14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/10


REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in particolare per registrare una piattaforma d’asta designata dalla Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2), consente agli Stati membri che non partecipano all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, di designare una piattaforma propria per la vendita all’asta della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la designazione di tali piattaforme d’asta è subordinata alla registrazione della piattaforma d’asta interessata di cui all’allegato III di tale regolamento.

(2)

Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Germania ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento dell’intenzione di designare una propria piattaforma.

(3)

Il 15 marzo 2013 la Germania ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di designare la European Energy Exchange AG (in appresso «EEX») quale piattaforma d’asta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

(4)

Il 20 marzo 2013 la Germania ha trasmesso la notifica al comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (3).

(5)

Al fine di garantire che la designazione proposta di EEX quale piattaforma d’asta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 sia compatibile con le prescrizioni del regolamento e coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, è necessario imporre a EEX un certo numero di condizioni e obblighi.

(6)

Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1031/2010, una piattaforma d’asta designata è tenuta a fornire un accesso pieno ed equo alle aste per le piccole e medie imprese (PMI) e un accesso alle aste per gli emettitori di entità ridotta. A tal fine EEX è tenuta a fornire a tali PMI ed emettitori di entità ridotta informazioni trasparenti, complete e aggiornate in merito alle possibilità di accesso alle aste condotte da EEX per la Germania, compresi tutti i necessari orientamenti pratici sulle modalità per sfruttare al meglio tali possibilità. È auspicabile che tali informazioni siano a disposizione del pubblico sulle pagine web di EEX. Inoltre EEX dovrebbe riferire al sorvegliante d’asta (da designare come stabilito dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010) sulla copertura ottenuta, anche in termini di copertura geografica, e tenere nella massima considerazione le raccomandazioni di quest’ultimo a tale riguardo in modo da garantire l’adempimento dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b), di detto regolamento.

(7)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nel designare una piattaforma d’asta, gli Stati membri considerano in che misura i candidati siano in grado di prevenire le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare nel mercato del carbonio. Nella fattispecie, è opportuno che una piattaforma d’asta non si avvalga del contratto che la designa per ottenere un indebito vantaggio concorrenziale per le sue altre attività, in particolare riguardo al mercato secondario che organizza. È opportuno che la piattaforma fornisca ai potenziali offerenti la possibilità di essere ammessi alle aste senza essere tenuti a diventare un membro di scambio o un partecipante del mercato secondario da essa stessa organizzato o di qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da essa o da terzi.

(8)

Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 1031/2010 gli Stati membri, nel designare una piattaforma d’asta, devono tenere conto della misura in cui sono previste disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma d’asta di trasferire alla piattaforma che ad essa succederà tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste. Occorre definire tali disposizioni in modo chiaro e per tempo, nell’ambito di una strategia di uscita che dovrà essere esaminata dal sorvegliante d’asta. È auspicabile che non solo EEX in quanto designata dalla Germania, ma tutte le piattaforme d’asta elaborino tali strategie di uscita e tengano in massima considerazione il parere del sorvegliante d’asta in merito.

(9)

Alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno che le disposizioni del regolamento (UE) n. 1031/2010 concernenti le procedure di appalto per la designazione delle piattaforme d’asta e il sorvegliante d’asta e lo svolgimento delle aste siano modificate.

(10)

Poiché le quote devono essere consegnate entro cinque giorni dall’asta e sono negoziabili, il prodotto messo all’asta non deve essere necessariamente essere negoziabile.

(11)

In alcuni casi, una piattaforma d’asta è tenuta a consultare il sorvegliante d’asta. La risposta a tali richieste comporta una responsabilità per il sorvegliante d’asta. Per attenuare tali responsabilità, in particolare in casi d’urgenza, la piattaforma che consulta deve essere autorizzata a procedere con la misura prevista già prima di aver ottenuto un parere da parte del sorvegliante d’asta. L’obbligo per la piattaforma d’asta a tenere nella massima considerazione il parere del sorvegliante d’asta, se fornito, rimane valido.

