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28.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1212/2013 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite in relazione alle merci interessate dal presente regolamento, che non sono conformi al regolamento stesso, possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso il proprio parere sulla voce 1 dell’allegato del presente regolamento entro i termini stabiliti dal presidente; le misure di cui alla voce 2 dell’allegato del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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9031 80 38 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 90 e dal testo dei codici NC 9031 , 9031 80 e 9031 80 38 . Il sensore di battito cardiaco e il dispositivo di monitoraggio della frequenza cardiaca sono destinati a contribuire congiuntamente a una funzione chiaramente definita ai sensi della nota 3 del capitolo 90 in relazione alla nota 4 della sezione XVI poiché il sensore capta i battiti cardiaci e trasmette i segnali al dispositivo di monitoraggio che li elabora e li visualizza. L’apparecchio è un articolo composito costituito da componenti del capitolo 90 (strumenti ed apparecchi di misura e controllo) e del capitolo 91 (orologeria). A norma della regola 3 b), dev’essere classificato come se consistesse della componente che conferisce all’apparecchio il suo carattere essenziale. Considerate le caratteristiche dell’apparecchio, nella fattispecie la prevalenza di componenti con funzione di misura e monitoraggio del battito cardiaco, il carattere essenziale dell’apparecchio è conferito dai componenti adibiti a misurare. La funzione di orologio dell’apparecchio è accessoria alla funzione di apparecchio di misura poiché un apparecchio destinato a effettuare misure basate sul tempo (battiti cardiaci al minuto) si basa su un orologio per stabilire il rapporto temporale durante l’elaborazione della misura. È pertanto esclusa la classificazione come orologio della voce 9102 . È altresì esclusa la classificazione come strumento e apparecchio per la medicina della voce 9018 poiché l’apparecchio non è di norma impiegato nella professione medica (cfr. anche il primo paragrafo delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9018 ). Effettuare una misura relativa a un fattore temporale (determinazione della frequenza cardiaca o battiti al minuto) non equivale a contare un numero totale di unità di qualsivoglia natura (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9029 , lettera A)). È di conseguenza esclusa la classificazione alla sottovoce 9029 10 00 in quanto contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e simili. La determinazione della frequenza cardiaca (battiti cardiaci al minuto) non determina la velocità di rotazione né la velocità lineare (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9029 , lettera B)). Di conseguenza è altresì esclusa la classificazione alla sottovoce 9029 20 , in quanto indicatori di velocità e tachimetri. L’apparecchio va quindi classificato con il codice NC 9031 80 38 come altri strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo non nominati né compresi altrove nel capitolo 90. |
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9031 90 85 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9031 , 9031 90 e 9031 90 85 . Il prodotto è idoneo all’uso unicamente o principalmente abbinato a un apparecchio per la misura del battito cardiaco della voce 9031 . Si tratta di un componente essenziale per il funzionamento dell’apparecchio di misurazione del battito cardiaco che non può funzionare in sua assenza. L’apparecchio va quindi classificato con il codice NC 9031 90 85 come altre parti di strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo non nominati né compresi altrove nel capitolo 90. |
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(*1) Le illustrazioni sono fornite a scopo esclusivamente informativo.