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25.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1026/2013 DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2013
che chiude il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping applicabili alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base») e in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Provvedimenti in vigore
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 91/2009 (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio attualmente classificati ai codici NC ex 7318 12 90 , ex 7318 14 91 , ex 7318 14 99 , ex 7318 15 59 , ex 7318 15 69 , ex 7318 15 81 , ex 7318 15 89 , ex 7318 15 90 , ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00 , originari della Repubblica popolare cinese («provvedimenti in vigore»). |
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(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 (4) il Consiglio ha esteso i provvedimenti in vigore alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia («provvedimenti in vigore in forma estesa»). |
1.2. Domanda di riesame intermedio parziale
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(3) |
Una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, era stata presentata dalla Malaysian Precision Manufacturing SDN BHD («il richiedente»), un produttore esportatore della Malaysia. |
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(4) |
La domanda si limitava alla concessione al richiedente di un’esenzione dai provvedimenti in vigore in forma estesa. |
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(5) |
Nella domanda il richiedente sosteneva di essere un produttore effettivo di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio e di essere in grado di produrre l’intero quantitativo di tali elementi da lui spediti nell’Unione dall’inizio del periodo dell’inchiesta antielusione, conclusasi con l’istituzione dei provvedimenti in vigore in forma estesa. |
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(6) |
Il richiedente ha fornito elementi di prova diretti circa la sua attività di produttore di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio in Malaysia, avviata ben prima dell’istituzione dei provvedimenti in vigore. Il richiedente ha inoltre sostenuto che, pur essendo collegato a produttori di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio situati nella Repubblica popolare cinese, i contatti con tali società collegate sono stati stabiliti prima dell’istituzione dei provvedimenti in vigore e che tali contatti non sono stati utilizzati per eludere i provvedimenti in vigore in forma estesa. |
1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale
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(7) |
Il 14 maggio 2013, dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la domanda conteneva elementi di prova diretti sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, limitato all’esame dell’eventuale concessione al richiedente di un’esenzione dai provvedimenti in vigore in forma estesa, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura»). |
1.4. Parti interessate
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(8) |
La Commissione ha formalmente informato il richiedente, i rappresentanti della Malaysia, quelli della Repubblica popolare cinese e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Soltanto il richiedente ha preso contatto con la Commissione. Non è stata richiesta alcuna audizione. |
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(9) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente, il quale non ha inviato alcuna risposta entro il termine fissato. |
2. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
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(10) |
Il 18 giugno 2013 il richiedente ha ritirato la sua domanda di riesame intermedio parziale dei provvedimenti in vigore in forma estesa, sostenendo di non essere in grado di fornire alla Commissione i dati richiesti nel questionario relativamente alle società ad esso collegate. Il richiedente ha inoltre lamentato che la scadenza per la presentazione delle risposte al questionario fosse troppo ravvicinata. Non è stata tuttavia presentata nessuna richiesta motivata di proroga del termine per la presentazione delle risposte al questionario. |
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(11) |
In considerazione del ritiro si è valutata l’opportunità di proseguire d’ufficio l’inchiesta di riesame. La Commissione non ha trovato motivi validi per ritenere che la chiusura non fosse nell’interesse dell’Unione. In tale contesto è opportuno chiudere l’inchiesta di riesame. |
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(12) |
Le parti interessate sono state informate dell’intenzione di chiudere l’inchiesta di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. |
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(13) |
Si conclude pertanto che il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia, debba essere chiuso senza modificare i provvedimenti antidumping in vigore in forma estesa, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia, avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso senza modifica del provvedimento antidumping in vigore in forma estesa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.
(3) GU L 275 del 10.10.2012, pag. 1.