5.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1083/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2013

che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 12, l’articolo 19, paragrafo 14, e l’articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la trasparenza e la prevedibilità della revoca temporanea delle preferenze e dell’adozione di misure di salvaguardia generale, alla Commissione è stato conferito dal Parlamento europeo e dal Consiglio il potere di adottare un atto delegato per stabilire norme, in particolare per quanto riguarda i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REVOCA TEMPORANEA DELLE PREFERENZE TARIFFARIE

Articolo 1

Esame delle informazioni

1.   La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese fra l’altro le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

2.   La Commissione concede un periodo di tempo ragionevole entro il quale i terzi possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, inviando alla Commissione le informazioni pertinenti. Tale periodo è specificato nell’avviso che annuncia l’apertura della procedura di revoca temporanea. La Commissione tiene conto delle osservazioni presentate dai terzi di cui sopra se sono suffragate da elementi di prova sufficienti.

3.   La Commissione non tiene conto di tali informazioni qualora constati che il paese beneficiario interessato, o qualsiasi terzo di cui al paragrafo 2, le abbia fornito informazioni false o ingannevoli.

Articolo 2

Apertura del fascicolo

1.   Nel caso in cui la Commissione abbia avviato la procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie, essa apre un fascicolo contenente i documenti pertinenti per formulare le conclusioni, comprendenti le informazioni fornite dal paese beneficiario dell’SPG, dal paese beneficiario dell’SPG + o dal paese beneficiario dell’EBA (il «paese beneficiario»), le informazioni comunicate dai terzi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e qualsiasi informazione pertinente pervenuta alla Commissione.

2.   Il paese beneficiario e i terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a termini dell’articolo 1, paragrafo 2, hanno il diritto di consultare il fascicolo, previa richiesta scritta. Essi possono prendere visione di tutte le informazioni ivi contenute, salvo i documenti interni preparati dalle istituzioni dell’Unione o dalle autorità degli Stati membri, tenendo in debito conto gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 38 del regolamento (UE) n. 978/2012 (regolamento SPG).

3.   Il contenuto di un fascicolo è conforme alle disposizioni sulla riservatezza di cui all’articolo 38 del regolamento SPG.

Articolo 3

Obbligo di cooperazione per i paesi beneficiari dell’SPG+

1.   Nel caso in cui la Commissione abbia avviato la procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+), il paese beneficiario dell’SPG + presenta, entro un periodo indicato nell’avviso della Commissione, tutte le informazioni necessarie comprovanti l’osservanza degli obblighi risultanti dai suoi impegni vincolanti.

2.   La mancanza di cooperazione da parte del paese beneficiario dell’SPG + non ostacola il diritto di consultare il fascicolo.

3.   Se il paese beneficiario dell’SPG + si rifiuta di cooperare, non fornisce le informazioni necessarie entro il termine previsto, oppure ostacola gravemente la procedura, le conclusioni della Commissione, positive o negative, possono essere formulate sulla base dei dati disponibili.

Articolo 4

Audizione generale

1.   Il paese beneficiario interessato e i terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a termini dell’articolo 1, paragrafo 2, hanno il diritto di essere sentiti dalla Commissione.

2.   Essi presentano una richiesta scritta specificando le ragioni relative alla richiesta di audizione orale. Tale richiesta deve pervenire alla Commissione al più tardi un mese dopo la data di avvio di una procedura di revoca temporanea.

Articolo 5

Intervento del consigliere-auditore

1.   Il paese beneficiario interessato e i terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a termini dell’articolo 1, paragrafo 2, possono anche chiedere l’intervento del consigliere-auditore. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione.

2.   I terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a termini dell’articolo 1, paragrafo 2, possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore al fine di verificare se le loro osservazioni sono state prese in considerazione dalla Commissione. La richiesta scritta deve pervenire entro dieci giorni dalla data di scadenza del periodo previsto per la presentazione delle proprie osservazioni.

3.   Se il paese beneficiario interessato o i terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a termini dell’articolo 1, paragrafo 2, ottengono un’audizione con il consigliere-auditore, il servizio competente della Commissione vi partecipa.

Articolo 6

Divulgazione di informazioni nel quadro di inchieste a norma dell’articolo 15 del regolamento SPG

1.   La Commissione comunica al paese beneficiario dell’SPG + i dettagli su cui si fondano i fatti e le considerazioni principali in base a cui la Commissione intende adottare decisioni a norma dell’articolo 15, paragrafi 8 e 9, del regolamento SPG.

2.   La divulgazione di informazioni avviene in forma scritta, contiene quanto risulta alla Commissione e riflette la sua intenzione provvisoria di chiudere la procedura di revoca temporanea o di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie.

