31.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1062/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

relativo al formato della valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 3,

sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,

considerando quanto segue:

(1)

La valutazione tecnica europea è necessaria per permettere ad un fabbricante di un prodotto da costruzione di elaborare una dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata.

(2)

L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, stabilisce i requisiti per il contenuto della valutazione tecnica europea. Poiché i principi del controllo della produzione in fabbrica applicabile sono stabiliti nel relativo documento per la valutazione europea, la valutazione tecnica europea deve contenere solo i dettagli tecnici considerati necessari in base a tali principi, da definirsi a livello della valutazione tecnica europea per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

(3)

La presentazione della descrizione tecnica del prodotto in questione deve essere definita in modo sufficientemente flessibile nel formato della valutazione tecnica europea, tenuto conto della grande varietà dei prodotti da costruzione interessati.

(4)

Anche la presentazione della prestazione del prodotto nella valutazione tecnica europea deve essere sufficientemente flessibile, per consentire al fabbricante di dichiarare detta prestazione in modo chiaro e accurato nella sua dichiarazione di prestazione, effettuata in base a tale valutazione.

(5)

Al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni tecniche sul prodotto, il fabbricante deve essere in grado di indicare al competente organismo di valutazione tecnica quali parti della descrizione del prodotto sono riservate e non vanno indicate nella valutazione tecnica europea. Le informazioni riservate vanno indicate separatamente in appositi allegati delle valutazioni tecniche europee.

(6)

Al fine di migliorare l’efficienza del mercato interno e la competitività del settore delle costruzioni europeo nel suo complesso, le valutazioni tecniche europee devono poter essere rilasciate quanto prima possibile per i fabbricanti che ne fanno richiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il formato della valutazione tecnica europea figura nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.


ALLEGATO

VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA

N. … del … [data]

Parte generale

1.

Organismo di valutazione tecnica che rilascia la valutazione tecnica europea:

2.

Denominazione commerciale del prodotto da costruzione:

3.

Famiglia di prodotti cui appartiene il prodotto da costruzione:

4.

Fabbricante:

5.

Stabilimenti di produzione:

6.

La presente valutazione tecnica europea consiste di … pagine inclusi … allegato/i che forma/no parte integrante di detta valutazione.

L’allegato/gli allegati … contiene/contengono informazioni riservate e non è/sono inclusi nella valutazione tecnica europea qualora questa venga resa pubblica.

7.

La presente valutazione tecnica europea è rilasciata a norma del regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base di …

Parti specifiche

8.

Descrizione tecnica del prodotto:

9.

Indicazione dell’uso/degli usi previsto/i in conformità del documento per la valutazione europea applicabile:

10.

Prestazione del prodotto e riferimenti ai metodi impiegati per la valutazione:

11.

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, con riferimento alla relativa base giuridica:

12.

Dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, in conformità del documento per la valutazione europea applicabile:

Rilasciato a … il …/… 20….

da …

Allegati: