29.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/15


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1023/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione europea, presentata previa consultazione del comitato dello statuto,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte di giustizia (1),

visto il parere della Corte dei conti (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea e le sue oltre 50 istituzioni e agenzie dovrebbero continuare a dotarsi di un'amministrazione pubblica europea di alta qualità per poter raggiungere i propri obiettivi, attuare le proprie politiche e attività e svolgere le proprie funzioni secondo lo standard più elevato possibile conformemente ai trattati per affrontare le sfide interne ed esterne a cui sarà chiamata a far fronte in futuro nonché servire i cittadini dell'Unione.

(2)

È pertanto necessario garantire un quadro per attrarre, assumere e mantenere personale altamente qualificato e multilingue, scelto su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e nel debito rispetto dell'equilibrio di genere, che sia indipendente e rispondente ai livelli di professionalità più elevati, e consentire a tale personale di svolgere le proprie mansioni nella maniera più efficace ed efficiente possibile. A tale proposito, è necessario superare le difficoltà registrate attualmente dalle istituzioni nell'assumere funzionari o agenti di taluni Stati membri.

(3)

Tenendo conto delle dimensioni della funzione pubblica europea se rapportate agli obiettivi dell'Unione e alla sua popolazione, è opportuno che una riduzione del personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione non arrechi pregiudizio allo svolgimento dei loro compiti, mansioni e funzioni conformemente agli obblighi e alle prerogative previsti dai trattati. A questo proposito, è necessaria una maggiore trasparenza per quanto riguarda i costi per il personale sostenuti da ciascuna istituzione e agenzia riguardo a tutte le categorie di personale da esse impiegato.

(4)

La funzione pubblica europea è chiamata a rispondere agli standard più elevati in termini di deontologia professionale e a rimanere indipendente in qualsiasi circostanza. A tale fine, è opportuno precisare ulteriormente il titolo II dello statuto (4), che fornisce il quadro di riferimento relativamente ai diritti e ai doveri del funzionario. Qualsiasi mancanza a detti doveri da parte dei funzionari o degli ex funzionari dovrebbe esporli a sanzioni disciplinari.

(5)

Il valore della funzione pubblica europea si basa anche sulla sua diversità culturale e linguistica, che può essere assicurata soltanto garantendo un equilibrio adeguato per quanto riguarda la cittadinanza dei funzionari. L'assunzione e l'assegnazione dovrebbe assicurare che il personale sia occupato su una base geografica il più possibile ampia tra cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea evitando tuttavia che taluni posti siano riservati a cittadini di uno Stato membro specifico. A tal fine e per ovviare a eventuali squilibri rilevanti tra funzionari con cittadinanza diversa che non siano giustificati da criteri oggettivi, ogni istituzione dovrebbe avere la facoltà di adottare misure motivate e appropriate. Tali misure non dovrebbero mai sostanziarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. É opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione di tali misure appropriate da parte delle istituzioni.

(6)

Per facilitare assunzioni su una base geografica quanto più possibile ampia, le istituzioni dovrebbero sforzarsi di offrire un'istruzione plurilingue e multiculturale ai figli dei propri dipendenti. È auspicabile che il contributo dell'Unione al finanziamento delle scuole europee, determinato dall'autorità di bilancio ai sensi delle disposizioni pertinenti, sia a carico del bilancio dell'Unione. Ove necessario nell'interesse del funzionamento delle istituzioni, la Commissione dovrebbe essere abilitata a chiedere alle autorità competenti di riesaminare l'ubicazione di una nuova scuola europea.

(7)

Un obiettivo più ampio dovrebbe essere rappresentato dall'ottimizzazione della gestione delle risorse umane in una funzione pubblica europea caratterizzata da eccellenza, competenza, indipendenza, lealtà, imparzialità e stabilità, nonché dalla diversità culturale e linguistica e da condizioni di assunzione attraenti.

(8)

Ogni funzionario dovrebbe effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi. Nel decidere in merito alla nomina in ruolo di un funzionario, è opportuno che l'autorità che ha il potere di nomina consideri il rapporto compilato al termine del periodo di prova e la condotta del funzionario in prova in relazione ai doveri che incombono a quest'ultimo ai sensi dello statuto. In caso di manifesta inattitudine del funzionario in prova, dovrebbe essere possibile compilare in ogni momento un rapporto. Negli altri casi il rapporto dovrebbe essere compilato solo allo scadere del periodo di prova.

(9)

Al fine di garantire che il potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea presenti un andamento parallelo a quello dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri, è essenziale mantenere il principio di un meccanismo pluriennale per il calcolo dell'attualizzazione della retribuzione, denominato il "metodo", prevedendone l'applicazione fino alla fine del 2023 con una revisione all'inizio del 2022, compreso un eventuale meccanismo per la proroga provvisoria del metodo. Inoltre, al fine di ovviare alle difficoltà legate all'applicazione del metodo in passato, è opportuno prevedere un metodo che consenta un'attualizzazione automatica annuale di tutti gli stipendi, le pensioni e le indennità, compresa una clausola di crisi automatica. A tal fine, gli importi corrispondenti che figurano nello statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea dovrebbero essere intesi come importi di riferimento subordinati ad attualizzazione regolare e automatica. Tali importi attualizzati dovrebbero essere pubblicati dalla Commissione a fini di informazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C. Tale meccanismo di attualizzazione dovrebbe essere parimenti utilizzato in tutti gli altri casi in cui sia prevista tale attualizzazione.

(10)

È importante garantire la qualità dei dati statistici utilizzati per attualizzare le retribuzioni e le pensioni. Conformemente al principio di imparzialità, gli istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti negli Stati membri dovrebbero raccogliere i dati a livello nazionale e trasmetterli a Eurostat.

(11)

I vantaggi potenziali per i funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea derivanti dall'applicazione del metodo dovrebbero essere compensati dalla reintroduzione del sistema di un "prelievo". Come nel caso del metodo, l'applicazione del prelievo di solidarietà può essere prorogata in via provvisoria. Nelle circostanze attuali si ritiene opportuno aumentare il prelievo di solidarietà rispetto al livello del prelievo speciale applicabile tra il 2004 e il 2012 e a prevedere un tasso più progressivo. Ciò al fine di tener conto di una congiuntura economica particolarmente difficile e del contesto sociale nell'Unione, nonché delle sue ripercussioni sulle finanze pubbliche di tutta l'Unione. L'esigenza di consolidare le finanze pubbliche nell'Unione, anche a breve termine, esige uno sforzo rapido e specifico di solidarietà da parte del personale delle istituzioni dell'Unione. Tale prelievo di solidarietà dovrebbe pertanto applicarsi a tutti i funzionari e agli altri agenti dell'Unione a partire dal 1o gennaio 2014.

(12)

Nelle conclusioni dell'8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale il Consiglio europeo ha sottolineato che la necessità di risanare le finanze pubbliche a breve, medio e lungo termine richiede uno sforzo particolare da parte di ogni pubblica amministrazione e del suo personale per migliorare l'efficienza e l'efficacia e adeguarsi al contesto economico in mutamento. Tale richiamo ha ribadito in realtà l'obiettivo della proposta della Commissione del 2011 di modifica dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, la quale puntava ad assicurare efficienza in termini di costi e riconosceva che le sfide a cui deve attualmente far fronte l'Unione europea esigono uno sforzo specifico da parte di ciascuna pubblica amministrazione in Europa e di tutto il personale che ne fa parte per migliorare l'efficienza e adeguarsi al contesto socioeconomico in mutamento. Il Consiglio europeo ha chiesto inoltre, nel quadro della riforma dello statuto dei funzionari, una sospensione di due anni dell'adeguamento, attraverso il cosiddetto "metodo salariale", delle retribuzioni e delle pensioni di tutto il personale delle istituzioni dell'Unione e la reintroduzione di un nuovo prelievo di solidarietà quale parte integrante della riforma del "metodo salariale".

(13)

Alla luce di tali conclusioni e al fine di dare risposta a futuri vincoli di bilancio nonché di dimostrare la solidarietà della funzione pubblica europea con gli interventi rigorosi adottati dagli Stati membri in seguito alla crisi finanziaria senza precedenti e alla congiuntura sociale ed economica particolarmente difficile negli Stati membri e nell'Unione nel suo insieme, risulta necessario prevedere la sospensione del metodo per due anni per tutte le retribuzioni, pensioni e indennità dei funzionari e applicare il prelievo di solidarietà nonostante detta sospensione.

(14)

L'evoluzione demografica e la variazione della struttura di età della popolazione interessata impongono un aumento dell'età pensionabile, prevedendo tuttavia misure transitorie per i funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea già in servizio. Tali misure transitorie sono necessarie al fine di rispettare i diritti acquisiti dei funzionari già in servizio, che hanno versato i loro contributi al fondo pensione virtuale per i funzionari dell'Unione europea. È inoltre opportuno rendere più flessibile l'età pensionabile, agevolando la permanenza volontaria sul lavoro fino all'età di 67 anni e ammettendo la possibilità, in circostanze eccezionali e a specifiche condizioni, di continuare a lavorare fino all'età di 70 anni.

(15)

Poiché il regime pensionistico dell'Unione europea è in equilibrio attuariale e tale equilibrio deve essere mantenuto nel breve e nel lungo termine, il personale assunto anteriormente al 1o gennaio 2014 dovrebbe essere compensato per la contribuzione al regime pensionistico mediante misure transitorie, quali un coefficiente di maturazione dei diritti a pensione meglio calibrato per gli anni di servizio successivi al conseguimento dell'età pensionabile (incentivo di Barcellona) e l'applicazione di metà della riduzione per il pensionamento anticipato tra l'età di 60 anni e l'età pensionabile statutaria.

(16)

La prassi attuariale comunemente accettata impone che, per garantire l'equilibrio dei regimi pensionistici, si osservi l'andamento dei tassi di interesse e della crescita salariale degli ultimi 20-40 anni. Le medie mobili per i tassi d'interesse e la crescita salariale dovrebbero essere pertanto portate a 30 anni, con un periodo transitorio di sette anni.

(17)

Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di effettuare uno studio e presentare proposte adeguate in merito all'articolo 5, paragrafo 4, all'allegato I, sezione A e all'articolo 45, paragrafo 1, dello statuto, al fine di stabilire una correlazione chiara tra responsabilità e grado e per garantire che venga posto maggiormente l'accento sul livello di responsabilità all'atto di procedere all'esame comparativo dei meriti nel contesto della promozione.

(18)

Tenuto conto di tale richiesta, è opportuno che la promozione a un grado superiore sia subordinata alla dedizione personale, al miglioramento di capacità e competenze, nonché all'espletamento di mansioni la cui importanza giustifichi la nomina del funzionario a tale grado superiore.

(19)

Le carriere dei gruppi di funzioni AD e AST dovrebbero essere ristrutturate in modo tale da riservare i gradi più alti a un numero limitato di funzionari che esercitino in tale gruppo di funzioni il più alto livello di responsabilità. Pertanto gli amministratori possono avanzare fino al grado AD 12 a meno che non siano nominati in posizioni specifiche superiori a tale grado e i gradi AD 13 e 14 dovrebbero essere riservati al personale che svolge compiti di rilevante responsabilità. Analogamente, i funzionari di grado AST 9 possono essere promossi al grado AST 10 unicamente secondo la procedura di cui all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, dello statuto.

(20)

Al fine di adeguare ulteriormente la struttura delle carriere negli attuali ambiti di attività del personale AST ai diversi livelli di responsabilità e per offrire un contributo indispensabile al contenimento delle spese amministrative, è opportuno introdurre un nuovo gruppo di funzioni "AST/SC" per segretari e commessi. Gli stipendi e i tassi di promozione dovrebbero stabilire una congrua correlazione tra il livello di responsabilità e il livello di retribuzione. In tal modo sarà possibile mantenere una funzione pubblica europea stabile e completa. È opportuno che la Commissione valuti e riferisca la portata e gli effetti dell'introduzione di questo nuovo gruppo di funzioni, tenendo conto in particolare della situazione delle donne, in modo che possa essere garantito il mantenimento di una funzione pubblica europea stabile e completa.

(21)

Il minimo di due anni di anzianità nel grado prima della promozione di un funzionario al grado superiore è conservato al fine di consentire promozioni più rapide per i funzionari più efficienti. Ogni istituzione dovrebbe provvedere a che le proprie politiche interne di risorse umane si avvalgano delle possibilità offerte dallo statuto dei funzionari per consentire carriere appropriate ai funzionari più capaci e più efficienti.

(22)

Gli orari di lavoro delle istituzioni dovrebbero essere allineati a quelli in vigore in taluni Stati membri dell'Unione europea, al fine di compensare la riduzione del personale in servizio presso le istituzioni. Tale allineamento dovrebbe tener conto degli orari di lavoro applicati nell'amministrazione pubblica degli Stati membri. L'introduzione di un numero minimo di ore lavorative settimanali garantirà che il personale impiegato presso le istituzioni possa svolgere la mole di lavoro derivante dagli obiettivi strategici dell'Unione europea, armonizzando al contempo le condizioni di lavoro in seno alle istituzioni, per promuovere la solidarietà in tutta la funzione pubblica dell'Unione.

(23)

Le modalità di orario flessibile rappresentano un elemento essenziale di un'amministrazione pubblica moderna ed efficiente che consente condizioni di lavoro conciliabili con gli impegni familiari e un adeguato equilibrio di genere all'interno delle istituzioni. È pertanto opportuno introdurre nello statuto un riferimento esplicito a tali modalità.

(24)

Le disposizioni in materia di giorni di viaggio annuali e di rimborso annuale delle spese di viaggio tra la sede di servizio e il luogo d'origine dovrebbero essere modernizzate, razionalizzate e correlate allo status di personale espatriato, al fine di renderne l'applicazione più semplice e trasparente. In particolare, i giorni di viaggio annuali dovrebbero essere sostituiti con il congedo nel paese d'origine e limitati a un massimo di due giorni e mezzo.

(25)

Analogamente, è opportuno semplificare le disposizioni in materia di rimborso delle spese di trasloco, al fine di agevolarne l'applicazione da parte sia dell'amministrazione sia del personale interessato. A tal fine, dovrebbero essere introdotti dei massimali di costo che tengano conto della situazione familiare del funzionario o dell'agente, nonché del costo medio del trasloco e della relativa assicurazione.

(26)

Alcuni funzionari e agenti devono recarsi spesso in missione nelle altre sedi principali di lavoro della loro istituzione. Tali situazioni non sono attualmente prese adeguatamente in considerazione dalle disposizioni in materia di missioni, che dovrebbero essere pertanto adattate per consentire, in tali casi, il rimborso delle spese di alloggio sulla base di una somma forfettaria.

(27)

È opportuno, al fine di modernizzare le condizioni di lavoro del personale distaccato in paesi terzi e renderle più efficienti in termini di costi, conseguendo nel contempo risparmi sui costi. Il diritto al congedo annuale dovrebbe essere adeguato e dovrebbe essere possibile predisporre un'ampia gamma di parametri per fissare le indennità per condizioni di lavoro senza incidere sull'obiettivo generale di conseguire risparmi sui costi. Le condizioni per la concessione dell'indennità di alloggio dovrebbero essere riesaminate onde tenere meglio in conto le condizioni locali e ridurre gli oneri amministrativi.

(28)

È opportuno istituire un quadro più flessibile per l'assunzione degli agenti contrattuali. Le istituzioni dell'Unione dovrebbero pertanto poter impiegare agenti contrattuali per un periodo massimo di sei anni, ai quali affidare compiti da svolgere sotto la supervisione di funzionari o agenti temporanei. Inoltre, mentre la grande maggioranza dei funzionari continuerà a essere assunta sulla base di concorsi generali, le istituzioni dovrebbero essere autorizzate a organizzare concorsi interni i quali, a titolo eccezionale e nel rispetto di condizioni specifiche, possono essere aperti anche agli agenti contrattuali.

(29)

È opportuno adottare norme transitorie per consentire un'applicazione graduale delle nuove disposizioni e misure, rispettando al contempo i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale assunto prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche dello statuto.

(30)

Il personale delle agenzie è coperto dal regime pensionistico dell'Unione europea, insieme agli altri dipendenti cui si applica lo statuto. Attualmente, le agenzie che si autofinanziano completamente versano al regime pensionistico la quota di contributo a carico del datore di lavoro. Ai fini della trasparenza di bilancio e di una ripartizione degli oneri più equilibrata, è opportuno che le agenzie parzialmente finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea versino la quota di contributo a carico del datore di lavoro corrispondente alla proporzione tra le entrate dell'agenzia senza il sussidio dal bilancio generale dell'Unione europea e le sue entrate complessive. Poiché questa nuova disposizione potrebbe richiedere l'adeguamento delle norme pertinenti concernenti i diritti riscossi dalle agenzie, è opportuno che essa si applichi solo con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016. Ove necessario, la Commissione dovrebbe presentare proposte per l'adeguamento di tali norme.

