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16.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1155/2013 DELLA COMMISSIONE
del 21 agosto 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, le informazioni che possono essere fornite dagli operatori del settore alimentare non devono indurre in errore il consumatore, non devono essere ambigue né confuse per il consumatore e devono, se del caso, essere basate sui dati scientifici pertinenti. |
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(2) |
A norma del paragrafo 3 di tale articolo alla Commissione è attribuito il compito di adottare atti di esecuzione per l’applicazione di tali prescrizioni ai casi in esso individuati. |
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(3) |
Il paragrafo 4 di detto articolo prevede la possibilità di completare il paragrafo 3 con l’aggiunta di altri casi specifici nei quali la Commissione ha il compito di attuare tali prescrizioni al fine di garantire che i consumatori siano correttamente informati. |
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(4) |
Le persone affette da celiachia soffrono di intolleranza permanente al glutine. Questo può avere effetti negativi su di esse ed è pertanto opportuno che nella loro dieta il glutine sia assente o sia presente in quantità molto modeste. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (2) stabilisce norme armonizzate in materia di informazioni fornite ai consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. Il regolamento (UE) n 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone l’abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 a decorrere dal 20 luglio 2016. |
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(6) |
È opportuno che i consumatori continuino a essere correttamente informati e non siano indotti in errore o confusi dalle informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti fornite dagli operatori del settore alimentare dopo l’abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009. È pertanto necessario modificare l’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 in modo da consentire alla Commissione di stabilire condizioni uniformi per le informazioni in merito all’assenza di glutine o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti che possono essere fornite dagli operatori del settore alimentare, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 36, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1169/2011 è aggiunta la seguente lettera d):
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«d) |
informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(2) Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3).
(3) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).