5.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 956/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2013

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda il pagamento dell’aiuto alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 nonies, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevedono un’assistenza finanziaria dell’Unione alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

(2)

Con sentenza del 30 maggio 2013 nelle cause congiunte T-454/10 e T-482/11 (3), il Tribunale ha annullato il secondo comma dell’articolo 52, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1580/2007 (4) e l’equivalente articolo 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione. Il Tribunale ha annullato anche l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sull’ammissibilità delle azioni nell’ambito dei programmi operativi, per quanto riguarda gli investimenti e le azioni connessi alla trasformazione degli ortofrutticoli freschi in ortofrutticoli trasformati.

(3)

La sentenza del Tribunale ha mantenuto gli effetti della disposizione sul calcolo del valore della produzione commercializzata nella misura in cui i relativi pagamenti siano già stati effettuati fino alla data di pronuncia della sentenza. Pertanto, gli Stati membri possono aver sospeso o dilazionato i pagamenti in attesa o dell’adozione di nuove norme sostitutive di quelle annullate o degli effetti sospensivi di un ricorso.

(4)

La Commissione ha deciso di presentare ricorso avverso la decisione del Tribunale nei casi sopra citati. Il ricorso è stato presentato alla Corte di giustizia europea il 12 agosto 2013. In attesa della decisione della Corte di giustizia in merito al ricorso, e salvo disposizione contraria della Corte di giustizia, gli effetti della sentenza del Tribunale sono sospesi.

(5)

L’articolo 70 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dispone che l’aiuto concesso alle organizzazioni di produttori debba essere versato entro il 15 ottobre dell’anno che segue l’anno di esecuzione del programma operativo. Se l’aiuto è versato successivamente a questa data, le riduzioni previste all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (5) sono d’applicazione.

(6)

È quindi opportuno prorogare questo termine affinché gli Stati membri versino l’aiuto finanziario dell’Unione per i programmi operativi in parola relativamente all’anno di esecuzione 2012, in modo da tener conto del fatto che, sino a quando la Commissione non ha presentato ricorso, gli Stati membri possono aver sospeso l’espletamento delle domande di pagamento durante tale periodo.

(7)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 70 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tuttavia, l’aiuto per i programmi attuati durante il 2012 per quanto riguarda gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione può essere versato entro il 31 dicembre 2013.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(3)  Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (T-454/10) e Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) ed altre (T482/11) v Commissione europea; (non ancora pubblicata nella Raccolta).

(4)  Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1).