13.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1133/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kaki Ribera del Xúquer (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Kaki Ribera del Xúquer», registrata con il regolamento (CE) n. 245/2002 della Commissione (2).

(2)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare al fine di precisare la descrizione del prodotto inserendo i limiti di massima tolleranza ammessa per le lievi imperfezioni della buccia che il prodotto può presentare.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Kaki Ribera del Xúquer» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riepiloga gli elementi principali del disciplinare figura all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 39 del 9.2.2002, pag. 12.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Kaki Ribera del Xúquer» è approvata la seguente modifica.

La parte della descrizione del prodotto in cui si fa riferimento alle imperfezioni che questo può presentare va modificata come segue:

«La polpa dei frutti non deve essere danneggiata, tuttavia sono ammesse, nei limiti qui indicati, lievi imperfezioni della buccia che non compromettano lo stato generale del prodotto, la sua qualità, conservazione e presentazione nel suo imballaggio:

al massimo 1 cm2 della superficie totale per quanto riguarda le imperfezioni di forma allungata o rettangolare. La tolleranza massima ammessa è di 2 cm2 e non supera il 20 % del frutto. In entrambi i casi, le norme di qualità del Consejo Regulador stabiliscono i limiti a seconda del tipo di imperfezioni.

una superficie equivalente a un cerchio dal diametro massimo di 1,5 cm per quanto riguarda le imperfezioni di forma tondeggiante. La tolleranza massima ammessa è di 2,5 cm e non supera il 20 % del frutto. In entrambi i casi, le norme di qualità del Consejo Regulador stabiliscono i limiti a seconda del tipo di imperfezioni».


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO CONSOLIDATO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«KAKI RIBERA DEL XÚQUER»

N. CE: ES-PDO-0105-0114 — 1.4.2011

IGP ( ) DOP (X)

1.   Denominazione

«Kaki Ribera del Xúquer»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Class 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Frutto del kaki (Diospyros kaki), della varietà «rosso brillante», destinato ad essere consumato fresco. Si tratta di una bacca che si forma di norma per via partenocarpica; infatti, poiché manca l’impollinazione, il frutto non contiene semi.

Caratteristiche del frutto: color giallo aranciato al momento della raccolta, rosso intenso a maturazione. Buccia semi-aderente di spessore medio. Polpa, consistente al tatto, di color arancione rossiccio al momento della raccolta e rosso intenso a maturazione. Dal sapore aspro che diventa dolce a maturazione, il kaki ha una forma tondeggiante in sezione trasversale e leggermente allungata in sezione longitudinale.

Per la spedizione, i kaki devono essere presentati:

interi,

muniti di calice e peduncolo,

sani (i frutti la cui polpa è danneggiata o guasta sono eliminati),

puliti, praticamente esenti da corpi estranei visibili,

privi di umidità esterna anormale,

privi di odore e/o sapore estranei.

I kaki tutelati dalla denominazione d’origine devono avere un diametro minimo di 61 mm.

La polpa dei frutti non deve essere danneggiata, tuttavia sono ammesse, nei limiti qui indicati, lievi imperfezioni estetiche della buccia che non compromettano lo stato generale del prodotto, la sua qualità, conservazione e la sua presentazione nell’imballaggio:

al massimo 1 cm2 di superficie totale per quanto riguarda le imperfezioni estetiche (che non alterano la polpa del frutto) di forma allungata o rettangolare. La tolleranza massima ammessa è di 2 cm2 e non supera il 20 % del frutto. In entrambi i casi, le norme di qualità della denominazione di origine protetta «Kaki Ribera del Xúquer» stabiliscono i limiti a seconda del tipo di imperfezioni.

una superficie equivalente a un cerchio dal diametro massimo di 1,5 cm per quanto riguarda le imperfezioni estetiche (che non alterano la polpa del frutto) di forma tondeggiante. La tolleranza massima ammessa è di 2,5 cm e non supera il 20 % del frutto. In entrambi i casi, le norme di qualità della denominazione di origine protetta «Kaki Ribera del Xúquer» stabiliscono i limiti a seconda del tipo di imperfezioni.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L’intera produzione deve avvenire nella zona geografica delimitata

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Le etichette commerciali di ogni operatore potranno essere esaminate dall’organismo di controllo al fine di garantire l’uso corretto della nomenclatura e dei loghi della denominazione d’origine protetta. Comporteranno obbligatoriamente la menzione della «denominazione di origine protetta “Kaki Ribera del Xúquer” ».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione comprende i terreni che possiedono le qualità necessarie per questa coltura nei seguenti comuni: Albalat de la Ribera, Alberic, Alcàntera de Xúquer, L’Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Antella, Beneixida, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Cárcer, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, Lènova, Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, Llaurí, Llombai, Manuel, Masalavés, Monserrat, Montroy, La Pobla Llarga, Polinyà de Xúquer, Rafelguaraf, Real de Montroi, Riola, San Juan de Énova, Sellent, Senyera, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón, che appartengono tutti alla provincia di Valenza nella Comunidad Valenciana.

La coltivazione del kaki copre circa 1 300 ettari in questa regione.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Legame storico

Il kaki (o diospiro) è un albero da frutta della famiglia delle ebenacee, originario della Cina, dove la sua coltivazione è iniziata nell’ottavo secolo. Nella seconda metà del XIX secolo, la coltura del kaki è introdotta in Europa occidentale e fa la sua comparsa in Spagna negli Anni 70 di quel secolo. Attualmente la produzione nazionale proviene essenzialmente dalla regione di Valenza, dove è situata la zona tutelata dalla denominazione di origine protetta «Kaki Ribera del Xúquer». In questa zona si concentra il 50 % della produzione complessiva.

Il kaki della varietà «rosso brillante» è sorto spontaneamente dopo una semina al margine di una parcella del comune di Carlet. Successivamente, intorno al 1960, nel comune di L’Alcudia è stata innestata la prima piantagione omogenea che ha dato inizio al rapido sviluppo di tale varietà nella regione.

Naturale

La Ribera del Xúquer è una regione naturale della provincia di Valenza, attorniata da un’ampia valle del quaternario o pianura alluvionale percorsa dal fiume Júcar (Xúquer in valenzano) e dal suo affluente, il Magro.

Gran parte dei terreni di coltura è ubicata nel bassopiano, tra le rive del Júcar e del Magro, le cui terre sono assai ricche e compatte. Si tratta di terreni alluvionali, costituiti dall’accumularsi degli apporti del fiume Júcar e dei suoi affluenti che scendono dai massicci montuosi. Peraltro, nelle zone basse dei pendii poco inclinati della valle, si trovano suoli colluviali di terra rosa, soffici e particolarmente idonei per una coltura intensiva.

Il comune gode di un clima mite, con una temperatura media annua pari a 17o e medie di 9-10 °C in gennaio e di 24-25 °C in agosto. La nuvolosità è scarsa e la pluviometria media non supera i 400-500 mm l’anno. Inoltre le montagne circostanti proteggono le colture dalle gelate, particolarmente nelle valli degli affluenti.

5.2.   Specificità del prodotto

La varietà «rosso brillante» è una varietà autoctona della zona, risultato di una mutazione spontanea di un’altra varietà locale, ed è quindi perfettamente adattata alla regione della Ribera del Xúquer, dove la sua coltivazione può effettuarsi in modo ottimale.

I kaki coltivati nell’area protetta presentano un indice altezza/diametro maggiore e la loro forma è più appuntita. Il «Kaki Ribera del Xúquer» si distingue per la forma appuntita, lievemente più allungata del normale e presenta, quindi, un indice altezza/diametro maggiore che conferisce ai frutti ottenuti nella zona protetta la caratteristica forma, a cui si aggiunge un calibro medio maggiore rispetto ad altre zone di produzione, grazie alla mitezza del clima e all’assenza di temperature estreme nella regione.

Il «Kaki Ribera del Xúquer» presenta anche un caratteristico colore rosso intenso e un sapore dolce a maturazione che è ottenuto in una fase precedente grazie alle condizioni prevalenti nella zona; il frutto può anche essere raccolto prima di raggiungere la maturità e la tecnica di eliminazione dell’astringenza consente di commercializzarlo quando la polpa è compatta, molto dolce e presenta il sapore tipico dei kaki prodotti nella regione della Ribera del Xúquer.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Si dice della regione Ribera del Xúquer che sia la culla del kaki «rosso brillante», perché è in questa zona che è comparsa questa varietà in seguito ad una mutazione spontanea; attualmente è ben radicata nella regione e sul mercato.

Le peculiarità pedoclimatiche della zona geografica delimitata si riflettono nelle caratteristiche del kaki.

Il clima mite, per la prossimità del mar Mediterraneo, e i terreni di coltura colluviali, grazie alla presenza dei fiumi Júcar e Magro che delimitano la regione, si combinano per conferire al «Kaki Ribera del Xúquer» le principali caratteristiche distintive, ossia una forma più appuntita che corrisponde a un indice altezza/diametro maggiore, un calibro più grande e una colorazione particolare a maturazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.agricultura.gva.es/documents/170659/179611/030712+Pliego+de+condiciones+kaki+def.pdf/b354d4a8-425e-40fa-8e8b-0ae6d3588fe6


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).