(12)

È opportuno inoltre riesaminare anche le modalità di fissazione dei calendari delle aste. In primo luogo, non è possibile né necessario determinare i calendari delle aste già nel febbraio e marzo dell’anno precedente. In secondo luogo, il volume da mettere all’asta in agosto dovrebbe essere la metà del volume messo all’asta in altri mesi; a tal fine si possono organizzare meno aste e mettere all’asta volumi inferiori. In terzo luogo, l’articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE determina i volumi e la percentuale delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri destinati alla messa all’asta e la disposizione del regolamento (UE) n. 1031/2010 sul volume annuo di quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta dovrebbero tener conto delle incertezze di alcuni fattori alla base della determinazione di tali volumi e quote. Inoltre, data l’incertezza sull’esito dei negoziati internazionali, è giustificata una maggiore flessibilità per scaglionare il volume delle quote assegnate al trasporto aereo da mettere all’asta in un determinato anno civile. In quarto luogo, in caso di annullamenti consecutivi, le quote devono essere scaglionate su un numero di aste maggiore rispetto alle quattro aste successive in programma. Infine, occorrerebbe aggiungere disposizioni per quanto riguarda il calendario per le aste organizzate dalla piattaforma d’asta comune per uno Stato membro che ha deciso di non aderire all’azione comune, ma che deve fare uso delle piattaforme d’asta comuni, in attesa della designazione di una propria piattaforma. Queste disposizioni devono riflettere l’accantonamento per i calendari delle aste da determinare da parte delle piattaforme designate da tali Stati membri.

(13)

L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla piattaforma d’asta o da terzi. Questo requisito dovrebbe applicarsi a qualsiasi piattaforma d’asta, e non solo alle piattaforme d’asta designate dagli Stati membri che non partecipano all’azione comune per la designazione mediante appalto di piattaforme d’asta comuni.

(14)

Le piattaforme d’asta possono offrire uno o più mezzi alternativi di accesso alle proprie aste qualora il mezzo di accesso principale non sia disponibile per qualsiasi ragione, purché i mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti. Per dissipare ogni dubbio, occorre precisare che gli Stati membri possono esigere che una piattaforma d’asta offra tali mezzi alternativi.

(15)

L’imposizione del divieto per gli Stati membri di comunicare informazioni privilegiate a soggetti che lavorano per un responsabile del collocamento potrebbe essere impraticabile o incidere negativamente sull’efficienza del lavoro del responsabile del collocamento designato o sui soggetti che lavorano per quest’ultimo. I responsabili del collocamento svolgono un ruolo limitato nella conduzione delle aste, e esistono una serie di misure intese ad attenuare i rischi di abuso di informazioni privilegiate, comprese misure che riguardano situazioni in cui il responsabile del collocamento o i soggetti che lavorano per lui avrebbero accesso ad informazioni privilegiate. In questo contesto, un divieto totale è sproporzionato. Ciononostante, gli Stati membri devono garantire che, prima di comunicare informazioni privilegiate, un responsabile del collocamento designato abbia a sua disposizione misure idonee a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate.

(16)

La notifica da parte di uno Stato membro che non partecipa all’azione comune per designare mediante appalto le piattaforme comuni della piattaforma che intende designare non può contenere l’intero calendario delle aste, ma deve comunque contenere le informazioni pertinenti per il coordinamento dei calendari delle aste in una fase successiva.

(17)

È opportuno che in sede di riesame del regolamento (UE) n. 1031/2010 si tenga conto della relazione del sorvegliante d’asta sull’asta condotta nel 2014, che dovrebbe essere consegnata all’inizio dell’anno successivo.

(18)

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 stabilisce che le piattaforme d’asta devono essere mercati regolamentati. Al fine di beneficiare dell’esperienza e della competenza pertinenti, e di ridurre i rischi nell’esecuzione delle aste, è opportuno chiarire che si tratta di un mercato regolamentato, il cui gestore organizza un mercato dei diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione.

(19)

Dato che il sorvegliante d’asta può essere retribuito con i proventi delle aste, può essere auspicabile che una piattaforma d’asta funga da agente erogatore in relazione alle spese del sorvegliante d’asta.

(20)

Una procedura d’appalto ristretta per la designazione del sorvegliante d’asta non si è concretizzata in un contratto in quanto nessun candidato ha presentato la propria candidatura a questo appalto congiunto. Una nuova procedura dovrà affrontare problemi complessi la cui soluzione richiederà tempo, tra cui la scelta della procedura di appalto, la forma del contratto e la descrizione dettagliata dei compiti. L’assenza di un sorvegliante d’asta non comporta, tuttavia, un rischio per lo svolgimento delle aste fino al punto di doverle sospendere in attesa della nomina del sorvegliante.

(21)

Le piattaforme d’asta possono autorizzare richieste di ammissione presentate per via elettronica, ma devono essere autorizzate anche a imporre tale presentazione per mezzo di documenti cartacei.

(22)

Qualora la piattaforma designata da uno Stato membro che non partecipa all’azione comune per la designazione di piattaforme d’asta comuni non sia in grado di organizzare le aste, lo Stato membro interessato deve rivolgersi alla piattaforma comune per la vendita all’asta della sua parte del volume di quote da mettere all’asta. È opportuno chiarire che gli accordi tra la piattaforma d’asta comune e i responsabili del collocamento designati da tali Stati membri devono essere predisposti prima che della vendita all’asta su una piattaforma comune, ma non in una fase precedente.

(23)

Tutte le piattaforme d’asta devono elaborare una strategia di uscita e consultare il sorvegliante d’asta in merito. Tale obbligo non deve applicarsi esclusivamente alle piattaforme d’asta designate dagli Stati membri non partecipanti all’azione comune per la designazione di piattaforme comuni.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici.

(25)

Il contratto tra la Germania e EEX in quanto piattaforma d’asta indipendente di transizione scade nel dicembre 2013. Al fine di garantire il proseguimento tempestivo e la prevedibilità delle aste da parte di EEX, il presente regolamento deve entrare in vigore con urgenza.

(26)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le quote sono messe in vendita su una determinata piattaforma mediante contratti elettronici standardizzati (di seguito «prodotto messo all’asta»).»

2)

all’articolo 7, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   Prima dell’inizio dell’asta la piattaforma determina il metodo d’applicazione del paragrafo 6, previa consultazione del sorvegliante d’asta, se designato, e previa informazione delle autorità competenti nazionali di cui all’articolo 56.

Tra due periodi d’offerta sulla stessa piattaforma d’asta, la piattaforma d’asta in questione può modificare il metodo. Essa informa in merito il sorvegliante d’asta, se designato, e le autorità competenti nazionali di cui all’articolo 56, senza indugio.

La piattaforma tiene nella massima considerazione l’eventuale parere del sorvegliante d’asta.

8.   Se una o più aste sono annullate ai sensi del paragrafo 5 o 6, il volume combinato delle quote di tali aste è distribuito in parti uguali sulle aste successive in programma sulla stessa piattaforma.

Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a quattro volte il numero di aste che sono state annullate.

Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a due volte il numero di aste che sono state annullate.».

3)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In casi eccezionali la piattaforma può, dopo aver consultato il sorvegliante d’asta, se designato, modificare la tempistica di un determinato periodo d’offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma tiene nella massima considerazione l’eventuale parere del sorvegliante d’asta.»

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che la piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, mette all’asta è distribuito in parti uguali sulle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno.

Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che la piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, mette all’asta è in linea di massima distribuito in parti uguali sulle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno.»

4)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Circostanze che impediscono lo svolgimento dell’asta

Fatta salva, se del caso, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 58, una piattaforma d’asta può annullare un’asta quando il corretto svolgimento della stessa è perturbato o rischia di essere perturbato. Qualora sia annullate una o più aste consecutivamente, il volume combinato delle quote di tali vendite all’asta è distribuito in parti uguali sulle aste successive in programma sulla stessa piattaforma.

Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume combinato da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a quattro volte il numero di aste che sono state annullate consecutivamente.

Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume combinato da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a due volte il numero di aste che sono state annullate consecutivamente.»

5)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta ogni anno nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 30 settembre dell’anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d’offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all’asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d’asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il calendario delle singole aste condotte da piattaforme non designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento è definito e pubblicato in conformità dell’articolo 32 del presente regolamento.