3.   Detta divulgazione tutela altresì debitamente le informazioni riservate, in conformità dell’articolo 38 del regolamento SPG, è effettuata quanto prima e di norma entro 45 giorni prima che la Commissione decida in modo risolutivo su qualsiasi proposta di azione definitiva. Se la Commissione non può divulgare determinati fatti o considerazioni a tale data, essi vengono resi noti quanto prima in un momento successivo.

4.   La divulgazione di informazioni non pregiudica alcuna eventuale successiva decisione; se tuttavia tale decisione si fondasse su fatti o considerazioni diversi, questi vengono comunicati quanto prima.

5.   Si terrà conto di osservazioni pervenute dopo la divulgazione di informazioni solo se saranno state ricevute entro un termine da fissare a cura della Commissione caso per caso, in funzione dell’urgenza della questione, e comunque non inferiore a 14 giorni dopo la comunicazione.

Articolo 7

Riesame

1.   Nel caso in cui per un paese beneficiario le preferenze tariffarie siano state temporaneamente revocate, il paese beneficiario interessato può presentare una domanda scritta per ristabilire le preferenze tariffarie, qualora ritenga che le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere.

2.   La Commissione può riesaminare la necessità di revoca temporanea delle preferenze ogniqualvolta reputi che le condizioni per tale revoca non siano più soddisfatte.

3.   Le disposizioni di cui al presente capo si applicano mutatis mutandis al riesame della revoca temporanea delle preferenze tariffarie.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI ADOZIONE DI MISURE DI SALVAGUARDIA GENERALE

Articolo 8

Apertura di un’inchiesta su domanda

1.   La domanda di apertura di un’inchiesta in vista dell’istituzione di misure di salvaguardia va presentata per iscritto, in forma riservata e non riservata, e contiene le informazioni di cui il richiedente può ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:

a)

l’identità dei produttori dell’Unione all’origine della denuncia e una descrizione del volume e del valore della loro produzione nell’Unione del prodotto simile o del prodotto direttamente concorrente. Qualora una denuncia scritta venga presentata per loro conto, tale denuncia definisce i produttori dell’Unione per conto dei quali è stata presentata. Nella denuncia figura anche un elenco di altri produttori noti (o associazioni di produttori UE del prodotto simile) in seno all’Unione, che non sono all’origine della denuncia, e descrive altresì il volume e il valore della loro produzione nell’Unione;

b)

una descrizione completa del prodotto simile, i nomi del paese beneficiario interessato, l’identità di ciascun esportatore o produttore straniero noto, nonché un elenco delle persone note che importano il prodotto in questione;

c)

le informazioni su livelli e tendenze di volumi e prezzi delle importazioni del prodotto simile originario del paese beneficiario interessato. Tali informazioni operano una distinzione tra importazioni preferenziali nel quadro del regolamento SPG, altre importazioni preferenziali ed importazioni che non beneficiano di preferenze;

d)

le informazioni sulla situazione dei produttori dell’Unione all’origine della denuncia, in base ai fattori enunciati all’articolo 23 del regolamento SPG;

e)

le informazioni concernenti l’effetto prodotto dalle importazioni di cui alla lettera c) sui produttori dell’Unione all’origine della denuncia, tenendo debitamente conto di altri fattori aggiuntivi che incidono sulla situazione dei produttori dell’Unione.

2.   La domanda, corredata dei documenti di accompagnamento, va presentata al servizio centrale di smistamento della corrispondenza della Commissione:

Central mail service (Courrier central)

Bâtiment DAV1

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

La domanda si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo a quello della sua consegna alla Commissione per posta raccomandata o a quello del rilascio di un avviso di ricevimento da parte della Commissione.

In seguito alla relativa ricezione, la Commissione trasmette agli Stati membri una copia della suddetta domanda.

3.   Oltre alla presentazione formale in forma scritta, la domanda e i documenti che la corredano vengono trasmessi anche in formato elettronico. Le domande presentate nel solo formato elettronico non saranno considerate valide ai fini del presente regolamento.

4.   Se non è stata presa la decisione di avviare un’inchiesta, le autorità evitano di rendere nota la relativa domanda. A seguito della ricezione di una domanda adeguatamente documentata, tuttavia, e prima di procedere ad avviare l’inchiesta, esse provvedono ad informare a tale proposito il governo del paese esportatore interessato.

5.   La domanda può essere ritirata prima dell’apertura dell’inchiesta e in tal caso viene considerata come non presentata.

