12.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 981/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2013
recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2014 nell’ambito di alcuni contingenti GATT
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, stabilisce la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti GATT di cui all’articolo 21 di tale regolamento. |
(2) |
Per alcuni gruppi di prodotti e contingenti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l’anno contingentale 2014. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione. |
(3) |
Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere all’assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L’assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all’autorità competente dei quantitativi accettati dall’operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo. |
(4) |
Tenuto conto dei tempi previsti dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1187/2009 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici «16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay» riportati nella colonna 3 dell’allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell’allegato medesimo.
Articolo 2
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici «22-, 25-Tokyo e 22-, 25-Uruguay» riportati nella colonna 3 dell’allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.
Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l’applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell’allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell’operatore entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA |
Identificazione del gruppo e del contingente |
Quantitativo disponibile per il 2014 (in kg) |
Coefficiente di assegnazione di cui all’articolo 1 |
Coefficiente di assegnazione di cui all’articolo 2 |
|
Numero della nota |
Gruppo |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16-Tokyo |
908 877 |
0,3080103 |
|
16-Uruguay |
3 446 000 |
0,1854822 |
|
||
17 |
Blue Mould |
17-Uruguay |
350 000 |
0,1001430 |
|
18 |
Cheddar |
18-Uruguay |
1 050 000 |
0,3431372 |
|
20 |
Edam/Gouda |
20-Uruguay |
1 100 000 |
0,1700154 |
|
21 |
Italian type |
21-Uruguay |
2 025 000 |
0,1303088 |
|
22 |
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation |
22-Tokyo |
393 006 |
|
19,6503000 |
22-Uruguay |
380 000 |
|
9,5000000 |
||
25 |
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation |
25-Tokyo |
4 003 172 |
|
3,0793630 |
25-Uruguay |
2 420 000 |
|
2,7344632 |