19.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1166/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diclorprop-P

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa dell’articolo 21, paragrafo 3, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/74/CE della Commissione (2) ha inserito il diclorprop-P come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3), a condizione che gli Stati membri interessati garantissero che il notificante, su richiesta del quale il diclorprop-P è stato iscritto in detto allegato, fornisse ulteriori informazioni di conferma sul metabolismo degli animali e la valutazione dei rischi per l’esposizione acuta e di breve durata di uccelli e l’esposizione acuta di mammiferi erbivori.

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

Il notificante ha presentato entro il termine previsto le informazioni supplementari per confermare alla Danimarca, Stato membro relatore, la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi dovuti all’impiego in cereali, prati e colture di sementi d’erba.

(4)

La Danimarca ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. Il 22 luglio 2011 essa ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»).

(5)

La Commissione ha consultato l’Autorità, la quale ha presentato il suo parere sulla valutazione dei rischi del diclorprop-P il 13 novembre 2012 (5).

(6)

Alla luce delle informazioni supplementari presentate dal notificante, la Commissione ha ritenuto che le ulteriori informazioni di conferma richieste non fossero complete e che non potesse essere escluso un elevato rischio per gli uccelli e i mammiferi, se non tramite l’imposizione di ulteriori restrizioni.

(7)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo al diclorprop-P.

(8)

Si conferma che la sostanza attiva diclorprop-P va considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli uccelli e dei mammiferi, è però opportuno limitare ulteriormente gli impieghi di questa sostanza attiva e prevedere misure specifiche di attenuazione dei rischi per la protezione di tali specie.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(10)

È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diclorprop-P.

(11)

Per i prodotti fitosanitari contenenti diclorprop-P, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrà scadere al più tardi entro un anno dal ritiro o dalla modifica delle rispettive autorizzazioni.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti diclorprop-P come sostanza attiva entro il 9 giugno 2014.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 9 giugno 2015.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2006/74/CE della Commissione, del 21 agosto 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  EFSA Journal 2012;10(11):2950. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, riga 133, Diclorprop-P, la colonna «Disposizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per quanto riguarda i cereali, può essere autorizzata solo l’applicazione in primavera, in dosaggi non superiori a 800 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione.

Non è autorizzato l’impiego sui prati.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diclorprop-P, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.

In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»