L’articolo 32 si applica anche alle aste svolte a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, dalla piattaforma di vendita all’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2.»

6)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Volumi annui di quote da mettere all’asta ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE

1.   Il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta ogni anno è pari al 15 % del volume previsto di tali quote in circolazione per tale anno. Se il volume messo all’asta in un determinato anno è inferiore o superiore al 15 % del volume effettivamente messo in circolazione per l’anno in questione, il volume da mettere all’asta nell’anno successivo correggerà la differenza. Le quote che rimangono dopo l’ultimo anno di un periodo di scambio sono messe all’asta nei primi quattro mesi dell’anno successivo.

Il volume di quote da mettere all’asta nell’ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è determinato tenendo conto delle quote che rimangono nella riserva speciale di cui all’articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE.

2.   Per ciascun anno civile di un determinato ciclo di negoziazione, la porzione di quote che ciascuno Stato membro deve mettere all’asta ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE è stabilito a norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva.»

7)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   A partire dal 2013, per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare ogni anno nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento in linea di massima determinano e pubblicano, entro il 30 settembre dell’anno precedente o appena possibile, i periodi d’offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all’asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d’asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»

b)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente secondo comma:

«L’articolo 32 si applica anche alle aste svolte a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, dalla piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2.»

8)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla piattaforma d’asta o da terzi.»

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Una piattaforma d’asta può offrire, e gli Stati membri possono imporre alla piattaforma di offrire, uno o più mezzi di accesso alternativi qualora il mezzo di accesso principale sia inaccessibile per qualsiasi ragione, purché i mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti.»

9)

all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il gestore o l’operatore aereo titolare di un conto di deposito di gestore o operatore aereo, che presenta l’offerta per conto proprio, nonché l’eventuale impresa madre o le imprese figlie o affiliate che fanno parte dello stesso gruppo di società cui appartiene il gestore o l’operatore;»

10)

all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La domanda di ammissione all’asta di cui al paragrafo 1 è presentata trasmettendo alla piattaforma d’asta un modulo elettronico compilato. La piattaforma interessata fornisce il modulo elettronico e il relativo accesso via Internet e ne garantisce la funzionalità.»

11)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nel caso degli Stati membri non partecipanti alle azioni comuni di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, il responsabile del collocamento è designato dallo Stato membro designante affinché siano conclusi e messi in atto con le piattaforme designate ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, gli accordi necessari per consentire al responsabile del collocamento di mettere all’asta le quote per conto dello Stato membro designante su tali piattaforme, secondo modalità concordate reciprocamente, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, e dell’articolo 30, paragrafo 8, primo comma.»

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri si astengono dal rivelare informazioni privilegiate ai soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento, a meno che il soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro, le comunichi in base ad esigenze conoscitive nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni e lo Stato membro interessato abbia accertato che il responsabile del collocamento ha istituito le misure atte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 28, o come vietato dall’articolo 38, da parte di qualsiasi soggetto che lavora per il responsabile del collocamento, oltre alle misure previste all’articolo 42, paragrafi 1 e 2.»

12)

all’articolo 24, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora motivi di forza maggiore impediscano al sorvegliante d’asta di svolgere, del tutto o in parte, i compiti che gli incombono rispetto a un’asta, la piattaforma d’asta in questione può decidere di condurre l’asta a condizione che predisponga misure adeguate per garantire la corretta vigilanza dell’asta stessa. Quanto precede si applica anche fino al momento in cui il primo sorvegliante d’asta designato a norma del paragrafo 2 inizia a monitorare le aste in questione, come precisato nel contratto di designazione del sorvegliante.»

13)

all’articolo 25, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il sorvegliante d’asta esprime pareri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 31, paragrafo 1, e secondo il disposto dell’allegato III. I pareri sono emessi entro un lasso di tempo ragionevole.»

14)

all’articolo 27 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Entro tre mesi dalla data della sua designazione, la piattaforma d’asta presenta la propria strategia particolareggiata di uscita alla Commissione, che consulta il sorvegliante d’asta in merito. Entro due mesi dalla data di ricevimento del parere del sorvegliante d’asta ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, la piattaforma riesamina e, se necessario, modifica la propria strategia di uscita, tenendo nella massima considerazione detto parere.»

15)

all’articolo 30, paragrafo 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il prodotto messo all’asta e tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per valutare se il calendario previsto sia compatibile con il calendario esistente o previsto delle piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 o 2, e con i calendari previsti da altri Stati membri che non partecipano all’azione comune di cui all’articolo 26 ma decidono di designare piattaforme d’asta proprie;»

16)

all’articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, svolgono le stesse funzioni della piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, secondo quanto stabilito dall’articolo 27.

Tuttavia, una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, non è soggetta alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e presenta la strategia di uscita di cui all’articolo 27, paragrafo 3, allo Stato membro che ha il potere di nomina, che è tenuto a consultare il sorvegliante d’asta in merito.»

17)

all’articolo 32, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Per le quote di cui al capo II e al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 31 ottobre dell’anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d’offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all’asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d’asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo dopo le determinazioni e pubblicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento da parte delle piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, a meno che detta piattaforma non debba ancora essere designata. Le piattaforme d’asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d’asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»

18)

all’articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In seguito alla presentazione da parte del sorvegliante d’asta della relazione annuale consolidata in materia di aste condotte nel 2014, la Commissione provvede alla valutazione delle disposizioni del presente regolamento, compreso il funzionamento di tutti i procedimenti d’asta.»

19)

all’articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le aste sono svolte unicamente su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati il cui operatore organizza un mercato di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione.»

20)

all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La piattaforma, con i sistemi di compensazione o i sistemi di regolamento ad essa collegati, trasferisce gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa, a seguito della vendita all’asta di quote contemplate dal capo II e dal capo III della direttiva 2003/87/CE, ai responsabili del collocamento che hanno venduta all’asta le quote in questione, ad eccezione degli importi per i quali è invitata a fungere da agente erogatore in relazione al sorvegliante d’asta.»

21)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.

(3)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.


ALLEGATO

La tabella di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificata:

nella parte 1, dopo il nome della piattaforma d’asta designata dalla Germania, è aggiunta la seguente riga:

 

«Basi giuridiche

Articolo 30, paragrafo 2»

nella parte 2, dopo il nome della piattaforma d’asta designata dal Regno Unito, è aggiunta la seguente riga:

 

«Basi giuridiche

Articolo 30, paragrafo 1»

è aggiunta la seguente parte 3:

«Piattaforme d’asta designate dalla Germania

3

Piattaforma d’asta

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Basi giuridiche

Articolo 30, paragrafo 1

 

Periodo di vigenza della designazione

Dal 15 novembre 2013 fino almeno al 14 novembre 2018 al più tardi, fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 5, comma 2.

 

Condizioni

L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da terzi.

 

Obblighi

1.

Entro due mesi dal 15 novembre 2013 EEX presenta alla Germania la propria strategia di uscita ai fini della consultazione del sorvegliante d’asta. La strategia di uscita non pregiudica gli obblighi di EEX ai sensi del contratto con la Commissione e gli Stati membri concluso ai sensi dell’articolo 26 e i diritti della Commissione e degli Stati membri in questione ai sensi di tale contratto.

2.

EEX redige e aggiorna sul suo sito web un elenco completo e aggiornato dei membri ammessi all’asta autorizzati a presentare offerte per conto di PMI ed emettitori di entità ridotta; inoltre pubblica degli orientamenti pratici facilmente comprensibili per informare le PMI e gli emettitori di entità ridotta delle misure che devono prendere per accedere alle aste per il tramite di questi membri.

3.

Entro sei mesi dall’inizio delle aste o entro due mesi dalla designazione del sorvegliante d’asta, a seconda di quale delle due sia la più recente, EEX riferisce al sorvegliante d’asta sulla copertura ottenuta, compreso il grado di copertura geografica, e tiene nella massima considerazione le sue raccomandazioni a tale riguardo in modo da assicurare l’adempimento degli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b).

4.

La Germania comunica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale dei rapporti contrattuali con EEX notificata alla Commissione il 15 marzo 2013 e comunicata al comitato sui cambiamenti climatici il 20 marzo 2013.»