Articolo 9

Apertura d’ufficio dell’inchiesta

La Commissione può aprire un’inchiesta senza che sia stata presentata una domanda in tal senso, basandosi su elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di istituzione della misura di salvaguardia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SPG.

Articolo 10

Informazioni relative all’apertura di un’inchiesta

1.   L’avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

a)

riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione pertinente va comunicata alla Commissione;

b)

stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, affinché di tali osservazioni e informazioni si tenga conto durante l’inchiesta;

c)

indica il periodo dell’inchiesta, che di norma copre un periodo di 3 anni immediatamente precedente all’avvio del procedimento di inchiesta. Di norma non si tiene conto delle informazioni relative ad un periodo successivo a quello dell’inchiesta;

d)

definisce il periodo entro il quale le parti interessate possono richiedere un’audizione orale alla Commissione;

e)

stabilisce il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore.

2.   La Commissione informa gli esportatori, gli importatori e le associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese beneficiario interessato e i produttori dell’Unione all’origine della denuncia in merito all’apertura dell’inchiesta e, tenendo debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta agli esportatori noti e alle autorità del paese esportatore, nonché alle altre parti interessate implicate nell’inchiesta che ne facciano richiesta. Qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale della denuncia scritta può invece essere fatto pervenire unicamente alle autorità del paese esportatore o alla relativa associazione di categoria.

Articolo 11

Inchiesta

1.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie per condurre un’inchiesta.

2.   Le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto, inviando alla Commissione le informazioni pertinenti. Dette osservazioni vengono prese in considerazione se sono suffragate da elementi di prova sufficienti. La Commissione può verificare le informazioni ricevute con il paese beneficiario interessato e con qualsiasi parte interessata.

3.   Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste hanno almeno trenta giorni di tempo per la risposta. Il periodo di trenta giorni può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l’inchiesta e a condizione che la parte interessata abbia validi motivi, connessi a circostanze particolari, per chiedere tale proroga.

4.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per dar seguito a tali richieste.

5.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere tutte le verifiche e i controlli necessari, in particolare fra gli importatori, gli operatori commerciali e i produttori dell’Unione, nonché di condurre inchieste in paesi terzi, a condizione che gli operatori economici interessati acconsentano e che il governo del paese in questione sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevato obiezioni. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per dar seguito a tali richieste della Commissione. I funzionari della Commissione sono autorizzati, a richiesta di quest’ultima o di uno Stato membro, ad assistere i funzionari degli Stati membri nell’adempimento delle loro funzioni.

6.   Nei casi in cui il numero delle parti interessate, delle tipologie di prodotto o delle transazioni sia elevato, l’inchiesta può essere limitata ad un numero ragionevole di parti, prodotti o transazioni ricorrendo all’utilizzo di campioni statisticamente validi, in base alle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni, che possa essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La selezione definitiva delle parti, delle tipologie di prodotto o delle transazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti si manifestino e comunichino informazioni sufficienti per consentire la selezione di un campione rappresentativo. Qualora si decida di ricorrere al campionamento e tutte le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell’inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione. Se tuttavia persiste un certo grado di non cooperazione o manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti di cui all’articolo 13.

Articolo 12

Visite di verifica

1.   La Commissione può effettuare visite volte ad esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria ed altre parti interessate, allo scopo di verificare le informazioni fornite sui prodotti che possono richiedere l’istituzione di misure di salvaguardia.

2.   La Commissione può condurre inchieste nei paesi terzi come richiesto, a condizione che ottenga il consenso degli operatori economici interessati, che informi a tale proposito i rappresentanti governativi del paese in questione e che questi ultimi non sollevino obiezioni in merito all’inchiesta. Non appena ottenuto il consenso degli operatori economici interessati, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nominativi e gli indirizzi degli operatori economici da visitare e le date convenute.

3.   Gli operatori economici interessati vengono informati circa la natura delle informazioni da verificare durante le visite di verifica e riguardo a qualsiasi informazione da fornire nel corso delle stesse. Possono essere richieste ulteriori informazioni.

4.   Nelle inchieste condotte a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione è assistita dai funzionari degli Stati membri che lo richiedano.

Articolo 13

Omessa collaborazione

1.   Nei casi in cui una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento, oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili. Qualora si accerti che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni ed è possibile avvalersi dei dati disponibili. Le parti interessate vengono informate circa le conseguenze dell’omessa collaborazione.

2.   Se le informazioni comunicate da una parte interessata non sono ottimali sotto ogni aspetto, non vanno comunque ignorate, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni ragionevolmente precise, che le informazioni siano state presentate correttamente in tempo utile e siano verificabili ed inoltre che la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.

