25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1026/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

che chiude il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping applicabili alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base») e in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Provvedimenti in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 91/2009 (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio attualmente classificati ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00, originari della Repubblica popolare cinese («provvedimenti in vigore»).

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 (4) il Consiglio ha esteso i provvedimenti in vigore alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia («provvedimenti in vigore in forma estesa»).

1.2.   Domanda di riesame intermedio parziale

(3)

Una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, era stata presentata dalla Malaysian Precision Manufacturing SDN BHD («il richiedente»), un produttore esportatore della Malaysia.

(4)

La domanda si limitava alla concessione al richiedente di un’esenzione dai provvedimenti in vigore in forma estesa.

(5)

Nella domanda il richiedente sosteneva di essere un produttore effettivo di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio e di essere in grado di produrre l’intero quantitativo di tali elementi da lui spediti nell’Unione dall’inizio del periodo dell’inchiesta antielusione, conclusasi con l’istituzione dei provvedimenti in vigore in forma estesa.

(6)

Il richiedente ha fornito elementi di prova diretti circa la sua attività di produttore di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio in Malaysia, avviata ben prima dell’istituzione dei provvedimenti in vigore. Il richiedente ha inoltre sostenuto che, pur essendo collegato a produttori di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio situati nella Repubblica popolare cinese, i contatti con tali società collegate sono stati stabiliti prima dell’istituzione dei provvedimenti in vigore e che tali contatti non sono stati utilizzati per eludere i provvedimenti in vigore in forma estesa.

1.3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(7)

Il 14 maggio 2013, dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la domanda conteneva elementi di prova diretti sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, limitato all’esame dell’eventuale concessione al richiedente di un’esenzione dai provvedimenti in vigore in forma estesa, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5) («avviso di apertura»).

1.4.   Parti interessate

(8)

La Commissione ha formalmente informato il richiedente, i rappresentanti della Malaysia, quelli della Repubblica popolare cinese e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Soltanto il richiedente ha preso contatto con la Commissione. Non è stata richiesta alcuna audizione.

(9)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente, il quale non ha inviato alcuna risposta entro il termine fissato.

2.   RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(10)

Il 18 giugno 2013 il richiedente ha ritirato la sua domanda di riesame intermedio parziale dei provvedimenti in vigore in forma estesa, sostenendo di non essere in grado di fornire alla Commissione i dati richiesti nel questionario relativamente alle società ad esso collegate. Il richiedente ha inoltre lamentato che la scadenza per la presentazione delle risposte al questionario fosse troppo ravvicinata. Non è stata tuttavia presentata nessuna richiesta motivata di proroga del termine per la presentazione delle risposte al questionario.

(11)

In considerazione del ritiro si è valutata l’opportunità di proseguire d’ufficio l’inchiesta di riesame. La Commissione non ha trovato motivi validi per ritenere che la chiusura non fosse nell’interesse dell’Unione. In tale contesto è opportuno chiudere l’inchiesta di riesame.

(12)

Le parti interessate sono state informate dell’intenzione di chiudere l’inchiesta di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(13)

Si conclude pertanto che il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia, debba essere chiuso senza modificare i provvedimenti antidumping in vigore in forma estesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia, avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso senza modifica del provvedimento antidumping in vigore in forma estesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 275 del 10.10.2012, pag. 1.

(4)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.

(5)  GU C 134 del 14.5.2013, pag. 34.