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25.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1038/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2013
che approva il tebuconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 (2) della Commissione fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende il tebuconazolo. |
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(2) |
Il tebuconazolo è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 7, preservanti per pellicole, e nel tipo di prodotto 10, preservanti per lavori in muratura, come definiti nell’allegato V di detta direttiva, che corrispondono, rispettivamente ai tipi di prodotto 7 e 10 definiti all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(3) |
Il 16 aprile 2012 la Danimarca, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione le relazioni dell’autorità competente accompagnate da raccomandazioni, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
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(4) |
Le relazioni dell’autorità competente sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il 27 settembre 2013 i risultati delle valutazioni sono stati incorporati in due relazioni di valutazione del comitato permanente sui biocidi. |
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(5) |
Da tali relazioni risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 7 e 10 e contenenti tebuconazolo possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. |
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(6) |
Dalle relazioni risulta inoltre che le caratteristiche del tebuconazolo lo rendono suscettibile di essere molto persistente (vP) e tossico (T), a norma dei criteri di cui all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È opportuno che il periodo di approvazione sia decennale, coerentemente con la prassi vigente a norma della direttiva 98/8/CE, poiché non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tuttavia, ai fini dell’autorizzazione di prodotto, conformemente all’articolo 23 del suddetto regolamento, il tebuconazolo è considerato candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento. |
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(7) |
È pertanto opportuno approvare il tebuconazolo destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 7 e 10. |
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(8) |
Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, le approvazioni non comprendono tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(9) |
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di un principio attivo, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il tebuconazolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
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Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche (2) |
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Tebuconazolo |
Nome IUPAC: 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo Numero CE: 403-640-2 Numero CAS: 107534-96-3 |
950 g/kg |
1o luglio 2015 |
30 giugno 2025 |
7 |
Il tebuconazolo è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 528/2012. La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione, a livello dell’Unione, del rischio del principio attivo. Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni: Per gli utilizzatori industriali devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale. |
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10 |
Il tebuconazolo è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 528/2012. La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione, a livello dell’Unione, del rischio del principio attivo. Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:
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(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm