

Perdita all’essiccazione ≤ 4 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C

 

Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,1 %

 

Prodotto mediante sintesi chimica

 

Metodo di analisi  (1)

Quantificazione del propionato di sodio negli additivi per mangimi:

1)

cromatografia liquida ad alta prestazione di esclusione ionica con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI) per la determinazione del propionato totale; e

2)

spettrometria di assorbimento atomico AAS (EN ISO 6869) per la determinazione del sodio totale.

Quantificazione del propionato di sodio come acido propionico totale in premiscele, alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione di esclusione ionica con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI)

Ruminanti

1.

L’impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato.

2.

L’additivo deve essere impiegato in materiali facili da insilare (2) .

3.

L’impiego contemporaneo con altre fonti delle sostanze attive non deve superare il tenore massimo autorizzato.

4.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.

20 dicembre 2023

Suini

30 000 (3)

Pollame

10 000 (3)

1k284

Propionato di ammonio

 

Composizione dell’additivo

Preparazione di propionato di ammonio ≥ 19,0 %, acido propionico ≤ 80 % e acqua ≤ 30 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

 

Propionato di ammonio: C3H9O2N

 

Numero CAS: 17496-08-1

 

Prodotto mediante sintesi chimica

 

Metodo di analisi  (1)

Quantificazione del propionato di ammonio negli additivi per mangimi:

1)

cromatografia liquida ad alta prestazione di esclusione ionica con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI) per la determinazione del propionato totale; e

2)

titolazione con acido solforico e idrossido di sodio per la determinazione dell’ammoniaca.

Quantificazione del propionato di ammonio come acido propionico totale in premiscele, alimenti per animali:

cromatografia liquida ad alta prestazione di esclusione ionica con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI)

Ruminanti

1.

L’impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato.

2.

L’additivo deve essere impiegato in materiali facili da insilare (2)

3.

L’impiego contemporaneo con altre fonti delle sostanze attive non deve superare il tenore massimo autorizzato.

4.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.

20 dicembre 2023

Suini

30 000 (3)

Pollame

10 000 (3)


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco (ad esempio piante intere di mais, loglio, forasacco o polpa di barbabietola). Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).

(3)  Come acido propionico.