(31)

Nell'interesse della semplificazione e di una politica del personale coerente, le modalità di esecuzione dello statuto adottate dalla Commissione dovrebbero applicarsi per analogia alle agenzie. Tuttavia, per tener conto, se necessario, della situazione specifica delle agenzie, queste ultime dovrebbero poter chiedere alla Commissione l'autorizzazione ad adottare modalità di esecuzione in deroga a quelle adottate dalla Commissione o a non applicare affatto le modalità della Commissione.

(32)

La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe essere incaricata di istituire e gestire un registro di tutte norme adottate per dare attuazione allo statuto. Tale registro, che potrà essere consultato da tutte le istituzioni, agenzie e Stati membri, garantirà la trasparenza e promuoverà un'applicazione coerente dello statuto.

(33)

Al fine di armonizzare e chiarire le norme in materia di adozione delle modalità di esecuzione e considerando la loro natura interna e amministrativa, è opportuno conferire i pertinenti poteri decisionali all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti.

(34)

Considerando il numero elevato di agenti temporanei presso le agenzie e la necessità di elaborare una politica del personale coerente, è necessario istituire una nuova categoria di agenti temporanei e stabilire norme specifiche per tale categoria.

(35)

La Commissione dovrebbe continuare a monitorare la situazione di bilancio del regime comune di assicurazione contro le malattie e compiere i passi necessari in caso di squilibrio strutturale del regime.

(36)

L'articolo 15 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea prevede che determinati dati relativi ai funzionari e agli altri agenti debbano essere comunicati ai governi degli Stati membri.

(37)

Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nello statuto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda determinati aspetti delle condizioni di lavoro. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea è così modificato:

1)

l'articolo 1 quinquies è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il termine "istituzioni" è sostituito dai termini "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Ai fini del paragrafo 1, per persone con disabilità si intendono coloro che presentano duratura menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare una loro piena ed effettiva partecipazione nella società su un piano di uguaglianza con gli altri. Tale menomazione è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Un disabile si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 28, lettera e), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta predisposti accomodamenti ragionevoli.

Per "accomodamenti ragionevoli" in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, in base alle necessità, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire attività di formazione, salvo che ciò comporti un onere sproporzionato per l'istituzione.

Il principio della parità di trattamento non osta a che le autorità aventi il potere di nomina delle istituzioni mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte delle persone con disabilità, ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle loro carriere professionali.";

2)

all'articolo 1 sexies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   I funzionari in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali adottate dalle istituzioni, incluse le misure specifiche volte a conciliare vita lavorativa e vita familiare, e ai servizi forniti dagli organismi di sicurezza sociale di cui all'articolo 9. Gli ex funzionari possono accedere a misure sociali specifiche limitate.";

3)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Gli impieghi previsti dallo statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle mansioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in prosieguo "AD"), un gruppo di funzioni degli assistenti (in prosieguo "AST") e un gruppo di funzioni dei segretari e commessi (in prosieguo "AST/SC").";

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a mansioni di direzione, ideazione e analisi, nonché a mansioni linguistiche e scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a mansioni esecutive e tecniche. Il gruppo di funzioni AST/SC comprende sei gradi corrispondenti a mansioni di segreteria e di ufficio.";

c)

al paragrafo 3, lettera a), dopo i termini "per il gruppo di funzioni AST" sono inseriti i termini "e il gruppo di funzioni AST/SC";

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Una tabella riepilogativa dei diversi impieghi tipo figura all'allegato I, sezione A. Sulla base di tale tabella, l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può stabilire, previo parere del comitato dello statuto, la descrizione più dettagliata delle mansioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.";

4)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1.   Una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa il numero di posti per ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni.

2.   Fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all'articolo 45, tale tabella garantisce che, per ciascuna istituzione, i posti che risultano vacanti in ciascun grado al 1o gennaio di ogni anno corrispondano al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1o gennaio dell'anno precedente, moltiplicato per la percentuale stabilita per tale grado all'allegato I, sezione B. Tali percentuali si applicano sulla base di un periodo medio di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

3.   Le percentuali fissate all'allegato I, sezione B, formano oggetto della relazione di cui all'articolo 113.

4.   L'attuazione delle disposizioni relative al gruppo di funzioni AST/SC e delle disposizioni transitorie stabilite all'articolo 31 dell'allegato XIII, tenendo conto dell'andamento del fabbisogno di personale che svolga mansioni di segreteria e d'ufficio in tutte le istituzioni nonché dell'andamento degli impieghi permanenti e temporanei nei gruppi di funzioni AST e AST/SC, forma oggetto della relazione di cui all'articolo 113.";

5)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Fatto salvo il paragrafo 1 bis, sono istituiti presso ciascuna istituzione:

un comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale;

una o più commissione paritetiche, in base al numero di funzionari nelle sedi di servizio;

una o più commissioni di disciplina, in base al numero di funzionari nelle sedi di servizio;

una o più commissioni consultive paritetiche sull'insufficienza professionale, in base al numero di funzionari nelle sedi di servizio;

eventualmente un comitato dei rapporti;

una commissione per l'invalidità;

che esercitano le funzioni previste dal presente statuto.";

b)

il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis.   Per l'applicazione di talune disposizioni del presente statuto può essere istituita presso due o più istituzioni una commissione paritetica comune. Le altre commissioni e il comitato di cui al paragrafo 1 possono essere istituiti come organi comuni da due o più agenzie.";

c)

al paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Le agenzie possono derogare alle disposizioni dell'articolo 1 dell'allegato II concernenti la composizione dei comitati del personale al fine di tener conto della composizione del proprio personale. Le agenzie possono decidere di non nominare membri supplenti nella commissione paritetica o nelle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2 dell'allegato II.";

6)

all'articolo 10, primo comma, seconda frase, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

7)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Il funzionario esercita le sue mansioni e agisce nell'esclusivo interesse dell'Unione. Non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'istituzione di appartenenza. Il funzionario svolge le mansioni affidategli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Unione.

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'istituzione di appartenenza, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e in relazione a tali servizi.

Prima dell'assunzione di un funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina verifica se il candidato abbia un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi altrimenti in una situazione di conflitto d'interessi. A tal fine il candidato comunica all'autorità che ha il potere di nomina, mediante un apposito modulo, qualsiasi conflitto d'interessi effettivo o potenziale. In tali casi, l'autorità che ha il potere di nomina ne tiene conto in un parere debitamente motivato. Ove necessario, l'autorità che ha il potere di nomina adotta le misure di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

Il presente articolo si applica per analogia ai funzionari che rientrano in servizio dopo un'aspettativa per motivi personali.";

8)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Dopo la cessazione dal servizio, il funzionario è tenuto a osservare i doveri di integrità e discrezione nell'accettare determinate nomine o determinati vantaggi.

I funzionari che intendano esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, nei due anni successivi alla cessazione dal servizio sono tenuti a dichiararlo alla propria istituzione utilizzando un apposito modulo. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare al funzionario l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica, notifica la propria decisione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, il silenzio è considerato un assenso implicito.

L'autorità che ha il potere di nomina vieta in linea di principio agli ex funzionari di inquadramento superiore quali definiti nelle misure di applicazione, nei 12 mesi successivi alla cessazione dal servizio, di svolgere attività di lobbying o di consulenza presso il personale della loro ex istituzione di appartenenza, per conto della propria azienda, dei propri clienti o dei propri datori di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ciascuna istituzione pubblica ogni anno informazioni sull'applicazione del paragrafo 3, compreso un elenco dei casi esaminati.

9)

all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   I diritti derivanti da scritti o altri lavori eseguiti dal funzionario nell'esercizio delle sue mansioni appartengono all'Unione europea nel caso in cui tali scritti o lavori siano relativi alle sue attività o, qualora tali scritti o lavori siano relativi alle attività della Comunità europea dell'energia atomica, essi appartengono a tale Comunità. L'Unione o, se del caso, la Comunità europea dell'energia atomica, hanno il diritto farsi cedere i diritti d'autore su tali lavori.";

10)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue mansioni. L'autorizzazione é negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell'Unione e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per il funzionario interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto a osservare tale dovere.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai funzionari o ex funzionari chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, o dinanzi alla commissione disciplinare di un'istituzione, in un procedimento che riguardi un agente o un ex agente dell'Unione europea.";

11)

all'articolo 21 bis, è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.   Il funzionario che riferisca ai suoi superiori di ordini che reputa irregolari o suscettibili di determinare inconvenienti gravi, non subisce alcun pregiudizio per tale motivo.";

12)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 quater

Ai sensi degli articoli 24 e 90, ogni istituzione pone in essere una procedura per la gestione dei reclami dei funzionari concernenti il trattamento da essi ricevuto a seguito o in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri ai sensi dell'articolo 22 bis o 22 ter. L'istituzione interessata garantisce che tali reclami siano trattati in modo confidenziale e, ove giustificato dalle circostanze, prima dello scadere dei termini di cui all'articolo 90.

L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione stabilisce norme interne concernenti fra l'altro:

la comunicazione ai funzionari di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, o all'articolo 22 ter di informazioni sul trattamento dato alle loro segnalazioni,

la tutela degli interessi legittimi di tali funzionari e della loro sfera privata, e

la procedura per la gestione dei reclami di cui al primo comma del presente articolo.";

13)

all'articolo 26 bis, il termine "istituzioni" è sostituito dai termini "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

14)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

In virtù del principio di uguaglianza dei cittadini dell'Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere motivate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure appropriate, l'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione interessata adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma ai sensi dell'articolo 110.

Al termine del periodo di tre anni che ha inizio il 1o gennaio 2014, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del secondo comma.

Per facilitare assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile, le istituzioni si sforzano di offrire un'istruzione plurilingue e multiculturale ai figli dei propri dipendenti.";

15)

all'articolo 29, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.   Prima di assegnare un posto vacante in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, tiene anzitutto in considerazione:

a)

la possibilità di occupare il posto mediante:

i)

trasferimento; o

ii)

nomina ai sensi dell'articolo 45 bis; o

iii)

promozione,

all'interno dell'istituzione;

b)

eventuali domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni; e/o

c)

se non è risultato possibile coprire il posto vacante attraverso le possibilità indicate alle lettere a) e b), le liste di candidati idonei ai sensi dell'articolo 30, se del caso, tenendo in considerazione le disposizioni pertinenti relative ai candidati idonei di cui all'allegato III; e/o

d)

le possibilità di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

oppure bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.

Fatto salvo il principio secondo cui la grande maggioranza dei funzionari deve essere assunta sulla base di concorsi generali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, in deroga alla lettera d) ed esclusivamente in casi eccezionali, di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto anche agli agenti contrattuali di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Tale ultima categoria di personale è soggetta a restrizioni per quanto riguarda tale possibilità secondo quanto stabilito dall'articolo 82, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea nonché per quanto riguarda i compiti specifici al cui espletamento sono abilitati in qualità di agenti contrattuali.";

16)

l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Per ogni concorso è nominata una commissione giudicatrice dall'autorità che ha il potere di nomina. Tale commissione redige l'elenco dei candidati dichiarati idonei.

L'autorità che ha il potere di nomina sceglie in questo elenco il candidato o i candidati che essa nomina sui posti vacanti.

Detti candidati hanno accesso a informazioni adeguate sui posti vacanti appropriati pubblicati dalle istituzioni e dalle agenzie.";

17)

all'articolo 31, paragrafo 2, la prima frase del primo comma è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi da SC 1 a SC 2, da AST 1 a AST 4 o da AD 5 a AD 8.";

18)

all'articolo 32, terzo comma, il termine "istituzione" è sostituito dai termini "autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione";

19)

l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34

1.   Ogni funzionario deve compiere un periodo di prova di nove mesi prima di essere nominato in ruolo. La decisione di nominare in ruolo un funzionario è presa sulla base del rapporto di cui al paragrafo 3 nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità che ha il potere di nomina circa la condotta del funzionario in prova in relazione al titolo II.

Se durante il periodo di prova il funzionario è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo maternità ai sensi dell'articolo 58 o infortunio, a esercitare le sue mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità che ha il potere di nomina può prolungare il periodo di prova per una durata corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.

2.   In caso di manifesta inidoneità del funzionario in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento prima della fine del periodo in parola.

Tale rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova. L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova con preavviso di un mese ovvero di assegnarlo a un altro servizio per il resto del periodo di prova.

3.   Al più tardi un mese prima dello scadere del periodo di prova è compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato a svolgere le mansioni relative al suo impiego nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.

Se il rapporto conclude per il licenziamento o, a titolo eccezionale, per il prolungamento del periodo di prova a norma del paragrafo 1, il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal diretto superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova.

Il funzionario in prova il cui lavoro o la cui condotta non si siano dimostrati adeguati a una nomina in ruolo viene licenziato.

4.   A meno che non abbia la possibilità di riprendere immediatamente un'attività professionale altrove, un funzionario in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a tre mesi del suo stipendio base se ha prestato più di un anno di servizio, a due mesi di stipendio base se ha prestato almeno sei mesi di servizio e a un mese di stipendio base se ha prestato meno di sei mesi di servizio.

5.   I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano al funzionario che si dimette prima della scadenza del periodo di prova.";

20)

all'articolo 35 è aggiunta la lettera seguente:

"g)

congedo nell'interesse del servizio";

21)

all'articolo 37, lettera b), secondo trattino, il termine "istituzioni" è sostituito dai termini "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

22)

l'articolo 40 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.   L'articolo 12 ter continua a essere d'applicazione durante il periodo di aspettativa per motivi personali. L'autorizzazione a norma dell'articolo 12 ter non è concessa al funzionario che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che comporta azioni di lobbying o consulenza presso la sua istituzione, e che potrebbe portare a un'incompatibilità effettiva o potenziale con gli interessi legittimi dell'istituzione,";

b)

al paragrafo 2, secondo comma, i termini "15 anni" sono sostituiti dai termini "12 anni";

c)

al paragrafo 2, terzo comma, il punto ii) è così modificato:

i)

il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii)

di seguire il coniuge, anch'egli funzionario o altro agente dell'Unione, tenuto, per lo svolgimento delle sue mansioni, a stabilire la propria residenza abituale a una distanza tale dalla sede di servizio dell'interessato che l'elezione della residenza coniugale comune in tale sede sarebbe, per l'interessato, causa di difficoltà per lo svolgimento delle sue mansioni; o";

ii)

è aggiunto il punto seguente:

"iii)

di assistere il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella qualora colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestata da certificato medico;";

23)

l'articolo 42 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 42 bis

Il funzionario ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento dello stipendio di base, di cui può usufruire nei 12 anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dall'ufficiale sanitario delle istituzioni. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.

Durante il congedo parentale, il funzionario conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. Il funzionario conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a tempo parziale. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a tempo parziale, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, il funzionario ha diritto a un'indennità di 911,73 EUR al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a tempo parziale, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 è interamente a carico dell'istituzione ed è calcolato sullo stipendio di base del funzionario. Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a tempo parziale, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio base complessivo e lo stipendio base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio di base effettivamente percepita, il contributo del funzionario si calcola in base alle stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno.

L'indennità è portata a 1 215,63 EUR al mese, o al 50 % di questo importo, nel caso di un lavoro a tempo parziale, per le famiglie monoparentali e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dall'ufficiale sanitario di cui al primo comma e durante i primi tre mesi del congedo parentale, quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione.

Il congedo parentale può essere prorogato per altri sei mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al secondo comma. Per le famiglie monoparentali di cui al primo comma, il congedo parentale può essere prorogato per altri 12 mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al terzo comma.

Gli importi previsti nel presente articolo sono attualizzati in linea con le retribuzioni.";

24)

al titolo III, capo 2, è inserita la sezione seguente:

"Sezione 7

Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

Articolo 42 quater

Al più presto cinque anni prima dell'età pensionabile del funzionario, con decisione dell'autorità che il potere di nomina, un funzionario che abbia raggiunto un'anzianità' di servizio di almeno dieci anni può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio sulla base di esigenze organizzative legate all'acquisizione di nuove competenze all'interno delle istituzioni.

Il numero totale dei funzionari che sono ogni anno collocati in congedo nell'interesse del servizio non può eccedere il 5 % del numero totale dei funzionari di tutte le istituzioni collocati a riposo l'anno precedente. Il numero totale così calcolato è ripartito alle singole istituzioni sulla base del rispettivo numero di funzionari al 31 dicembre dell'anno precedente. Il risultato di detta ripartizione è arrotondato per eccesso al numero intero più vicino in ciascuna istituzione.

Il congedo non ha carattere di provvedimento disciplinare.

In linea di principio la durata del congedo copre il periodo fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del funzionario. Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di porre fine al congedo e di reintegrare il funzionario.

Quando il funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio raggiunge l'età pensionabile, è collocato automaticamente a riposo.

La dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio è disciplinata dalle norme seguenti:

a)

un altro funzionario può essere assegnato all'impiego occupato dal funzionario;

b)

un funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio non ha diritto agli scatti o alle promozioni di grado.

Il funzionario così dispensato dall'impiego percepisce un'indennità calcolata ai sensi dell'allegato IV.

Su richiesta del funzionario, l'indennità è assoggettata ai contributi al regime pensionistico, calcolati sulla base della suddetta indennità. In tal caso il periodo di servizio di un funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio è preso in considerazione per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VIII.

All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore.";

25)

l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"Articolo 43

La competenza, l'efficienza e la condotta in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto annuale, elaborato alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, ai sensi dell'articolo 110. Tale rapporto stabilisce se il livello di rendimento del funzionario è stato soddisfacente o meno. L'autorità che ha il potere di nomina di ogni istituzione stabilisce le disposizioni che conferiscono il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione. Tale diritto deve essere esercitato alla presentazione di un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2.

A partire dal grado AST 5 il rapporto può inoltre contenere un parere indicante se il funzionario, in base alle prestazioni fornite, dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.

Il rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di formulare tutte le osservazioni che ritenga pertinenti al riguardo.";

26)

l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

"Articolo 44

Il funzionario che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado a meno che le sue prestazioni non siano state giudicate insoddisfacenti nell'ultimo rapporto annuale di cui all'articolo 43. Il funzionario accede allo scatto successivo del suo grado al più tardi dopo quattro anni, salvo nel caso in cui si applichi la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 1.

Se un funzionario è nominato capo unità, direttore o direttore generale nello stesso grado, e a condizione che nel corso dei primi nove mesi successivi alla nomina le sue prestazioni siano state soddisfacenti ai sensi dell'articolo 43, egli beneficia retroattivamente di un avanzamento di scatto in tale grado al momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale di avanzamento tra il primo e il secondo scatto di ogni grado. Se l'aumento è inferiore o se il funzionario si trova già in quel momento all'ultimo scatto del suo grado, gli viene corrisposta una maggiorazione dello stipendio base che gli consente di beneficiare dell'aumento tra il primo e il secondo scatto fino a quando non prenda effetto la sua prossima promozione.";

27)

L'articolo 45 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina tenuto conto dell'articolo 6, paragrafo 2. Salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all'allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore. La promozione comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell'esame comparativo dei meriti, l'autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti sui funzionari, dell'uso, nell'esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell'articolo 28, lettera f) e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate.";

b)

al paragrafo 2, prima frase, i termini "articolo 55 del trattato sull'Unione europea" sono sostituiti da "articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea";

c)

al paragrafo 2, seconda frase, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

28)

l'articolo 45 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 2, comma 1, i termini "loro rapporti informativi periodici" sono sostituiti dai termini "rapporti annuali";

b)

al paragrafo 5, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione";

29)

all'articolo 48, terzo comma, i termini "gruppo di funzioni AST" sono sostituiti dai termini "gruppi di funzioni AST e AST/SC";

30)

all'articolo 50, ottavo comma, la cifra "55" è sostituita dalla cifra "58";

31)

l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"Articolo 51

1.   L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione definisce le procedure destinate a individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera tempestiva e appropriata.

Nel contesto dell'adozione di disposizioni interne l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione si attiene ai requisiti seguenti:

a)

il funzionario che, sulla base di tre rapporti annuali di valutazione di cui all'articolo 43 consecutivamente insufficienti, non dimostri ancora progressi in termini di competenza professionale è retrocesso di un grado. Se i due rapporti annuali successivi evidenziano ancora un rendimento insufficiente, il funzionario è licenziato;

b)

la proposta di retrocessione di grado o licenziamento deve indicare le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato. La proposta dell'autorità che ha il potere di nomina è trasmessa alla commissione consultiva paritetica di cui all'articolo 9, paragrafo 6.

2.   Il funzionario ha diritto di accesso integrale al suo fascicolo personale e di fare copia di tutti i documenti del procedimento. Per preparare la propria difesa, egli dispone di un termine di almeno quindici giorni, ma non superiore a trenta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della proposta. Il funzionario può farsi assistere da una persona di sua scelta e può presentare osservazioni scritte. Egli è ascoltato dalla commissione consultiva paritetica e può inoltre citare testimoni.

3.   Di fronte alla commissione consultiva paritetica, l'istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità che ha il potere di nomina e che dispone degli stessi diritti dell'interessato.

4.   Sulla base della proposta di cui al paragrafo 1, lettera b), e di eventuali dichiarazioni scritte e orali dell'interessato e dei testimoni, la commissione consultiva paritetica formula a maggioranza un parere motivato, indicando la misura che considera adeguata alla luce dei fatti accertati su sua richiesta. Essa trasmette tale parere all'autorità che il potere di nomina e all'interessato entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui le è stata sottoposta la questione. Il presidente non prende parte alle decisioni della commissione consultiva paritetica, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.

5.   Durante il periodo definito al paragrafo 6, il funzionario licenziato per insufficienza professionale ha diritto a un'indennità mensile di licenziamento pari allo stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1, primo scatto. Nello stesso periodo ha inoltre diritto agli assegni familiari previsti all'articolo 67. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dello stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1 ai sensi dell'allegato VII, articolo 1.

Tale indennità non è versata qualora il funzionario si dimetta successivamente all'inizio del procedimento di cui ai paragrafi 1 e 2 o abbia diritto al pagamento immediato della pensione integrale. Qualora il funzionario abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in forza di un regime nazionale, l'importo di tale indennità è detratto dall'indennità di cui sopra.

6.   Il periodo nel corso del quale sono effettuati i versamenti di cui al paragrafo 5 è calcolato come segue:

a)

tre mesi, quando l'interessato ha prestato meno di cinque anni di servizio alla data in cui viene presa la decisione di licenziamento;

b)

sei mesi, quando l'interessato ha prestato almeno cinque anni di servizio ma meno di dieci;

c)

nove mesi, quando l'interessato ha prestato almeno dieci anni di servizio ma meno di 20;

d)

12 mesi, quando l'interessato ha prestato almeno 20 anni di servizio.

7.   Il funzionario retrocesso di grado per insufficienza professionale, trascorso un periodo di sei anni, può chiedere che ogni riferimento a tale misura sia cancellato dal suo fascicolo personale.

8.   L'interessato ha diritto al rimborso delle spese ragionevoli sostenute nel corso del procedimento, segnatamente gli onorari dovuti a un difensore esterno all'istituzione, qualora il procedimento di cui al presente articolo si concluda senza che venga adottata nei suoi confronti una decisione di licenziamento o di retrocessione.";

32)

l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

"Articolo 52

Salvo quanto disposto dall'articolo 50, il funzionario è collocato a riposo:

a)

d'ufficio, l'ultimo giorno del mese in cui compie 66 anni; o

b)

a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda se ha raggiunto l'età pensionabile, ovvero se ha raggiunto un'età fra i 58 anni e l'età pensionabile e soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato VIII. L'articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia.

Tuttavia, su sua richiesta e a condizione che l'autorità che ha il potere di nomina ritenga che la domanda è giustificata dall'interesse del servizio, un funzionario può continuare a lavorare fino all'età di 67 o eccezionalmente fino all'età di 70 anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l'ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età.

Qualora l'autorità che ha il potere di nomina decida di autorizzare un funzionario a restare in servizio oltre l'età di 66 anni, tale autorizzazione è concessa per la durata massima di un anno. Essa può essere rinnovata su richiesta del funzionario.";

33)

l'articolo 55 è così modificato:

a)

i commi vengono numerati;

b)

al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La durata normale del lavoro è compresa tra le 40 e le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina.";

c)

al terzo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione fissa le modalità di applicazione del presente comma previa consultazione del comitato del personale.";

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"4.   L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può introdurre modalità di orario di lavoro flessibile. In base a tali modalità non sono concesse intere giornate lavorative a funzionari di grado AD/AST 9 o superiori. Tali modalità non si applicano ai funzionari a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 44, secondo comma. Tali funzionari gestiscono il proprio orario di lavoro d'intesa con i propri superiori.";

34)

all'articolo 55 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Il funzionario ha diritto all'autorizzazione nei casi seguenti:

a)

per occuparsi di un figlio a carico di età inferiore a 9 anni;

b)

per occuparsi di un figlio a carico di età compresa tra 9 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20 % dell'orario di lavoro normale;

c)

per occuparsi di un figlio a carico fino a che questi abbia raggiunto l'età di 14 anni, nel caso di famiglie monoparentali;

d)

per occuparsi di un figlio fino all'età di 14 anni, in caso di difficoltà gravi, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 5 % dell'orario di lavoro normale; in tal caso, non si applicano i primi due commi dell'articolo 3 dell'allegato IV bis; ove entrambi i genitori siano occupati al servizio dell'Unione, soltanto uno dei due può beneficiare di detta riduzione;

e)

per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili;

f)

per seguire una formazione complementare; o

g)

a partire dall'età di 58 anni, durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile.

Qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto per seguire una formazione complementare o durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile, ma non prima dei 58 anni, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere la domanda o rinviare la data in cui l'autorizzazione prende effetto solo in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio.

Qualora tale diritto venga esercitato per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o per seguire una formazione complementare, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto non supera i cinque anni sull'intera carriera del funzionario.";

35)

all'articolo 56, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Come previsto all'allegato VI, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto alla concessione di un riposo compensativo ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo compensativo nei due mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.";

36)

all'articolo 56 bis il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione, previo parere del comitato dello statuto, determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.";

37)

all'articolo 56 ter il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Previo parere del comitato dello statuto, la Commissione determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.";

38)

all'articolo 56 quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Previo parere del comitato dello statuto, la Commissione determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.";

39)

all'articolo 57, primo comma, il termine "istituzioni" è sostituito dai termini "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

40)

l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Articolo 58

In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 57, le donne in stato di gravidanza hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di 20 settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina non prima di 14 settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio con disabilità o affetto da una malattia grave, la durata del congedo è di 24 settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della trentaquattresima settimana di gravidanza.";

41)

l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"Articolo 61

Gli elenchi dei giorni festivi sono fissati di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell'Unione, previo parere del comitato dello statuto";

42)

l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

"Articolo 63

La retribuzione del funzionario è espressa in euro. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio oppure in euro.

La retribuzione pagata in una moneta diversa dall'euro è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea alla data del 1o luglio dell'anno in questione.

Ogni anno i tassi di cambio vengono attualizzati retroattivamente al momento dell'attualizzazione annuale del livello delle retribuzioni prevista dall'articolo 65.";

43)

l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Articolo 64

Alla retribuzione del funzionario espressa in euro, è attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

I coefficienti correttori sono introdotti o revocati e attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori sono considerati valori di riferimento. La Commissione pubblica, a scopo informativo, i valori aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni.";

44)

l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Articolo 65

1.   Il livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è attualizzato ogni anno tenedo conto della politica economica e sociale dell'Unione. Si tiene conto in particolare dell'aumento degli stipendi nelle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e del fabbisogno di personale. Le attualizzazioni delle retribuzioni sono disposte ai sensi dell'allegato XI. Tale attualizzazione ha luogo prima della fine di ogni anno sulla base di una relazione presentata dalla Commissione e fondata sui dati statistici, che rispecchiano la situazione al 1o luglio in ciascuno Stato membro, elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri. Tale relazione contiene dati con riguardo all'impatto di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione. Essa è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Gli importi di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, agli articoli 66 e 69, all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII e all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII e all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII che devono essere attualizzati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII, gli importi di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 28 bis, paragrafo 7, agli articoli 93 e 94, all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 96, paragrafo 7, e agli articoli 133, 134 e 136 del regime applicabile agli altri agenti, gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (6) e il coefficiente per gli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (7) sono attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

2.   In caso di variazione sensibile del costo della vita, gli importi di cui al paragrafo 1 e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 sono attualizzati ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica, a scopo informativo, gli importi aggiornati e i coefficienti correttori nelle due settimane successive all'aggiornamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C.

3.   Gli importi di cui al paragrafo 1 e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 sono intesi come importi e i coefficienti correttori il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza intervento di un altro atto giuridico.

4.   Fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 5 e 6, dell'allegato XI, negli anni 2013 e 2014 non si procede ad alcuna attualizzazione a norma dei paragrafi 1 e 2.

45)

l'articolo 66 è così modificato:

a)

la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

"Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST, conformemente alla seguente tabella:";

b)

è inserito il comma seguente:

"Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC, conformemente alla seguente tabella:

 

Scatto

Grado

1

2

3

4

5

SC 6

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

SC 5

3 844,31

4 005,85

4 174,78

4 290,31

4 349,59

SC 4

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

SC 3

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

SC 2

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

SC 1

2 345,84

2 444,41

2 547,14

2 617,99

2 654,17"

46)

l'articolo 66 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 66 bis

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 e al fine di tener conto dell'applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni e pensioni dei funzionari, fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 3, è istituita a titolo temporaneo, per un periodo che inizia il 1o gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2023, una misura, denominata "prelievo di solidarietà", applicabile alle retribuzioni corrisposte dall'Unione ai funzionari in attività di servizio.

2.   Il tasso del prelievo di solidarietà, applicato alla base imponibile di cui al paragrafo 3, è fissato al 6 %. Il tasso è fissato al 7 % per i funzionari di grado AD 15, scatto 2, e superiore.

3.

a)

La base imponibile del prelievo speciale è lo stipendio base utilizzato per il calcolo della retribuzione, previa detrazione:

i)

dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi detrazione a titolo del prelievo speciale, un funzionario del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII; e

ii)

di un importo pari allo stipendio base corrispondente al grado AST 1, primo scatto.

b)

Gli elementi che concorrono alla determinazione della base di calcolo del prelievo di solidarietà sono espressi in euro e a essi si applica il coefficiente correttore 100.

4.   Il prelievo di solidarietà è riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; il gettito viene iscritto come entrata nel bilancio generale dell'Unione europea.";

47)

all'articolo 67, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata sulla base di documentazione medica che dimostri che il figlio in questione ha una disabilità o una malattia cronica che impone al funzionario oneri gravosi.";

48)

l'articolo 72 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, prima frase, e al paragrafo 1, terzo comma, il termine "istituzioni" è sostituito dai termini "autorità che hanno il potere di nomina dell'istituzione";

b)

al paragrafo 2 i termini "fino all'età di 63 anni" sono sostituiti dai termini "fino all'età pensionabile";

c)

al paragrafo 2 bis, lettere i) e ii), i termini "fino all'età di 63 anni" sono sostituiti dai termini "prima del raggiungimento dell'età pensionabile";

d)

al paragrafo 2 ter, i termini "grado 1" sono sostituiti dai termini "grado AST 1";

49)

all'articolo 73, paragrafo 1, il termine "istituzioni" è sostituito dal termine "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

50)

all'articolo 76 bis, seconda frase, il termine "istituzioni" è sostituito dal termine "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

51)

l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

"Articolo 77

Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. Tuttavia, egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha superato l'età pensionabile, ovvero non ha potuto essere reintegrato nel corso di un periodo di disponibilità, o infine in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante almeno un anno. L'1,80 % di tale ultimo stipendio base è pagabile al funzionario per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII.

Tuttavia, per i funzionari i quali abbiano assistito una persona che assolva un mandato previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente eletto di un'istituzione o di un organo dell'Unione, ovvero il presidente eletto di uno dei gruppi politici presso il Parlamento europeo, i diritti alle pensioni corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell'esercizio di detta funzione sono calcolati sulla base dell'ultimo stipendio base percepito nella posizione suddetta, sempreché tale stipendio sia superiore a quello preso in considerazione in base alle disposizioni del secondo comma del presente articolo.

L'importo della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4 % del minimo vitale per ogni anno di servizio.

L'età pensionabile si raggiunge a 66 anni.

L'età pensionabile è valutata ogni cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014 sulla base di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina in particolare l'evoluzione dell'età pensionabile del personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e l'evoluzione della speranza di vita dei funzionari delle istituzioni.

Se del caso, la Commissione presenta proposte di modifica dell'età pensionabile in linea con le conclusioni di detta relazione, dedicando attenzione specifica agli sviluppi negli Stati membri.";

52)

l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

"Articolo 78

Alle condizioni previste dagli articoli da 13 a 16 dell'allegato VIII, il funzionario ha diritto a un'indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell'impossibilità di esercitare le mansioni corrispondenti a un impiego nel suo gruppo di funzioni.

L'articolo 52 si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità è collocato a riposo prima dell'età di 66 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è divenuto invalido.

Il tasso dell'indennità di invalidità è fissato al 70 % dell'ultimo stipendio base del funzionario. Tale indennità non può essere tuttavia inferiore al minimo vitale.

L'indennità di invalidità è assoggettata ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base della suddetta indennità.

Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in connessione con l'esercizio delle proprie mansioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità di invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. Inoltre, in tal caso, il bilancio dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 1 ter prende in carico la totalità del contributo al regime delle pensioni.";

53)

all'articolo 80, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"I diritti previsti al primo, secondo e terzo comma sono riconosciuti in caso di decesso di un ex funzionario beneficiario di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (8), dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 del Consiglio (9) o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 del Consiglio (10) nonché in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile.

54)

all'articolo 81 bis, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

alla lettera b), la cifra "65" è sostituita dalla cifra "66";

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto al raggiungimento dell'età pensionabile, tenuto conto delle indennità e delle deduzioni di cui alla lettera b)";

c)

alla lettera e) i termini "indennità di cui agli articoli 41 o 50" sono sostituiti dai termini "indennità di cui agli articoli 41, 42 quater o 50";

55)

all'articolo 82, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Quando le retribuzioni sono attualizzate in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, la stessa attualizzazione si applica alle pensioni.";

56)

all'articolo 83, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

57)

all'articolo 83 bis, i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"2.   Le agenzie che non ricevono sussidi dal bilancio generale dell'Unione europea versano a tale bilancio la totalità dei contributi necessari al finanziamento del regime delle pensioni. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le agenzie parzialmente finanziate da tale bilancio versano la quota di contributo a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate dell'agenzia senza il sussidio dal bilancio generale dell'Unione europea e le sue entrate complessive;

3.   L'equilibrio del regime delle pensioni è determinato dall'età pensionabile e dall'aliquota dei contributi al regime. Al momento della valutazione attuariale quinquennale ai sensi dell'allegato XII l'aliquota dei contributi al regime delle pensioni è attualizzata per assicurare l'equilibrio del regime.

4.   Ogni anno, la Commissione aggiorna la valutazione attuariale di cui al paragrafo 3, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato XII. Nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale, l'aliquota viene attualizzata secondo le modalità definite all'allegato XII.

5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si procede all'attualizzazione della cifra di riferimento indicata all'articolo 83, paragrafo 2. La Commissione pubblica a scopo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, l'aliquota contributiva risultante dall'attualizzazione, nelle due settimane successive alla predetta attualizzazione;";

58)

il titolo VIII è soppresso;

59)

l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

"Articolo 110

1.   Le disposizioni generali di applicazione del presente statuto sono adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto.

2.   Le norme di applicazione del presente statuto adottate dalla Commissione, comprese le disposizioni generali di applicazione di cui al paragrafo 1, si applicano per analogia alle agenzie. A tal fine, la Commissione informa le agenzie di dette modalità di esecuzione immediatamente dopo la loro adozione.

Tali norme di applicazione entrano in vigore presso le agenzie nove mesi dopo la loro entrata in vigore presso la Commissione o nove mesi dopo la data in cui la Commissione ha informato le agenzie dell'adozione della norma di applicazione in questione, se quest'ultima data è posteriore. Nondimeno, un'agenzia può decidere che tali norme di applicazione entrino in vigore a una data anteriore.

In deroga a quanto sopra, un'agenzia, prima della scadenza del termine di nove mesi di cui al secondo comma del presente paragrafo e previa consultazione del proprio comitato del personale, può sottoporre all'approvazione della Commissione norme di applicazione diverse da quelle adottate dalla Commissione. Alle stesse condizioni, un'agenzia può chiedere alla Commissione l'autorizzazione a non applicare talune delle suddette norme di applicazione. In quest'ultimo caso, la Commissione, invece di accogliere o respingere la richiesta, può chiedere all'agenzia di sottoporre alla sua approvazione norme di applicazione diverse da quelle adottate dalla Commissione.

Il termine di nove mesi di cui al secondo comma del presente paragrafo è sospeso dalla data in cui l'agenzia chiede l'autorizzazione della Commissione alla data in cui la Commissione rende nota la sua posizione.

Un'agenzia può inoltre, previo parere del proprio comitato del personale, sottoporre all'approvazione della Commissione norme di applicazione in materie diverse da quelle oggetto delle modalità di esecuzione adottate dalla Commissione.

Ai fini dell'adozione delle norme di applicazione, le agenzie sono rappresentate dal consiglio di amministrazione o dall'organo equivalente stabilito nell'atto dell'Unione che le istituisce.

3.   Ai fini dell'adozione di norme di comune accordo tra le istituzioni, le agenzie non sono assimilate alle istituzioni. Tuttavia, la Commissione consulta le agenzie prima di procedere a tale adozione.

4.   Le norme di applicazione del presente statuto, comprese le disposizioni generali di applicazione di cui al paragrafo 1, nonché le norme adottate di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni, sono portate a conoscenza del personale.

5.   L'applicazione delle disposizioni dello statuto è oggetto di consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni e delle agenzie. In occasione di tali consultazioni, le agenzie sono rappresentate congiuntamente, conformemente alle norme fissate di comune accordo tra di esse.

6.   La Corte di giustizia dell'Unione europea gestisce un registro delle modalità di esecuzione, e successive modifiche, del presente statuto adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, e delle regolamentazioni, e successive modifiche, adottate dalle agenzie nella misura in cui derogano a quelle adottate dalla Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Le istituzioni e le agenzie hanno accesso diretto a tale registro e hanno pieno diritto di modificare le proprie norme. Gli Stati membri hanno accesso diretto al registro. Inoltre, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di applicazione del presente statuto adottate da ciascuna istituzione.";

60)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

"Articolo 111

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 112 taluni aspetti delle condizioni di lavoro e taluni aspetti dell'applicazione delle disposizioni in materia di retribuzioni e di sistema di sicurezza sociale.

Articolo 112

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater dello statuto, all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII e all'articolo 9 dell'allegato XI nonché agli articoli 28 bis, paragrafo 11, e 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2014.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater dello statuto, all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII e all'articolo 9 dell'allegato XI nonché agli articoli 28 bis, paragrafo 11, e 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 56 bis, 56 ter e 56 quater dello statuto, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII o dell'articolo 9 dell'allegato XI, o degli articoli 28 bis, paragrafo 11, e 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 113

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2020, una relazione che valuta il funzionamento del presente statuto.";

61)

l'allegato I è così modificato:

a)

la sezione A è sostituita dalla seguente:

"A.   Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all'articolo paragrafo 4

1.   Gruppo di funzioni AD

Direttore generale

AD 15 - AD 16

Direttore

AD 14 - AD 15

Consigliere o equivalente

AD 13- AD 14

Capo unità o equivalente

AD 9 - AD 14

Amministratore

AD 5 - AD 12


2.   Gruppo di funzioni AST

Assistente superiore

che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un livello elevato di autonomia e che comportano notevoli responsabilità in termini di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento politico

AST 10 – AST 11

Assistente

che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un certo livello di autonomia, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di disposizioni e regolamentazioni o istruzioni generali, o che eserciti la funzione di assistente personale di un membro dell'istituzione, del Capo di gabinetto di un membro o di un (vice) direttore generale, o di un dirigente di livello superiore equivalente

AST 1 – AST 9


3.   Gruppo di funzioni AST/SC

Segretario/commesso

che svolge mansioni d'ufficio e di segreteria, gestione di un ufficio e altre mansioni equivalenti che richiedono un certo livello di autonomia (11)

SC 1 – SC 6

b)

la sezione B è sostituita dalla seguente:

"B.   Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie

1.

Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nei gruppi di funzioni AST e AD:

Grado

Assistenti

Amministratori

13

15 %

12

15 %

11

25 %

10

20 %

25 %

9

8 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

36 %

6

25 %

36 %

5

25 %

36 %

4

33 %

3

33 %

2

33 %

1

33 %

2.

Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nel gruppo di funzioni AST/SC:

Grado

Segretari/Commessi

SC 6

SC 5

12 %

SC 4

15 %

SC 3

17 %

SC 2

20 %

SC 1

25 %"

62)

l'allegato II è così modificato:

a)

all'articolo 1, primo comma, seconda frase, il termine "istituzione" è sostituito dai termini "autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione";

b)

all'articolo 1, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione ha tuttavia la facoltà di decidere che le condizioni di elezione siano determinate in funzione della preferenza espressa dal personale dell'istituzione nell'ambito di un referendum";

c)

all'articolo 1, quarto comma, i termini "due gruppi di funzioni" sono sostituiti dai termini "tre gruppi di funzioni";

d)

all'articolo 2, secondo comma, primo trattino, i termini ", terzo comma" sono soppressi;

63)

l'articolo unico dell'allegato IV è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, i termini "età di 63 anni" sono sostituiti dai termini "età di 66 anni";

b)

al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

c)

nell'ultima riga della tabella di cui al paragrafo 3, i termini "da 59 a 64" sono sostituiti dai termini da "da 59 a 65";

d)

al paragrafo 4, quarto comma, i termini "età di 63 anni" sono sostituiti dai termini "età di 66 anni";

64)

l'allegato IV bis è così modificato:

a)

all'articolo 1, paragrafo 2, i termini "articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera e)" sono sostituiti dai termini "articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g)";

b)

all'articolo 4, primo comma, i termini "il funzionario di età superiore a 55 anni autorizzato a lavorare a tempo parziale in preparazione del suo collocamento a riposo" sono sostituiti dai termini "il funzionario autorizzato, ai sensi dell'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g), dello statuto, a lavorare a tempo parziale";

65)

l'allegato V è così modificato:

a)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Al funzionario può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo annuale, un congedo straordinario. In particolare, il congedo straordinario è concesso come segue:

matrimonio del funzionario: quattro giorni,

trasloco del funzionario: fino a due giorni,

malattia grave del coniuge: fino a tre giorni,

decesso del coniuge: quattro giorni,

malattia grave di un ascendente: fino a due giorni,

decesso di un ascendente: due giorni,

matrimonio di un figlio: due giorni,

nascita di un figlio: dieci giorni, da fruire nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita,

nascita di un figlio con disabilità o gravemente malato: 20 giorni, da fruire nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita,

decesso della moglie durante il congedo di maternità: un numero di giorni corrispondente al congedo di maternità residuo; se la moglie non è funzionaria, la durata del congedo di maternità residuo è determinata applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 58 dello statuto,

malattia grave di un figlio: fino a due giorni,

malattia molto grave di un figlio certificata da un medico o ricovero ospedaliero di un figlio di età non superiore a 12 anni: fino a cinque giorni,

decesso di un figlio: quattro giorni,

adozione di un figlio: 20 settimane, portate a 24 in caso di adozione di un figlio disabile.

Ogni figlio adottato dà diritto a un solo periodo di congedo speciale, che può essere condiviso tra i genitori adottivi nel caso entrambi siano funzionari. Il congedo è concesso unicamente se il coniuge del funzionario esercita un'attività retribuita almeno a tempo parziale. Se il coniuge lavora al di fuori delle istituzioni dell'Unione e beneficia di un congedo analogo, un numero di giorni corrispondente sarà detratto dal congedo cui ha diritto il funzionario.

L'autorità che ha il potere di nomina può, in caso di necessità, concedere un congedo speciale supplementare ove la normativa nazionale del paese in cui ha luogo la procedura di adozione, se diverso dal paese in cui lavora il funzionario che adotta, esiga il soggiorno dei due genitori adottivi o di uno di essi.

Un congedo speciale di dieci giorni è concesso se il funzionario non ha diritto al congedo speciale totale di 20 o 24 settimane ai sensi della prima frase del presente trattino; tale congedo speciale supplementare è concesso solo una volta per ogni figlio adottato.

Inoltre, l'istituzione può concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall'istituzione in applicazione dell'articolo 24 bis dello statuto.

Al funzionario che ha svolto un lavoro eccezionale che esula dai normali doveri di un funzionario può essere altresì concesso in via eccezionale un congedo straordinario. Tale congedo straordinario è concesso al più tardi tre mesi dopo che l'autorità che ha il potere di nomina si è pronunciata sul carattere eccezionale del lavoro svolto dal funzionario.

Ai fini del presente articolo, il partner non sposato del funzionario è equiparato al coniuge purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.

Nel caso dei congedi straordinari previsti nella presente sezione, gli eventuali giorni di viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche.";

b)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

I funzionari aventi diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio hanno diritto a due giorni e mezzo di congedo supplementare all'anno per recarsi nel proprio paese d'origine.

Il primo comma si applica ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, la durata del congedo nel paese d'origine è fissata con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche.";

66)

l'allegato VI è così modificato:

a)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Entro i limiti fissati dall'articolo 56 dello statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 o dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto a riposo compensativo o a retribuzione, alle seguenti condizioni:

a)

ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a un riposo compensativo di un'ora e mezza; tuttavia se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di due ore di riposo compensativo; il riposo compensativo è accordato, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;

b)

se le esigenze di servizio non consentono la fruizione del riposo compensativo nei due mesi successivi a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, l'autorità che ha il potere di nomina autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,56 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, previa applicazione della lettera a);

c)

per ottenere il riposo compensativo o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione straordinaria abbia avuto una durata superiore ai 30 minuti.";

b)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

In deroga alle precedenti disposizioni del presente allegato, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica.";

67)

l'allegato VII è così modificato:

a)

all'articolo 1, paragrafo 3, i termini "grado 3" sono sostituiti dai termini "grado AST 3";

b)

all'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il diritto a tale indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto d'insegnamento primario e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio completa gli studi o alla fine del mese in cui raggiunge l'età di 26 anni se anteriore.";

c)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1.   Il funzionario ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio per se stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

a)

in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;

b)

in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, dalla sede di servizio al luogo di origine quale definito al paragrafo 4 del presente articolo;

c)

in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.

In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite e le persone a carico hanno diritto al pagamento forfettario alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2.   Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra i luoghi di cui al paragrafo 1.

L'indennità ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra

0 e 200 km

0,1895 EUR/km per il tratto di distanza tra

201 e 1 000 km

0,3158 EUR/km per il tratto di distanza tra

1 001 e 2 000 km

0,1895 EUR/km per il tratto di distanza tra

2 001 e 3 000 km

0,0631 EUR/km per il tratto di distanza tra

3 001 e 4 000 km

0,0305 EUR/km per il tratto di distanza tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

94,74 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

189,46 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3.   In deroga al paragrafo 2, le spese di viaggio relative a un trasferimento tra una sede di servizio all'interno dei territori degli Stati membri dell'Unione europea e una sede di servizio al di fuori di tali territori ovvero a un trasferimento tra sedi di servizio al di fuori di tali territori sono rimborsate sotto forma di un pagamento forfettario basato sul costo del viaggio aereo nella classe immediatamente superiore alla classe economica.

4.   Il luogo d'origine del funzionario è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto in linea di principio del luogo di assunzione o, su richiesta espressa e debitamente motivata, del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere rivista con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e previa presentazione, da parte del funzionario, di documenti giustificativi.

La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio.";

d)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1.   Il funzionario avente diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito all'articolo 7.

Se due coniugi sono funzionari dell'Unione europea, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto a un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo d'origine dell'uno o dell'altro coniuge.

In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre tra la data del matrimonio e la fine dell'anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2.   Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra la sede di servizio del funzionario e il suo luogo d'origine.

Qualora il luogo d'origine definito all'articolo 7 si trovi al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la sede di servizio del funzionario e dalla capitale dello Stato membro di cui è cittadino. I funzionari il cui luogo d'origine si trova al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e che non sono cittadini di uno Stato membro non hanno diritto al pagamento forfettario.

L'indennità ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra

0 e 200 km

0,3790 EUR/km per il tratto di distanza tra

201 e 1 000 km

0,6316 EUR/km per il tratto di distanza tra

1 001 e 2 000 km

0,3790 EUR/km per il tratto di distanza tra

2 001 e 3 000 km

0,1262 EUR/km per il tratto di distanza tra

3 001 e 4 000 km

0,0609 EUR/km per il tratto di distanza tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR per la distanza superiore a

10 000 km

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

189,48 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

378,93 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3.   Il funzionario che nel corso dell'anno civile cessi dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un'aspettativa per motivi personali, ha diritto, se il periodo di attività al servizio di un'istituzione dell'Unione nel corso dell'anno è inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento forfettario di cui ai paragrafi 1 e 2, calcolata proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trovi sul territorio di uno Stato membro. Il funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, per ogni anno civile, al pagamento forfettario per le spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Tuttavia, se il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, non vivono con il funzionario nella sede di servizio di quest'ultimo, esse hanno diritto, per ogni anno civile, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro il limite rappresentato dall'ammontare di tali ultime spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.

Il pagamento forfettario è basato sul costo di un viaggio aereo in classe economica.";

e)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

1.   Nei limiti dei massimali di costo, il funzionario che, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 20 dello statuto, sia costretto a spostare la sua residenza al momento dell'entrata in servizio o in occasione di una successiva variazione della sede di servizio e che non abbia ottenuto da altra fonte il rimborso delle stesse spese, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasloco del mobilio e degli effetti personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura di rischi correnti (segnatamente danni, furto, incendio).

I massimali di costo tengono conto della situazione familiare del funzionario al momento del trasloco, nonché dei costi medi del trasloco e della relativa assicurazione.

L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente paragrafo.

2.   In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso del funzionario, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d'origine, nei limiti definiti al paragrafo 1. Qualora il funzionario deceduto sia celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.

3.   Il funzionario di ruolo deve effettuare il trasloco nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova. In occasione della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco dovrà essere effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. I traslochi effettuati dopo i termini previsti al paragrafo 1 possono dar luogo a rimborso soltanto eccezionalmente con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina.";

f)

l'articolo 13 è così modificato:

i)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera a), sono riesaminati ogni due anni dalla Commissione. Il riesame si effettua alla luce di una relazione sui prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione ed è fondato sugli indici dell'evoluzione di tali prezzi. A tal fine, la Commissione agisce mediante atti delegati conformemente agli articoli 111 e 112 dello statuto.";

ii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"4.   In deroga al paragrafo 1, le spese di alloggio sostenute dai funzionari per le missioni nelle sedi di lavoro principali della loro istituzione, di cui al protocollo n. 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere rimborsate sulla base di un importo forfettario non superiore al massimale fissato per gli Stati membri in questione."

g)

all'articolo 13 bis, i termini "diverse istituzioni" sono sostituiti dai termini "autorità che hanno il potere di nomina delle diverse istituzioni";

h)

l'articolo 17 è così modificato:

i)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario svolge le sue mansioni o, su richiesta del funzionario, in euro presso una banca dell'Unione europea.";

ii)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Alle condizioni fissate dalle norme stabilite di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario può fare domanda di trasferimento regolare speciale di una parte della sua retribuzione.";

iii)

al paragrafo 3, prima frase, dopo i termini "sono effettuati" sono inseriti i termini "nella moneta dello Stato membro in questione".

iv)

al paragrafo 4, prima frase, dopo i termini "verso un altro Stato membro" sono inseriti i termini "in moneta locale";

68)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

all'articolo 3, lettera b, i termini "di cui agli articoli 41 e 50" sono sostituiti dai termini "di cui agli articoli 41, 42 quater e 50"

b)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

In deroga al disposto dell'articolo 2, il funzionario che resta in servizio dopo l'età pensionabile beneficia di una maggiorazione della pensione pari al 1,5 % dello stipendio base preso in considerazione per il calcolo della pensione, per ogni anno di servizio prestato dopo tale età; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o al terzo comma dell'articolo 77 dello statuto.

Tale maggiorazione è accordata anche in caso di decesso del funzionario rimasto in servizio oltre l'età pensionabile.";

c)

all'articolo 6, i termini "al primo scatto del grado 1" sono sostituiti dai termini "al primo scatto del grado AST 1";

d)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Il funzionario che cessa il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile può chiedere che il godimento della pensione di anzianità sia:

a)

differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale raggiunge l'età pensionabile, oppure

b)

immediato, a condizione che abbia raggiunto almeno l'età di 58 anni. In tal caso, la pensione di anzianità è ridotta in funzione dell'età dell'interessato alla data d'inizio del godimento della pensione.

Alla pensione si applica una riduzione del 3,5 % per anno di anticipo rispetto all'età in cui il funzionario avrebbe acquisito il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 77 dello statuto. Se la differenza tra l'età in cui il diritto alla pensione di anzianità è acquisito ai sensi dell'articolo 77 dello statuto e l'età dell'interessato al momento della cessazione del servizio supera un numero esatto di anni, alla riduzione viene aggiunto un anno supplementare.";

e)

all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, il termine "istituzione" è sostituito dal termine "autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione";

f)

l'articolo 12 è così modificato:

i)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Il funzionario che non ha ancora raggiunto l'età pensionabile e che cessi definitivamente il servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità e non possa beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, all'atto della cessazione del servizio:

a)

se ha maturato meno di un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 112 del regime applicabile agli altri agenti;

b)

negli altri casi, all'applicazione dei benefici di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:

i)

che l'interessato non potrà beneficiare del rimborso del capitale;

ii)

che un importo mensile sarà versato non prima del compimento dei 60 anni di età e al più tardi al compimento dei 66 anni di età;

iii)

che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

iv)

che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle condizioni descritte ai punti i), ii) e iii).";

ii)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), il funzionario che ha raggiunto l'età pensionabile e che, a partire dall'entrata in servizio, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione presso un regime pensionistico nazionale, un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità e che non può beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, al momento di lasciare il servizio, al versamento di un'indennità una tantum pari all'equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti al servizio delle istituzioni. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione nel regime pensionistico nazionale in applicazione degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti sono detratti dall'indennità una tantum.";

g)

all'articolo 15, i termini "non abbia compiuto l'età di 63 anni" sono sostituiti dai termini "non abbia raggiunto l'età pensionabile";

h)

all'articolo 18 bis i termini "prima dei 63 anni" sono sostituiti dai termini "prima dell'età pensionabile"; "compie 63 anni" da "raggiunge l'età pensionabile" e "all'età di 63 anni" da "all'età pensionabile";

i)

all'articolo 27, secondo comma, il termine "adeguata" è sostituito dal termine "attualizzata";

j)

l'articolo 45 è così modificato:

i)

al terzo comma, i termini "del paese di residenza" sono sostituiti dai termini "dell'Unione europea";

ii)

al quarto comma, prima frase, dopo il termine "banca" sono inseriti i termini "dell'Unione europea o";

iii)

al quarto comma, seconda frase, i termini "in euro presso una banca del paese ove ha sede l'istituzione o" sono soppressi;

69)

l'allegato IX è così modificato:

a)

all'articolo 2, paragrafo 3, i termini "Le istituzioni adottano" sono sostituiti dai termini "L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta";

b)

all'articolo 5, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Una commissione di disciplina, in prosieguo denominata "commissione", è creata nell'ambito di ciascuna istituzione, salvo che due o più agenzie decidano di istituire una commissione comune, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, dello statuto.";

c)

l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta, ove lo ritenga necessario e previa consultazione del comitato del personale, le modalità di applicazione del presente allegato.";

70)

l'allegato X è così modificato:

a)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Il funzionario ha diritto, per anno civile, a un congedo annuale di due giorni lavorativi per mese di servizio.

In deroga al primo comma del presente articolo, i funzionari già assegnati a una sede di servizio ubicata in un paese terzo al 1o gennaio 2014 hanno diritto a beneficiare di:

tre giorni lavorativi, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014,

due giorni lavorativi e mezzo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.";

b)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione del servizio in un paese terzo, il funzionario ha diritto a un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, a un congedo di due giorni lavorativi per ogni frazione di mese che sia superiore a 15 giorni e di un giorno lavorativo per ogni frazione di mese che sia uguale o inferiore a 15 giorni.

Se il funzionario, per ragioni non imputabili a esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo annuale entro la fine dell'anno civile in corso, il riporto di congedo all'anno successivo non può superare i 14 giorni lavorativi.";

c)

all'articolo 8 è inserito il comma seguente:

"Il funzionario che partecipa a corsi di perfezionamento professionale ai sensi dell'articolo 24 bis dello statuto e al quale è stato concesso un congedo di riposo a norma del primo comma del presente articolo si adopera se del caso per combinare i periodi di perfezionamento professionale con il congedo di riposo.";

d)

all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Il congedo annuale può essere goduto in una o più volte, a scelta del funzionario, compatibilmente con le esigenze del servizio. Il congedo deve comprendere almeno un periodo di due settimane consecutive.";

e)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1.   Un'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata, in funzione della sede di servizio del funzionario, in percentuale dell'importo di riferimento. Tale importo di riferimento è costituito dallo stipendio base complessivo nonché dall'indennità di dislocazione, dall'assegno di famiglia e dall'assegno per figli a carico, dedotte le trattenute obbligatorie contemplate dallo statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione.

Detta indennità non è versata se il funzionario presta servizio in un paese le cui condizioni di vita possono considerarsi equivalenti alle condizioni normali di vita dell'Unione europea.

Per le altri sedi di servizio l'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata tenendo conto fra l'altro dei seguenti elementi:

ambiente sanitario e ospedaliero,

sicurezza,

condizioni climatiche,

grado di isolamento,

altre condizioni locali di vita.

L'indennità correlata alle condizioni di vita fissata per ciascuna sede di servizio forma annualmente oggetto di una valutazione e, se del caso, di una revisione da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del Comitato del personale.

L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di concedere un premio supplementare in aggiunta all'indennità per condizioni di vita nei casi in cui un funzionario sia stato assegnato più di una volta a una sede di servizio considerata disagiata o molto disagiata. Il premio supplementare non può superare il 5 % dell'importo di riferimento di cui al primo comma. Al fine di rispettare il principio della parità di trattamento l'autorità che ha il potere di nomina motiva debitamente le singole decisioni adottate, sulla base del grado di disagio della precedente sede di servizio.

2.   Ove le condizioni di vita nella sede di servizio siano tali da mettere in pericolo la sicurezza personale del funzionario, a quest'ultimo viene corrisposta a titolo temporaneo un'indennità complementare, con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina. Tale indennità è fissata in percentuale dell'importo di riferimento di cui al paragrafo 1, primo comma:

se l'autorità raccomanda al proprio personale di non far risiedere la famiglia o altre persone a carico nella sede di servizio in questione, a condizione che seguano tale raccomandazione;

se l'autorità decide di ridurre temporaneamente il numero degli agenti in servizio nella sede in questione.

In casi debitamente motivati l'autorità che ha il potere di nomina può decidere che un impiego debba considerarsi inidoneo per famiglie al seguito (no-family posting). L'indennità di cui sopra è versata ai membri del personale che rispettino tale decisione.

3.   Disposizioni particolareggiate di attuazione del presente articolo sono adottate dall'autorità che ha il potere di nomina.";

f)

all'articolo 11, prima frase, i termini "in Belgio" sono sostituiti dai termini "nell'Unione europea";

g)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Per assicurare per quanto possibile l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari, indipendentemente dalla sede di servizio, i coefficienti correttori di cui all'articolo 12 sono attualizzati una volta all'anno secondo il disposto dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica a scopo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i valori attualizzati, nelle due settimane successive all'attualizzazione.

Tuttavia, qualora per il paese in questione la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5 % dopo l'ultima attualizzazione, si procede a un attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui al primo comma.";

h)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Sulla base di un elenco di paesi stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina, se l'istituzione non provvede all'alloggio del funzionario, l'autorità versa all'interessato un'indennità di alloggio o gli rimborsa il canone locativo.

L'indennità di alloggio è versata su presentazione di un contratto di locazione, salvo che l'autorità che ha il potere di nomina non disponga un'esenzione da tale obbligo per cause debitamente motivate connesse alle prassi e condizioni vigenti nella sede di servizio nel paese terzo interessato. L'indennità di alloggio è calcolata innanzitutto sulla base delle mansioni dell'interessato e poi della composizione della famiglia a suo carico.

Il canone locativo è rimborsato se la sistemazione è stata esplicitamente autorizzata dall'autorità che ha il potere di nomina e se corrisponde innanzitutto al livello delle sue mansioni e poi alla composizione della famiglia a carico.

Norme particolareggiate di attuazione del presente articolo sono stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina. L'indennità di alloggio non deve comunque mai superare i costi sostenuti dal funzionario.";

71)

l'allegato XI è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XI

NORME DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 64 E 65 DELLO STATUTO

CAPO 1

ATTUALIZZAZIONE ANNUALE DEL LIVELLO DELLE RETRIBUZIONI (ARTICOLO 65, PARAGRAFO 1, DELLO STATUTO)

Sezione 1

Elementi delle attualizzazioni annuali

Articolo 1

1.   Relazione dell'Istituto statistico dell'Unione europea (Eurostat)

Ai fini dell'attualizzazione prevista all'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto e all'allegato X, articolo 13, Eurostat compila ogni anno prima della fine del mese di ottobre una relazione sulle variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle parità economiche fra Bruxelles e alcune località negli Stati membri e, se necessario, nei paesi terzi, e sulle variazioni del potere d'acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

2.   Variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo

Eurostat stabilisce un indice per misurare le variazioni del costo della vita per i funzionari dell'Unione in servizio in Belgio e in Lussemburgo. L'indice (nel prosieguo "indice comune") è calcolato ponderando l'inflazione nazionale (misurata dall'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IACP) per il Belgio e dall'Indice dei prezzi al consumo (IPC) per il Lussemburgo) constatata tra il mese di giugno dell'anno precedente e il mese di giugno dell'anno in corso, in base alla distribuzione del personale in servizio in tali Stati membri.

3.   Andamento del costo della vita fuori Bruxelles

a)

Eurostat, d'intesa con gli istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti degli Stati membri, come definiti dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) ("istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti degli Stati membri"), calcola le parità economiche che determinano l'equivalenza del potere di acquisto:

i)

degli stipendi corrisposti ai funzionari dell'Unione in servizio nelle capitali degli Stati membri, a eccezione dei Paesi Bassi, dove l'indice dell'Aia è utilizzato in luogo di quello di Amsterdam, e in talune altre sedi di servizio, con riferimento a Bruxelles;

ii)

delle pensioni dei funzionari corrisposte negli Stati membri, con riferimento al Belgio.

b)

le parità economiche si riferiscono al mese di giugno di ogni anno;

c)

le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere attualizzata due volte all'anno e sono verificate mediante un'indagine diretta svolta con periodicità almeno quinquennale. Eurostat attualizza le parità economiche in base alle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) degli Stati membri e degli indici più appropriati quali definiti dal gruppo di lavoro articoli 64 e 65 dello statuto, di cui all'articolo 13;

d)

le variazioni del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo nel corso del periodo di riferimento sono calcolate sulla base degli indici impliciti. Tali indici corrispondono al valore dell'indice comune moltiplicato per la variazione della parità economica.

4.   Variazioni del potere d'acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali (indicatori specifici)

a)

Per misurare in percentuale l'andamento positivo o negativo del potere d'acquisto degli stipendi nelle amministrazioni pubbliche nazionali, Eurostat, sulla base delle informazioni fornite entro la fine del mese di settembre dagli istituti nazionali di statistica o da altre autorità competenti degli Stati membri, calcola indicatori specifici dell'andamento delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali tra il mese di luglio dell'anno precedente e il mese di luglio dell'anno in corso. Le due retribuzioni includono un dodicesimo di tutti gli emolumenti pagati nel corso dell'anno.

Gli indicatori specifici sono di due tipi:

i)

un indicatore per ciascuno dei gruppi di funzioni quali definiti nello statuto;

ii)

un indicatore medio ponderato in base all'organico dei funzionari nazionali corrispondente a ciascun gruppo di funzioni.

Ciascun indicatore è stabilito in termini reali, lordi e netti. Per passare dal lordo al netto si tiene conto delle trattenute obbligatorie nonché delle voci fiscali generali.

Per la determinazione degli indicatori lordi e netti per l'insieme dell'Unione europea, Eurostat utilizza un campione composto dai seguenti Stati membri: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia e Regno Unito. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono adottare un nuovo campione che rappresenti almeno il 75 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione e che sarà d'applicazione dall'anno che segue l'adozione. I risultati per paese sono ponderati in base al pertinente aggregato del PIL nazionale misurato utilizzando le parità di potere d'acquisto, quali risultano dalle statistiche più recenti pubblicate secondo le definizioni dei conti nazionali che figurano nel sistema europeo dei conti attualmente in vigore.

b)

Gli istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti degli Stati membri forniscono a Eurostat, su sua richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie, allo scopo di stabilire un indicatore specifico che misuri correttamente l'andamento del potere d'acquisto dei funzionari nazionali.

Eurostat presenta un rapporto alla Commissione fornendole tutti gli elementi di valutazione se, dopo un'ulteriore consultazione degli istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti degli Stati membri constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o si trova nell'impossibilità di stabilire indicatori che misurino correttamente sotto il profilo statistico l'andamento dei redditi reali dei funzionari di un determinato Stato membro.

c)

Oltre agli indicatori specifici, Eurostat calcola opportuni indicatori di controllo. Uno di essi è costituito dai dati relativi alla massa salariale reale pro capite nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali che figurano nel Sistema europeo dei conti in vigore al momento considerato.

Eurostat correda la propria relazione sugli indicatori specifici di note esplicative in merito alle divergenze tra questi ultimi e l'andamento degli indicatori di controllo di al presente punto.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 15 del presente allegato la Commissione verifica regolarmente le esigenze di assunzione delle istituzioni.

Sezione 2

Modalità dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni e delle pensioni

Articolo 3

1.

Ai sensi dell'articolo 65 dello statuto, le retribuzioni e le pensioni sono attualizzate prima della fine di ogni anno, sulla base dei criteri previsti alla sezione 1 del presente allegato, con effetto al 1o luglio.

2.

Il valore dell'attualizzazione si ottiene moltiplicando l'indice comune per l'indicatore specifico. L'attualizzazione è fissata in termini netti in percentuale uguale per tutti.

3.

Il valore dell'attualizzazione così fissato è incorporato nella tabella degli stipendi base figurante all'articolo 66 dello statuto e all'allegato XIII dello statuto, nonché agli articoli 20, 93 e 133 del regime applicabile agli altri agenti, secondo il seguente metodo:

a)

all'importo netto della retribuzione e della pensione senza coefficiente correttore si aggiunge o si sottrae il valore dell'attualizzazione di cui sopra;

b)

la nuova tabella degli stipendi base viene stabilita determinando l'importo lordo che, dopo detrazione dell'imposta operata tenendo conto del paragrafo 4 e delle trattenute obbligatorie in virtù dei regimi di sicurezza sociale e di pensione, corrisponde all'importo della retribuzione netta;

c)

per la conversione degli importi netti in importi lordi, si prende in considerazione la situazione del funzionario non coniugato che non beneficia di indennità e assegni previsti dallo statuto.

4.

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 gli importi figuranti all'articolo 4 di tale regolamento sono moltiplicati per un fattore composto

a)

dal fattore risultante dalla precedente attualizzazione; e/o

b)

dal tasso di attualizzazione delle retribuzioni di cui al paragrafo 2.

5.

Nessun coefficiente correttore è applicabile per il Belgio e per il Lussemburgo. I coefficienti correttori applicabili:

a)

agli stipendi corrisposti ai funzionari dell'Unione europea in servizio negli altri Stati membri e in talune altre sedi di servizio,

b)

in deroga all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto, alle pensioni dell'Unione europea corrisposte negli altri Stati membri per la parte corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1o maggio 2004,

sono determinati in base ai rapporti fra le corrispondenti parità economiche di cui all'articolo 1 del presente allegato e i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi in oggetto.

Si applicano le i metodi di cui all'articolo 8 del presente allegato concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione.

6.

Le istituzioni procedono, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della nuova attualizzazione, alla corrispondente attualizzazione positiva o negativa delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari e altri aventi diritto.

L'eventuale recupero dell'indebito versato a causa dell'attualizzazione retroattiva può essere ripartito sul periodo massimo di 12 mesi che segue la data di entrata in vigore dell'attualizzazione per l'anno successivo.

CAPO 2

ATTUALIZZAZIONI INTERMEDIE DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI (ARTICOLO 65, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO)

Articolo 4

1.

Un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto, con effetto al 1o gennaio, viene effettuata in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre (con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del presente allegato) e tenendo debitamente conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso.

2.

Tale attualizzazione intermedia è presa in considerazione al momento dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni.

Articolo 5

1.

La previsione dell'andamento del potere d'acquisto per il periodo considerato è stabilita da Eurostat nel mese di marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti in occasione della riunione prevista all'articolo 13 del presente allegato.

Se da tale previsione risulta una percentuale negativa, al momento dell'attualizzazione intermedia viene presa in considerazione la metà di tale percentuale.

2.

L'andamento del costo della vita per il Belgio e il Lussemburgo è misurato mediante l'indice comune sul periodo di riferimento compreso tra giugno e dicembre dell'anno civile precedente.

3.

Per ciascuna delle sedi di servizio per la quale è stato fissato un coefficiente correttore (a esclusione del Belgio e del Lussemburgo) viene stabilita una stima delle parità economiche menzionate all'articolo 1, paragrafo 3, valida per il mese di dicembre. L'andamento del costo della vita è calcolato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 6

1.

La soglia di sensibilità per il periodo di sei mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato è fissata a una percentuale corrispondente al 6 % per un periodo di 12 mesi.

2.

Per l'applicazione della soglia di sensibilità si applica il seguente metodo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma del presente allegato:

a)

se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata per il Belgio e il Lussemburgo (secondo i valori dell'indice comune tra giugno e dicembre), la retribuzione viene attualizzata per tutte le sedi di servizio secondo la procedura di attualizzazione annuale;

b)

se la soglia di sensibilità non è raggiunta per il Belgio e il Lussemburgo, vengono attualizzati unicamente i coefficienti correttori delle sedi in cui l'andamento del costo della vita (espresso dai valori degli indici impliciti tra giugno e dicembre) ha superato la soglia.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del presente allegato:

Il valore dell'attualizzazione è uguale all'indice comune moltiplicato, se del caso, per la metà della previsione dell'indicatore specifico se quest'ultimo è negativo.

I coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto, moltiplicato, se la soglia dell'attualizzazione non è raggiunta per il Belgio e il Lussemburgo, per il valore dell'attualizzazione.

CAPO 3

DATA DI EFFICACIA DEL COEFFICIENTE CORRETTORE (SEDI DI SERVIZIO SOGGETTE A UN FORTE AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA)

Articolo 8

1.

Per le sedi di servizio soggette a un forte aumento del costo della vita (calcolato in base all'evoluzione degli indici impliciti), la data di efficacia del coefficiente correttore è anteriore al 1o gennaio per l'attualizzazione intermedia o al 1o luglio per l'attualizzazione annuale. Lo scopo è di riportare la perdita di potere d'acquisto al livello che si registrerebbe in una sede in cui la variazione del costo della vita corrispondesse a quello della soglia di sensibilità.

2.

Le date di efficacia dell'attualizzazione annuale sono fissate:

a)

al 16 maggio per le sedi di servizio il cui tasso di inflazione è superiore al 6 %; e

b)

al 1o maggio per le sedi di servizio il cui tasso di inflazione è superiore al 10 %.

3.

Le date di efficacia dell'attualizzazione intermedia sono fissate:

a)

al 16 novembre per le sedi di servizio il cui tasso di inflazione è superiore al 6 %;e

b)

al 1o novembre per le sedi di servizio il cui tasso di inflazione è superiore al 10 %.

CAPO 4

ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI COEFFICIENTI CORRETTORI (ARTICOLO 64 DELLO STATUTO)

Articolo 9

1.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati, l'amministrazione di un'istituzione dell'Unione o i rappresentanti dei funzionari dell'Unione in una sede di servizio determinata possono chiedere l'istituzione di un coefficiente correttore specifico per tale sede.

La domanda a tal fine deve essere corredata di elementi oggettivi che rivelino, nell'arco di diversi anni, una distorsione sensibile del potere d'acquisto in una sede di servizio determinata rispetto a quello constatato nella capitale dello Stato membro interessato (a eccezione dei Paesi Bassi, dove L'Aia è presa come riferimento in luogo di Amsterdam). Se Eurostat conferma che si tratta di una distorsione sensibile (superiore al 5 %) e duratura, la Commissione fissa, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto, un coefficiente correttore per la sede considerata.

2.

La Commissione decide mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto di ritirare l'applicazione di un coefficiente correttore specifico per una sede determinata. In tal caso, la decisione è fondata su uno dei seguenti elementi:

a)

una domanda proveniente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, dall'amministrazione di un'istituzione dell'Unione o dai rappresentanti dei funzionari dell'Unione in una sede di servizio determinata, da cui risulti che il costo della vita nella suddetta sede presenta una differenza (inferiore al 2 %) che non è più significativa rispetto a quello registrato nella capitale dello Stato membro interessato. Tale convergenza deve essere durevole convalidata da Eurostat;

b)

il fatto che nessun funzionario o agente temporaneo dell'Unione presta più servizio in tale sede.

CAPO 5

CLAUSOLE DI MODERAZIONE ED ECCEZIONE

Articolo 10

Il valore dell'indicatore specifico utilizzato per l'attualizzazione annuale è soggetto a un limite superiore del 2 % e a un limite di inferiore del – 2 %. Se il valore dell'indicatore specifico è più elevato del limite superiore o più basso del limite inferiore, per determinare il valore di attualizzazione si utilizza il valore limite.

Il primo comma non si applica ove si applichi l'articolo 11.

La quota residua dell'attualizzazione annuale risultante dalla differenza fra il valore di attualizzazione calcolato con l'indicatore specifico e il valore di attualizzazione calcolato con il limite, viene applicata a decorrere dal 1o aprile dell'anno successivo.

Articolo 11

1.

Qualora vi sia una flessione del PIL reale dell'Unione per l'anno in corso, come previsto dalla Commissione e l'indicatore specifico sia positivo, solo una parte di quest'ultimo viene utilizzato per il calcolo del valore di attualizzazione. La quota residua del valore di attualizzazione corrispondente alla quota residua dell'indicatore specifico si applica a decorrere da una data successiva nel corso dell'anno seguente. Di tale quota residua del valore di attualizzazione non si tiene conto ai fini dell'articolo 10. Il valore del PIL dell'Unione, le sue conseguenze in termini di ripartizione dell'indicatore specifico e la data di applicazione sono definiti conformemente alla seguente tabella:

PIL dell'Unione

Conseguenze dell'indicatore specifico

Data di pagamento della seconda quota

[– 0,1 %; – 1 %]

33 %; 67 %

1o aprile dell'anno n + 1

[– 1 %; – 3 %]

0 %; 100 %

1o aprile dell'anno n + 1

inferiore al – 3 %;

0 %

2.

Qualora si registri uno scostamento fra le previsioni indicate al paragrafo 1 e i dati definitivi sul PIL dell'Unione resi noti dalla Commissione e tali dati modifichino le conseguenze indicate nella tabella di cui al paragrafo 1, si procede, anche retroattivamente, alle necessarie correzioni, sia positive che negative, in base alla tabella stessa.

3.

Ogni attualizzazione dell'importo di riferimento risultante da una correzione è pubblicata dalla Commissione entro due settimane dalla correzione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C a fini di informazione.

4.

Qualora per effetto dell'applicazione del paragrafo 1 o 2 il valore dell'indicatore specifico non abbia portato all'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni, tale valore forma la base di calcolo di un'attualizzazione futura non appena l'incremento cumulato del PIL dell'Unione calcolato dall'anno di applicazione del paragrafo 1 o 2 sia divenuto positivo. Il valore di cui alla prima frase è comunque soggetto per analogia ai limiti e ai principi enunciati all'articolo 10 del presente allegato. A tal fine Eurostat calcola con periodicità regolare l'andamento del PIL dell'Unione.

5.

Se del caso, gli effetti giuridici dell'applicazione dell'articolo 10 e del presente articolo continuano a operare pienamente anche dopo la data di scadenza del presente allegato, indicata all'articolo 15.

CAPO 6

COMPITI DI EUROSTAT E RAPPORTI CON GLI ISTITUTI NAZIONALI DI STATISTICA O ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 12

Eurostat ha il compito di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell'elaborazione degli elementi considerati per l'attualizzazione delle retribuzioni. Esso è in particolare incaricato di formulare qualsiasi valutazione o avviare qualsiasi studio necessario a tale sorveglianza.

Articolo 13

Eurostat convoca ogni anno, nel mese di marzo, una riunione di un gruppo di lavoro composto di esperti degli istituti nazionali di statistica o di altre autorità competenti degli Stati membri e denominato "gruppo di lavoro articoli 64 e 65 dello statuto".

In tale occasione si procede a un esame della metodologia statistica e della sua applicazione per quanto concerne gli indicatori specifici e di controllo, l'indice comune e le parità economiche.

Sono altresì forniti gli elementi necessari per elaborare la previsione sull'andamento del potere d'acquisto ai fini dell'attualizzazione intermedia delle retribuzioni, unitamente ai dati relativi alle ore lavorate presso le amministrazioni centrali.

Articolo 14

Ogni Stato membro comunica a Eurostat, su richiesta di quest'ultimo, gli elementi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla composizione e sulle variazioni delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

CAPO 7

DISPOSIZIONE FINALE E CLAUSOLA DI REVISIONE

Articolo 15

1.

Le disposizioni del presente allegato si applicano dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2023.

2.

Entro il 31 marzo 2022 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. tale relazione concerne la verifica condotta ai sensi dell'articolo 2 del presente allegato e valuta in particolare se l'evoluzione del potere di acquisto delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione rispecchi le variazioni del potere di acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta se del caso una proposta di modifica del presente allegato e dell'articolo 66 bis dello statuto ai sensi dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.

Fintantoché il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano approvato un regolamento sulla base di una proposta della Commissione, il presente allegato e l'articolo 66 bis dello statuto continueranno ad applicarsi provvisoriamente oltre il termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 66 bis dello statuto.

4.

Alla fine del 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del presente allegato e dell'articolo 66 bis dello statuto.";

72)

l'allegato XII è così modificato:

a)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1.   Ogni attualizzazione dell'aliquota contributiva ha effetto a decorrere dal 1o luglio, in concomitanza con l'attualizzazione annuale delle retribuzioni prevista all'articolo 65 dello statuto. Le attualizzazioni non danno luogo a un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente.

2.   La differenza tra l'attualizzazione dell'aliquota di contributo che sarebbe risultata dal calcolo attuariale e l'attualizzazione risultante dalla variazione di cui al paragrafo 1, ultima frase, non può essere in alcun caso recuperata né, di conseguenza, integrata nei calcoli attuariali successivi. L'aliquota di contributo che sarebbe risultata dal calcolo attuariale è menzionata nella relazione di valutazione di cui all'articolo 1 del presente allegato.";

b)

all'articolo 4, paragrafo 6, i termini "12 anni" sono sostituiti dai termini "30 anni";

c)

all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, i termini "12 anni" sono sostituiti dai termini "30 anni";

d)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 bis

Fino al 2020, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del presente allegato, la media mobile è calcolata sulla base dei seguenti periodi:

 

nel 2014 – 16 anni

 

nel 2015 – 18 anni

 

nel 2016 – 20 anni

 

nel 2017 – 22 anni

 

nel 2018 – 24 anni

 

nel 2019 – 26 anni

 

nel 2020 – 28 anni.";

e)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Il tasso di cui agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII per il calcolo degli interessi composti corrisponde al tasso effettivo di cui all'articolo 10 del presente allegato ed è attualizzato, se necessario, in occasione delle valutazioni attuariali quinquennali.

Con riguardo all'attualizzazione, il tasso di cui agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII deve intendersi come tasso di riferimento. La Commissione pubblica i valori effettivi attualizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro due settimane dall'attualizzazione, a scopo informativo.";

f)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

1.   Nel 2022 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione esamina le implicazioni del presente allegato per il bilancio e valuta l'equilibrio attuariale del regime delle pensioni. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenterà se del caso una proposta di modifica del presente allegato.

2.   Nel 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione del presente allegato.";

73)

l'allegato XIII è così modificato:

a)

all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, il termine "adeguamento" è sostituito dal termine "attualizzazione";

b)

l'articolo 10, gli articoli da 14 a 17 e l'articolo 18, paragrafo 2, sono soppressi;

c)

all'articolo 18, paragrafo 1, il termine "adeguato" è sostituito dal termine "attualizzato" e il termine "adeguamento" è sostituito dal termine "attualizzazione";

d)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

In deroga alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), gli articoli 63, 64, 65, 82 e 83 bis dello statuto, gli allegati XI e XII e l'articolo 20, paragrafo 1, nonché gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti in vigore prima del 1.11.2013 restano in vigore unicamente ai fini di un eventuale adeguamento richiesto per ottemperare a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione di tali articoli.

e)

l'articolo 20 è così modificato:

i)

il paragrafo 2 è soppresso;

ii)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le suddette pensioni sono soggette all'applicazione del coefficiente correttore solo se il funzionario risiede nella sua ultima sede di servizio o nel paese del suo luogo di origine ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'allegato VII. Tuttavia, per ragioni di ordine familiare o medico, i funzionari titolari di una pensione possono chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di modificare il loro luogo d'origine; tale decisione è presa su presentazione degli opportuni documenti giustificativi da parte del funzionario interessato.";

iii)

al paragrafo 4, l'ultima frase è soppressa;

f)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

In deroga all'articolo 77, secondo comma, seconda frase, dello statuto, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o maggio 2004 matura il 2 % del trattamento salariale ivi menzionato per ogni anno di servizio che da diritto alla pensione, calcolato ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato VIII.

Il funzionario entrato in servizio nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013 matura l'1,9 % del trattamento salariale ivi menzionato per ogni anno di servizio che da diritto alla pensione, calcolato ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato VIII.";

g)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

1.   Per il funzionario che ha prestato 20 o più anni di servizio al 1o maggio 2004 il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 60 anni.

Per il funzionario di età pari o superiore a 35 anni al 1o maggio 2014 ed entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età indicata nella tabella seguente:

Età al 1o maggio 2014

Età pensionabile

Età al 1o maggio 2014

Età pensionabile

60 anni e oltre

60 anni

47 anni

62 anni 6 mesi

59 anni

60 anni 2 mesi

46 anni

62 anni 8 mesi

58 anni

60 anni 4 mesi

45 anni

62 anni 10 mesi

57 anni

60 anni 6 mesi

44 anni

63 anni 2 mesi

56 anni

60 anni 8 mesi

43 anni

63 anni 4 mesi

55 anni

61 anni

42 anni

63 anni 6 mesi

54 anni

61 anni 2 mesi

41 anni

63 anni 8 mesi

53 anni

61 anni 4 mesi

40 anni

63 anni 10 mesi

52 anni

61 anni 6 mesi

39 anni

64 anni 3 mesi

51 anni

61 anni 8 mesi

38 anni

64 anni 4 mesi

50 anni

61 anni 11 mesi

37 anni

64 anni 5 mesi

49 anni

62 anni 2 mesi

36 anni

64 anni 6 mesi

48 anni

62 anni 4 mesi

35 anni

64 anni 8 mesi

Per il funzionario di età inferiore a 35 anni al 1o maggio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 65 anni.

Tuttavia, per il funzionario di età pari o superiore a 45 anni al 1o maggio 2014 entrato in servizio tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013, l'età pensionabile rimane fissata a 63 anni.

Per il funzionario in attività di servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, l'età da prendere in considerazione per tutti i riferimenti all'età pensionabile che figurano nel presente statuto è determinata conformemente alle disposizioni che precedono, salvo disposizione contraria del presente statuto.

2.   Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'allegato VIII, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 che resta in servizio dopo l'età alla quale avrebbe maturato una pensione di anzianità beneficia di una maggiorazione supplementare del 2,5 % dell'ultimo stipendio base per ogni anno di servizio prestato dopo tale età; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o terzo comma dell'articolo 77 dello statuto.

Tuttavia, per il funzionario di età pari o superiore a 50 anni o che ha prestato 20 o più anni di servizio al 1o maggio 2004, la maggiorazione della pensione di cui al comma precedente non può essere inferiore al 5 % dell'importo dei diritti a pensione acquisiti all'età di 60 anni.

Tale maggiorazione è altresì accordata in caso di decesso, qualora il funzionario sia rimasto in servizio oltre l'età alla quale avrebbe maturato il diritto a una pensione di anzianità.

Se, in applicazione dell'allegato IV bis, un funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 e che lavora a orario ridotto contribuisce al regime delle pensioni in proporzione al tempo di lavoro prestato, le maggiorazioni dei diritti previste al presente paragrafo si applicano nella medesima proporzione.

3.   Se il funzionario va in pensione prima del raggiungimento dell'età pensionabile stabilita al presente articolo, per il periodo compreso tra l'età di 60 anni e l'età pensionabile viene applicata solamente metà della riduzione di cui all'articolo 9, lettera b), dell'allegato VIII.

4.   In deroga all'articolo unico, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato IV, un funzionario al quale si applichi un'età pensionabile inferiore a 65 anni ai sensi del paragrafo 1 percepisce l'indennità di cui all'allegato stesso, alle condizioni ivi stabilite, fino alla data in cui il funzionario raggiunge l'età pensionabile.

Tuttavia, oltre l'età suddetta e fino all'età di 65 anni, il funzionario continua a percepire l'indennità fino al raggiungimento dell'ammontare massimo della pensione di anzianità a meno che non si applichi l'articolo 42 quater dello statuto.";

h)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

"1.   In caso di applicazione dell'articolo 52, lettera a), dello statuto e fatte salve le disposizioni dell'articolo 50, un funzionario in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni. Per i funzionari in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, i termini "età di 66 anni" e "66 anni" di cui all'articolo 78, secondo comma, e all'articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera b), dello statuto, nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII, si leggano "età di 65 anni" e "65 anni".

2.   In deroga all'articolo 52 dello statuto, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 e che cessa dal servizio prima dell'età in cui avrebbe maturato il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato può richiedere l'applicazione dell'articolo 9, lettera b), dell'allegato VIII:

a)

fino al 31 dicembre 2015, dall'età di 55 anni

b)

fino al 31 dicembre 2016, dall'età di 57 anni.

3.   In deroga all'articolo 50, ottavo comma, dello statuto, al funzionario che è collocato a riposo nell'interesse del servizio ai sensi dell'articolo 50, primo comma, dello statuto, viene riconosciuto il diritto alla pensione a norma dell'articolo 9 dell'allegato VIII in base alla tabella seguente:

Data della decisione ai sensi dell'articolo 50, primo comma

Età

Fino al 31 dicembre 2016

55 anni

Dopo il 31 dicembre 2016

58 anni"

i)

dopo l'articolo 24 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 24 bis

Nel caso di una pensione fissata anteriormente al 1o gennaio 2014, il diritto a pensione del titolare rimane fissato dopo questa data secondo i criteri inizialmente applicati al momento della fissazione del diritto. Lo stesso principio si applica altresì alla copertura nell'ambito del regime comune di assicurazione contro le malattie.";

j)

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

1.   Gli agenti di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti il cui contratto era in corso al 1o maggio 2004 e che sono nominati funzionari successivamente a tale data e anteriormente al 1o gennaio 2014 hanno diritto, all'atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei che tenga conto della modifica dell'età pensionabile di cui all'articolo 77 dello statuto.

2.   Gli agenti di cui agli articoli 2, 3 bis e 3 ter del regime applicabile agli altri agenti il cui contratto è in corso al 1o gennaio 2014 e che sono nominati funzionari successivamente a tale data hanno diritto, all'atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei o contrattuali che tenga conto della modifica dell'età pensionabile ai sensi dell'articolo 77 dello statuto, qualora abbiano almeno 35 anni di età al 1o maggio 2014.";

k)

è aggiunta la sezione seguente:

"Sezione 5

Articolo 30

1.   In deroga all'allegato I, sezione A, punto 2, ai funzionari in servizio al 31 dicembre 2013 si applica la seguente tabella di impieghi tipo nel gruppo di funzioni AD:

Direttore generale

AD 15 – AD 16

Direttore

AD 14 – AD 15

Capo unità o equivalente

AD 9 – AD 14

Consigliere o equivalente

AD 13 – AD 14

Amministratore di livello superiore in transizione

AD 14

Amministratore in transizione

AD 13

Amministratore

AD 5 – AD 12

2.   Con effetto al 1o gennaio 2014, l'autorità che ha il potere di nomina inquadra i funzionari in servizio al 31 dicembre 2013 nel gruppo di funzioni AD nei seguenti impieghi tipo:

a)

i funzionari del grado AD 14 al 31 dicembre 2013 che non erano direttori o equivalenti, capi unità o equivalenti né consiglieri o equivalenti sono inquadrati come "amministratori di livello superiore in transizione";

b)

i funzionari del grado AD 13 al 31 dicembre 2013 che non erano capi unità o equivalenti né consiglieri o equivalenti sono inquadrati come "amministratori in transizione";

c)

i funzionari del grado da AD 9 ad AD 14 al 31 dicembre 2013 che erano capi unità o equivalenti sono inquadrati come "capi unità o equivalenti";

d)

i funzionari del grado AD 13 o AD 14 al 31 dicembre 2013 che erano consiglieri o equivalenti sono inquadrati come "consiglieri o equivalenti";

e)

i funzionari del grado da AD 5 ad AD 12 al 31 dicembre 2013 che non erano capi unità o equivalenti sono inquadrati come "amministratori".

3.   In deroga al paragrafo 2, i funzionari del grado da AD 9 ad AD 14 con speciali responsabilità possono essere inquadrati dall'autorità che ha il potere di nomina entro il 31 dicembre 2015 come "capi unità o equivalenti" o "consiglieri o equivalenti". Ciascuna autorità che ha il potere di nomina stabilisce le disposizioni di esecuzione del presente articolo. Il numero totale dei funzionari beneficiari alla presente disposizione non può tuttavia superare il 5 % dei funzionari del gruppo di funzioni AD al 31 dicembre 2013.

4.   L'inquadramento in un impiego tipo resta valido fintantoché il funzionario non è assegnato a una nuova funzione corrispondente a un altro impiego tipo.

5.   Purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di grado AD 12, scatto 5, inquadrati come amministratori, viene corrisposta, a decorrere dal 1o gennaio 2016, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 3.

6.   Ai funzionari di grado AD 12, scatto 5, inquadrati come amministratori e beneficiari della misura prevista al paragrafo 5, viene corrisposta, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione supplementare dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 4.

7.   In deroga al paragrafo 5, ai funzionari di grado AD 12 inquadrati come amministratori, assunti anteriormente al 1o maggio 2004 e che non sono stati promossi tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di scatto 8, viene corrisposta, a decorrere dal 1o gennaio 2016, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 3.

b)

se beneficiano della misura di cui alla lettera a), ai funzionari di scatto 8, viene corrisposta, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione supplementare dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 4.

8.   Se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di grado AD 13, scatto 5, inquadrati come amministratori in transizione, viene corrisposta, a decorrere dal 1o gennaio 2016, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 13, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 13, scatto 3.

9.   Se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di grado AD 13, scatto 5, inquadrati come amministratori in transizione e beneficiari della misura prevista al paragrafo 8, viene corrisposta, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione supplementare dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 13, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 13, scatto 4.

10.   I funzionari cui è corrisposta la maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi da 5 a 9 e successivamente nominati capi unità o equivalenti oppure consiglieri o equivalenti nello stesso grado, conservano la maggiorazione della stipendio base.

11.   In deroga all'articolo 46, prima frase, i funzionari nominati al grado superiore che percepiscono la maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi 5, 6, 8 e 9, sono inquadrati al secondo scatto del grado in questione. Essi perdono il diritto a beneficiare della maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi 5, 6, 8 e 9.

12.   La maggiorazione dello stipendio base di cui al paragrafo 7 non è corrisposta successivamente alla promozione e non è computata nella base utilizzata per determinare la maggiorazione dello stipendio base mensile di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del presente allegato.

Articolo 31

1.   In deroga all'allegato I, sezione A, punto 2, ai funzionari in servizio al 31 dicembre 2013 si applica la seguente tabella di impieghi tipo nel gruppo di funzioni AST:

Assistente di livello superiore in transizione

AST 10 – AST 11

Assistente in transizione

AST 1 – AST 9

Assistente amministrativo in transizione

AST 1 – AST 7

Agente di supporto in transizione

AST 1 – AST 5

2.   Con effetto al 1o gennaio 2014, l'autorità che ha il potere di nomina inquadra i funzionari in attività di servizio al 31 dicembre 2013 nel gruppo di funzioni AST nei seguenti impieghi tipo:

a)

i funzionari di grado AST 10 o AST 11 al 31 dicembre 2013 sono inquadrati come "assistenti di livello superiore in transizione";

b)

i funzionari non rientranti nella lettera a) che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all'ex categoria B o alle ex categorie C o D e che sono entrati a far parte senza restrizione del gruppo di funzioni AST, nonché i funzionari di grado AST assunti dopo il 1o maggio 2004, sono inquadrati come "assistenti in transizione";

c)

i funzionari non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all'ex categoria C sono inquadrati come "assistenti amministrativi in transizione";

d)

i funzionari non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all'ex categoria D sono inquadrati come "agenti di supporto in transizione".

3.   L'inquadramento in un impiego tipo resta valido fintantoché il funzionario non è assegnato a una nuova funzione corrispondente a un altro impiego tipo. Gli assistenti amministrativi in transizione e gli agenti di supporto in transizione possono essere inquadrati come assistenti quali definiti all'allegato I, sezione A, soltanto secondo la procedura di cui all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, dello statuto. La promozione è consentita solamente all'interno della carriera corrispondente a ciascun impiego tipo di cui al paragrafo 1.

4.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, dello statuto e all'allegato I, sezione B, il numero di posti vacanti nel grado immediatamente superiore richiesto ai fini della promozione è calcolato separatamente per gli agenti di supporto in transizione. Si applicano i seguenti tassi di moltiplicazione:

 

Grado

Tasso

Agenti di supporto in transizione

5

4

10 %

3

22 %

2

22 %

1

Per quanto riguarda gli agenti di supporto in transizione, lo scrutinio per merito comparativo ai fini della promozione (articolo 45, paragrafo 1, dello statuto) è effettuato tra i funzionari del medesimo grado e inquadramento in possesso dei requisiti.

5.   Gli assistenti amministrativi in transizione e gli agenti di supporto in transizione che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all'ex categoria C o D continuano ad aver diritto a un riposo compensativo o a una retribuzione, quando le esigenze di servizio non consentono la compensazione nei due mesi successivi a quello in cui sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, secondo quanto previsto all'allegato VI.

6.   Il funzionario autorizzato, sulla base dell'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g), dello statuto e dell'articolo 4 dell'allegato IV bis dello statuto, a lavorare a orario ridotto per un periodo che inizia anteriormente al 1o gennaio 2014 e si estende oltre tale data può continuare a lavorare a orario ridotto alle stesse condizioni per un periodo complessivo della durata massima di cinque anni.

7.   Per i funzionari la cui età pensionabile ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato è inferiore a 65 anni, il periodo di tre anni di cui all'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g) dello statuto può superare la loro età pensionabile, senza tuttavia superare l'età di 65 anni.

Articolo 32

In deroga all'articolo 1, quarto comma, prima frase, dell'allegato II dello statuto, non occorre assicurare la rappresentanza del gruppo di funzioni AST/SC nel Comitato del personale fino alle prossime elezioni di un nuovo Comitato del personale in cui può essere rappresentato il personale AST/SC.

Articolo 33

In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, dello statuto, se un funzionario, al 31 dicembre 2013, è stato in aspettativa per motivi personali per oltre dieci anni calcolati sull'intera carriera, la durata totale dell'aspettativa per motivi personali non può essere superiore a 15 anni sull'insieme della carriera del funzionario.".

Articolo 2

Il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea è così modificato:

1)

all'articolo 1, il secondo trattino è soppresso;

2)

all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

"f)

l'agente assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a un'agenzia di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo, a eccezione dei direttori e vicedirettori delle agenzie di cui all'atto dell'Unione che istituisce l'agenzia, nonché dei funzionari distaccati presso un'agenzia nell'interesse del servizio.";

3)

l'articolo 3 è soppresso;

4)

all'articolo 3 ter, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i)

funzionari o agenti temporanei dei gruppi di funzioni AST/SC e AST;";

5)

all'articolo 8, primo comma, i termini "articolo 2, lettera a)" sono sostituiti dai termini "articolo 2, lettera a) o all'articolo 2, lettera f)";

6)

all'articolo 10, il paragrafo 4 è soppresso;

7)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

al primo comma, prima frase, i termini "articoli da 11 a 26" sono sostituiti dai termini "articoli da 11 a 26 bis";

b)

al terzo comma, i termini "secondo comma" sono sostituiti dal termine "terzo comma";

8)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   L'assunzione di agenti temporanei assicura all'istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunte su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione.

Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di uno Stato membro. Tuttavia, in virtù del principio di parità dei cittadini dell'Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere giustificate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure appropriate, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, adotta le disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma ai sensi dell'articolo 110 dello statuto.

Al termine del periodo di tre anni che ha inizio il 1o gennaio 2014, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del precedente comma.

Per agevolare le assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile, le istituzioni si sforzano di sostenere un'istruzione plurilingue e multiculturale per i figli dei propri dipendenti.";

b)

al paragrafo 5, i termini "ciascuna istituzione" sono sostituiti dai termini "l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

9)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

1.   L'agente temporaneo è tenuto a effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi.

Se, durante il periodo di prova, l'agente temporaneo è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo di maternità a norma dell'articolo 58 dello statuto o infortunio, a svolgere le sue mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo di durata corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.

2.   In caso di manifesta inidoneità dell'agente temporaneo, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento prima della scadenza del periodo di prova.

Tale rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Sulla base di detto rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di licenziare l'agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese oppure di assegnare l'agente temporaneo in questione a un altro servizio per il resto del periodo di prova.

3.   Al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'agente temporaneo di svolgere le mansioni corrispondenti al suo impiego, nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente temporaneo che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.

Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, a titolo eccezionale, il prolungamento del periodo di prova ai sensi del paragrafo 1, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma.

L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti o di una condotta adeguata per essere nominato in ruolo è licenziato.

La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, circa la condotta dell'agente temporaneo in relazione al titolo II dello statuto.

4.   L'agente temporaneo in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.";

10)

all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

"L'agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d'inquadramento stabiliti dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, conserva l'anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato agente temporaneo nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità.";

11)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Le disposizioni degli articoli 42 bis e 42 ter nonché degli articoli da 55 a 61 dello statuto, concernenti i congedi, l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, il lavoro su turni, le permanenze sul luogo di lavoro o a domicilio, i congedi e i giorni festivi, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono avere durata superiore a quella del contratto. Agli agenti temporanei di cui all'articolo 29 dell'allegato XIII dello statuto, si applicano inoltre per analogia gli articoli 41, 42, 45 e 46 dello statuto, indipendentemente dalla loro data di assunzione.

Il beneficio del congedo di malattia retribuito di cui all'articolo 59 dello statuto è tuttavia limitato a tre mesi o alla durata del lavoro svolto dall'agente temporaneo, ove superiore. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato.

Allo scadere dei suddetti termini, l'agente il cui contratto d'assunzione non venga risolto nonostante non possa ancora riprendere servizio, viene collocato in aspettativa senza assegni.

Tuttavia, l'agente colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto durante lo svolgimento delle sue mansioni continua a percepire, per l'intero periodo della sua incapacità lavorativa, la retribuzione integrale finché non sia ammesso al beneficio della pensione di invalidità prevista dall'articolo 33.";

12)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

A titolo eccezionale, l'agente temporaneo può ottenere, su richiesta, un'aspettativa senza assegni per motivi improrogabili di natura personale. L'articolo 12 ter dello statuto continua ad applicarsi durante il periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali.