3.   Se le informazioni o gli elementi di prova non vengono accettati, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata circa le relative motivazioni ed ha la possibilità di presentare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Qualora le spiegazioni vengano considerate non soddisfacenti, le motivazioni addotte per il rigetto di tali elementi di prova o informazioni vengono rese note ed indicate nelle conclusioni pubblicate.

4.   Se le determinazioni si fondano su quanto disposto dal paragrafo 1, comprese le informazioni fornite nella domanda, ove possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l’inchiesta, esse vengono verificate in relazione alle informazioni disponibili provenienti da altre fonti indipendenti, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali, oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell’inchiesta.

Dette informazioni possono eventualmente comprendere dati pertinenti, riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi, se del caso.

5.   Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni pertinenti, l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione.

Articolo 14

Apertura del fascicolo

1.   Qualora la Commissione abbia avviato un’inchiesta a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento SPG, essa apre un fascicolo contenente le informazioni presentate dagli Stati membri, da un paese beneficiario e dalle parti interessate, nonché le informazioni pertinenti pervenute alla Commissione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 38 del regolamento SPG.

2.   Un paese beneficiario interessato e le parti interessate che si sono manifestate in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, hanno il diritto di consultare il fascicolo, previa richiesta scritta. Essi possono prendere visione di tutte le informazioni contenute nel fascicolo, salvo i documenti interni preparati dalle autorità UE o dagli Stati membri, tenendo in debito conto gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 38 del regolamento SPG. Possono rispondere a tali informazioni e i loro commenti vengono presi in considerazione purché siano sufficientemente circostanziati.

3.   Il contenuto di un fascicolo è conforme alle disposizioni sulla riservatezza di cui all’articolo 38 del regolamento SPG.

Articolo 15

Audizione generale

1.   Un paese beneficiario interessato e le parti interessate che si sono manifestate a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, hanno il diritto di essere sentiti dalla Commissione.

2.   Essi presentano una richiesta scritta entro il termine stabilito nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessati dal risultato dell’inchiesta e che sussistono motivi particolari per un’audizione orale.

Articolo 16

Intervento del consigliere-auditore

1.   Un paese beneficiario e le parti interessate che si sono manifestate a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, possono anche chiedere l’intervento del consigliere-auditore. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione.

2.   Qualora sia prevista un’audizione orale con il consigliere-auditore, il servizio competente della Commissione vi partecipa.

Articolo 17

Divulgazione di informazioni

1.   La Commissione divulga i dettagli su cui si fondano i fatti e le considerazioni principali in base a cui adotta le proprie decisioni.

2.   La divulgazioni di informazioni avviene in forma scritta, contiene quanto risulta alla Commissione e riflette la sua intenzione di ripristinare o meno i normali dazi della tariffa doganale comune.

3.   Detta divulgazione tutela altresì debitamente le informazioni riservate, è effettuata quanto prima e di norma entro 45 giorni prima che la Commissione decida in modo risolutivo su qualsiasi proposta di azione definitiva, e in ogni caso in tempo utile affinché le parti presentino le loro osservazioni e la Commissione proceda ad esaminarle. Se la Commissione non può divulgare determinati fatti o considerazioni a tale data, essi vengono resi noti quanto prima in un momento successivo.

4.   La divulgazione di informazioni non pregiudica alcuna eventuale successiva decisione; se tuttavia tale decisione si fondasse su fatti o considerazioni diversi, questi vengono comunicati quanto prima.

5.   Si terrà conto di osservazioni presentate dopo la divulgazione di informazioni solo se saranno state ricevute entro un termine da fissare a cura della Commissione caso per caso, in funzione dell’urgenza della questione, e comunque non inferiore a 14 giorni dopo la comunicazione.

Articolo 18

Riesame

1.   Nel caso in cui siano stati ripristinati i normali dazi della tariffa doganale comune, ogni parte interessata può presentare una richiesta scritta per ristabilire le preferenze tariffarie, fornendo elementi di prova prima facie atti a dimostrare che le ragioni che giustificano la reintroduzione dei normali dazi non sono più applicabili. I produttori dell’Unione possono presentare per iscritto una domanda di proroga del periodo di reintroduzione dei normali dazi, fornendo elementi di prova prima facie atti a dimostrare che continuano ad applicarsi le ragioni che giustificano la reintroduzione dei normali dazi.

2.   La Commissione può riesaminare la necessità di ripristino dei normali dazi della tariffa doganale comune ogniqualvolta ritenga giustificato tale riesame.

3.   Le disposizioni di cui al presente capo si applicano mutatis mutandis al riesame delle misure di salvaguardia.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.