29.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1048/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 828/2009 che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate dal 1o gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 nonché i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione (2), un paese figurante come paese meno sviluppato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 può essere aggiunto all’allegato I del regolamento (CE) n. 828/2009.

(2)

Il 19 luglio 2013, con effetto retroattivo dal 13 giugno 2012, a norma del regolamento (UE) n. 607/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l’accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (3), quest’ultimo è stato riammesso a fruire del sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

(3)

Il Myanmar/Birmania, che figura tra i paesi meno sviluppati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, ha chiesto alla Commissione di essere aggiunto all’allegato I del regolamento (CE) n. 828/2009. Il Myanmar/Birmania è un produttore di zucchero e pertanto è un potenziale esportatore verso l’Unione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 828/2009.

(5)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 828/2009 è sostituita dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali (GU L 240 dell’11.9.2009, pag. 14).

(3)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 13.


ALLEGATO

«Parte I: Paesi meno sviluppati

Denominazione del gruppo

Paese terzo

Numero di riferimento

PMS NON ACP

Bangladesh

Cambogia

Laos

Myanmar/Birmania

Nepal

09.4221

PMS ACP

Benin

Burkina Faso

Repubblica democratica del Congo

Etiopia

Madagascar

Malawi

Mozambico

Senegal

Sierra Leone

Sudan

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

09.4231»