L'autorizzazione di cui all'articolo 12 ter non è concessa all'agente temporaneo che intenda esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che comporti azioni di lobbying o di consulenza presso la propria istituzione o che potrebbe portare a un'incompatibilità, effettiva o potenziale con gli interessi legittimi dell'istituzione.

L'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, stabilisce la durata dell'aspettativa, che non può superare un quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a:

tre mesi per l'agente con anzianità di servizio inferiore a quattro anni,

12 mesi negli altri casi.

La durata dell'aspettativa di cui al primo comma non è presa in considerazione ai fini dell'articolo 44, primo comma, dello statuto.

Per la durata dell'aspettativa dell'agente temporaneo, la copertura da parte del regime di sicurezza sociale prevista dall'articolo 28 è sospesa.

Tuttavia, l'agente temporaneo che non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale può chiedere, al più tardi nel mese successivo a quello in cui ha inizio l'aspettativa senza assegni, di continuare a beneficiare della copertura contro i rischi di cui all'articolo 28, purché sostenga la metà dei costi relativi ai contributi previsti da tale articolo per la durata dell'aspettativa; i contributi sono calcolati con riferimento all'ultimo stipendio base dell'agente.

Inoltre, l'agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera c) o d), che dimostri di non poter acquisire diritti a pensione presso un altro regime di pensione può chiedere di continuare ad acquisire gli ulteriori diritti a pensione per la durata dell'aspettativa senza assegni purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 41; il contributo è calcolato con riferimento allo stipendio base dell'agente temporaneo nel suo grado e scatto.

Alle donne il cui congedo di maternità è iniziato prima della scadenza del loro contratto sono garantiti il congedo di maternità e il pagamento dell'indennità di maternità.";

13)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il termine "adeguamenti" è sostituito dal termine "attualizzazioni";

b)

al paragrafo 3, i termini "prelievo speciale" sono sostituiti dai termini "prelievo di solidarietà";

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   L'articolo 44 dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei.";

14)

l'articolo 28 bis è così modificato:

a)

all'articolo 3, ultima frase, il termine "adeguata" è sostituito dal termine "attualizzata";

b)

al paragrafo 10 i termini "istituzioni dell'Unione" sono sostituiti dai termini "autorità delle istituzioni di cui all'articolo 6, primo comma";

c)

il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"Ogni due anni la Commissione presenta una relazione sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Indipendentemente da tale relazione, la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto, adeguare i contributi di cui al paragrafo 7 del presente articolo nell'interesse dell'equilibrio del regime.";

15)

all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, i termini "65 anni" sono sostituiti dai termini "66 anni";

16)

l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34

Gli aventi diritto di un agente deceduto, quali definiti nel capo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 35 a 38.

In caso di decesso di un ex agente che sia titolare di una indennità d'invalidità o di un ex agente ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c), d), e) o f), che sia titolare di una pensione di anzianità oppure abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, gli aventi diritto dell'agente deceduto, quali definiti al capo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da tale allegato.

In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno, sia di un agente temporaneo sia di un ex agente temporaneo titolare di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità, sia di un ex agente temporaneo che abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, le disposizioni dei capi 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone riconosciute come a carico dello scomparso.";

17)

all'articolo 36, primo comma, seconda frase, i termini "articolo 2, lettera a), c) o d)" sono sostituiti dai termini "articolo 2, lettera a), c), d), e) o f)";

18)

all'articolo 37, quarto comma, i termini "63 anni di età" sono sostituiti dai termini "età pensionabile" e i termini "articolo 2, lettera a), c) o d)" sono sostituiti dai termini "articolo 2, lettera a), c), d), e) o f)";

19)

all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2 ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capo 3, e dell'allegato VIII dello statuto. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 42.";

20)

l'articolo 42, primo comma, è sostituito dal seguente:

"Alle condizioni che devono essere stabilite dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, un agente ha facoltà di chiedere a tale autorità di effettuare i versamenti che egli deve eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel proprio paese d'origine.";

21)

l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Articolo 47

Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

a)

alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 66 anni o, se del caso, alla data stabilita ai sensi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, dello statuto; o

b)

per i contratti a tempo determinato:

i)

alla data stabilita nel contratto;

ii)

alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente o all'istituzione la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese e un massimo di tre mesi. Per l'agente temporaneo il cui contratto è stato rinnovato, il termine massimo è di sei mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza se attestata da un certificato medico e per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'istituzione, l'agente ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto;

iii)

nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il periodo di preavviso di cui al punto ii); o

c)

per i contratti a tempo indeterminato:

i)

alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; la durata del preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi e un massimo di dieci mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza se attestata da un certificato medico e per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti; o

ii)

nel caso in cui l'agente non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il periodo di preavviso di cui al punto i).";

22)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 48 bis

Nel corso di una qualsiasi legislatura, l'articolo 50 dello statuto può essere applicato per analogia a un massimo di cinque agenti temporanei di alto livello dei gruppi politici del Parlamento europeo di grado AD 15 o AD 16, purché abbiano raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età e abbiano maturato 20 anni di servizio nelle istituzioni e almeno due anni e mezzo di anzianità nel loro ultimo grado.";

23)

all'articolo 50 quater, il paragrafo 2 è soppresso;

24)

al titolo II è aggiunto il capo seguente:

"CAPO 11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AGLI AGENTI TEMPORANEI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA F)

Articolo 51

L'articolo 37, a eccezione del primo comma, lettera b), e l'articolo 38 dello statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f).

Articolo 52

In deroga all'articolo 17, terzo comma, gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), con un contratto a durata indeterminata possono ottenere, indipendentemente dall'anzianità, un'aspettativa senza assegni per periodi non superiori a un anno.

La durata totale di tale aspettativa non può superare 12 anni sull'insieme della carriera dell'agente.

L'agente temporaneo può essere sostituito nel suo impiego.

Allo scadere dell'aspettativa, l'agente temporaneo è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti per tale impiego. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, l'agente temporaneo conserva, alle stesse condizioni, i propri diritti alla reintegrazione per il successivo posto che si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni; in caso di secondo rifiuto, l'istituzione può risolvere il contratto senza preavviso. Fino alla data della reintegrazione effettiva o del comando, l'agente temporaneo rimane in aspettativa senza assegni per motivi personali.

Articolo 53

Gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), sono assunti sulla base di una procedura di selezione organizzata da una o più agenzie. Su richiesta, l'Ufficio europeo per la selezione del personale fornisce assistenza all'agenzia o alle agenzie interessate, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l'organizzazione delle selezioni. L'Ufficio europeo per la selezione del personale garantisce la trasparenza delle procedure di selezione.

In caso di procedura di selezione esterna, gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), sono assunti unicamente nei gradi da SC1 a SC2, da AST 1 a AST 4 o da AD 5 a AD 8. Tuttavia, all'occorrenza e in casi debitamente giustificati, l'agenzia può autorizzare l'assunzione nei gradi AD 9, AD 10, AD 11 o, in via eccezionale, nel grado AD 12 per impieghi caratterizzati da responsabilità corrispondenti e nei limiti della tabella dell'organico autorizzata. Il numero totale delle assunzioni nei gradi da AD 9 a AD 12 in un'agenzia non deve superare il 20 % del numero totale di assunzioni di agenti temporanei nel gruppo di funzioni AD, calcolato su un periodo continuativo di cinque anni.

Articolo 54

Nel caso degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), la promozione al grado immediatamente superiore avviene esclusivamente a scelta, tra gli agenti che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo di tali agenti ed esame dei rapporti di cui sono stati oggetto. L'articolo 45, paragrafo 1, ultima frase, e l'articolo 45, paragrafo 2, dello statuto si applicano per analogia. Non possono essere superati i tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie stabiliti per i funzionari all'allegato I, sezione B, dello statuto.

Ai sensi dell'articolo 110 dello statuto, ciascuna agenzia adotta disposizioni generali di esecuzione del presente articolo.

Articolo 55

Se un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera f), in seguito alla pubblicazione interna di un posto, cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, egli non può essere inquadrato in un grado o a uno scatto inferiori a quelli del posto precedente, sempreché il suo grado sia uno di quelli che figurano nell'avviso di posto vacante.

Le stesse disposizioni si applicano per analogia nel caso in cui l'agente temporaneo stipuli con un'agenzia un nuovo contratto immediatamente consecutivo a un precedente contratto di agente temporaneo con un'altra agenzia.

Articolo 56

Ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto, ciascuna agenzia adotta disposizioni generali concernenti le procedure che disciplinano l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f).";

25)

il titolo III "è soppresso;

26)

all'articolo 79, paragrafo 2, il termine "ciascuna istituzione" è sostituito dal termine "l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

27)

l'articolo 80 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Sulla base di questa tabella, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, di ciascuna istituzione, agenzia o ente di cui all'articolo 3 bis può definire in maggiore dettaglio, previo parere del comitato dello statuto, le attribuzioni connesse a ciascun tipo di mansione.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Gli articoli 1 quinquies e 1 sexies dello statuto si applicano per analogia.";

28)

l'articolo 82 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, i termini "ciascuna istituzione" sono sostituiti dai termini "l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"7.   Gli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni II, III e IV possono essere autorizzati a partecipare a concorsi interni solamente dopo aver completato tre anni di servizio presso l'istituzione. Gli agenti contrattuali del gruppo di funzione II possono partecipare unicamente a concorsi ai gradi SC 1 e 2, quelli del gruppo di funzione III a concorsi ai gradi AST 1 e 2 e quelli del gruppo di funzione IV a concorsi ai gradi da AST 1 ad AST 4 o ai gradi da AD 5 ad AD 6. Il numero totale di candidati che sono agenti contrattuali e vengono assegnati a posti vacanti in uno qualsiasi dei gradi in questione non può mai superare il 5 % del numero totale annuo di nomine a tali gruppi di funzioni effettuate ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, dello statuto.";

29)

l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

"Articolo 84

1.   L'agente contrattuale assunto con un contratto di almeno un anno effettua un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene a qualsiasi altro gruppo di funzioni.

Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o al congedo di maternità di cui all'articolo 58 dello statuto o a infortunio, a svolgere le proprie mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare i 15 mesi.

2.   In caso di manifesta inidoneità dell'agente contrattuale, un rapporto può essere preparato in qualsiasi momento prima dello scadere del periodo di prova.

Tale rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Sulla base del rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova dandogli un preavviso di un mese, oppure di assegnare l'agente contrattuale in questione a un altro servizio per il resto del periodo di prova.

3.   Al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene preparato un rapporto sulle capacità dell'agente contrattuale di svolgere le mansioni corrispondenti al suo impiego, nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente contrattuale, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.

Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, in casi eccezionali, il prolungamento del periodo di prova ai sensi del paragrafo 1, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma.

L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti o di una condotta adeguata per essere nominato in ruolo è licenziato.

La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, circa la condotta dell'agente contrattuale in relazione al titolo II dello statuto.

4.   L'agente contrattuale in prova licenziato ha diritto a un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.";

30)

all'articolo 85, paragrafo 3, i termini "articolo 314 del trattato CE" sono sostituiti dai termini "articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea";

31)

all'articolo 86, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

al secondo comma è aggiunta la frase seguente:

"Tuttavia, agli agenti contrattuali assunti al grado 1 si applica per analogia l'articolo 32, paragrafo 2, dello statuto."

b)

è aggiunto il comma seguente:

"Sono adottate norme generali di applicazione del presente paragrafo, ai sensi dell'articolo 110 dello statuto.";

32)

all'articolo 88, primo comma, lettera b), i termini "tre anni" sono sostituiti dai termini "sei anni";

33)

l'articolo 91 è sostituito dal seguente:

"Articolo 91

Gli articoli da 16 a 18 si applicano per analogia.

Agli agenti contrattuali non si applica per analogia l'articolo 55, paragrafo 4, seconda frase, dello statuto.

Le ore di lavoro straordinario prestate dagli agenti contrattuali nei gruppi di funzione III e IV non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

Alle condizioni fissate dall'allegato VI dello statuto, le ore di lavoro straordinario prestate degli agenti contrattuali nei gruppi di funzione I e II danno diritto alla concessione di un riposo compensativo ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nei due mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.";

34)

all'articolo 95, i termini "63 anni" sono sostituiti dai termini "età pensionabile";

35)

l'articolo 96 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il termine "adeguati" è sostituito da "attualizzati";

b)

il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11.   Ogni due anni la Commissione presenta una relazione sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto, adeguare i contributi di cui al paragrafo 7 nell'interesse dell'equilibrio del regime.";

36)

all'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, i termini "età di 65 anni" sono sostituiti dai termini "età di 66 anni";

37)

l'articolo 103 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   In caso di decesso di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente contrattuale che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, gli aventi diritto dell'ex agente contrattuale deceduto, quali definiti nel capo 4 dell'allegato VIII dello statuto, hanno diritto a una pensione di reversibilità alle condizioni previste da tale allegato.";

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Laddove, per un periodo superiore a un anno, non si abbiano notizie dell'esistenza in vita di un agente contrattuale o di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità di invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente contrattuale che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone riconosciute come a carico dello scomparso.";

38)

all'articolo 106, paragrafo 4, i termini "63 anni" sono sostituiti dai termini "età pensionabile";

39)

all'articolo 120, i termini "da ogni istituzione" sono sostituiti dai termini "dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

40)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 132 bis

Conformemente alle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, e su esplicita richiesta del deputato o dei deputati che essi coadiuvano, agli assistenti parlamentari accreditati può essere corrisposta, una sola volta, un'indennità di prima sistemazione o un'indennità di nuova sistemazione a valere sull''indennità di assistenza parlamentare del rispettivo deputato, previa dimostrazione della necessità di un cambio di residenza. L'importo dell'indennità non è superiore a un mese di stipendio base dell'assistente.";

41)

l'articolo 139 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

alla fine del mese in cui l'assistente parlamentare accreditato raggiunge l'età di 66 anni o, in via eccezionale, alla data stabilita ai sensi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, dello statuto;";

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

tenuto conto del fatto che la fiducia costituisce la base del rapporto professionale tra il deputato e il suo assistente parlamentare accreditato, alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare accreditato o al Parlamento europeo, previa richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per coadiuvare i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto, il diritto di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese e un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza, se attestata da un certificato medico, nonché durante il congedo di maternità e di malattia, nei limiti suddetti;";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis.   Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, prevedono una procedura di conciliazione che si applica prima della risoluzione del contratto dell'assistente parlamentare accreditato, su richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per coadiuvare i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto o dell'assistente parlamentare stesso, a norma del paragrafo 1, lettera d), e del paragrafo 3.";

42)

all'articolo 141, i termini "da ogni istituzione" sono sostituiti dai termini "dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

43)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 142 bis

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del funzionamento del presente regime applicabile agli altri agenti.";

44)

l'allegato è così modificato:

a)

all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le frasi seguenti:

"L'articolo 21, l'articolo 22, a eccezione del paragrafo 4, l'articolo 23, l'articolo 24 bis e l'articolo 31, paragrafi 6 e 7, di tale allegato si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013. L'articolo 30 e l'articolo 31, paragrafi 1, 2, 3 e 5 di tale allegato si applicano per analogia agli agenti temporanei impiegati al 31 dicembre 2013. Per gli agenti in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, i termini "età di 66" all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 47, lettera a), all'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 139, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti si leggano "età di 65.";

b)

è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 6

Con effetto al 1o gennaio 2014, i contratti degli agenti temporanei a cui si applica l'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti e che sono in servizio al 31 dicembre 2013 presso un'agenzia sono convertiti, senza procedura di selezione, in contratti a norma dell'articolo 2, lettera f), di tale regime. Le altre condizioni del contratto rimangono invariate. Il presente articolo non si applica ai contratti degli agenti temporanei assunti come direttori o vicedirettori di agenzie di cui all'atto dell'Unione che istituisce l'agenzia, né ai funzionari distaccati presso un'agenzia nell'interesse del servizio.".

Articolo 3

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014 a eccezione dell'articolo 1, punto 44, e dell'articolo 1, punto 73, lettera d), i quali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Parere del 22 marzo 2012 (non pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 205 del 12.7.2012, pag. 1.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2013.

(4)  Statuto dei funzionari dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).";

(6)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1).

(7)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).";

(8)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(9)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 del Consiglio, del 4 dicembre 1972, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in conseguenza dell'adesione di nuovi Stati membri nonché per la cessazione definitiva dal servizio per taluni funzionari di queste Comunità (GU L 272 del 5.12. 1972, pag. 1).

(10)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 del Consiglio, del 4 giugno 1973, che istituisce misure particolari applicabili temporaneamente ai funzionari delle Comunità europee retribuiti con gli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti (GU L 155 dell'11.6.1973, pag. 1).";

(11)  Il numero massimo di posti di usciere parlamentare al Parlamento europeo è di 85.";

(12)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pagg. 164).

(13)  Regolamento (UE) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15)";