31.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/48


REGOLAMENTO (UE) N. 1065/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica del Perù ha chiesto la registrazione di «Pisco» come indicazione geografica nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento. «Pisco» è un’acquavite di frutta prodotta tradizionalmente in Perù, dalla fermentazione e distillazione di uve.

(2)

I principali requisiti della scheda tecnica di «Pisco» sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) ai fini della procedura di opposizione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008. Poiché la Commissione non ha ricevuto alcuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008, detta denominazione deve essere inclusa nell’allegato III di tale regolamento.

(3)

Secondo l’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, approvato con la decisione 2002/979/CE (3) del Consiglio, «Pisco» è una designazione protetta di bevande alcoliche originarie del Cile. Pertanto, occorre precisare che la protezione dell’indicazione geografica «Pisco» per prodotti originari del Perù non ostacola l’uso di tale denominazione di prodotti originari del Cile.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, nella categoria «9. Acquavite di frutta» è aggiunta la seguente voce:

 

«Pisco  (*1)

Perù

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(2)   GU C 141 del 12.5.2011, pag. 16.

(3)   GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

(*1)  La protezione dell’indicazione geografica “Pisco” a norma del presente regolamento non pregiudica l’uso della denominazione “Pisco” per prodotti originari del Cile protetti nel quadro dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e il Cile del 2002».