5.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 953/2013 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2013
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La sottovoce SA 852851 di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) comprende monitor, diversi dai monitor a tubo catodico (TRC), dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471. I monitor diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 sono classificati alla sottovoce SA 852859. |
(2) |
Conformemente ala giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea (2), la classificazione dei monitor nella sottovoce SA 852851 o 852859 deve essere basata su una valutazione globale delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di ogni particolare monitor. |
(3) |
A causa della convergenza delle tecnologie digitali è diventato molto difficile definire, basandosi sulle caratteristiche meramente tecniche, se un particolare monitor sia del tipo destinato esclusivamente o essenzialmente a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471. Nel caso specifico, garantire una classificazione corretta e uniforme dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che possono visualizzare, con un livello di funzionalità accettabile, i segnali provenienti sia da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione che da altre fonti è diventato tecnicamente impossibile. |
(4) |
Al fine di garantire uno sviluppo razionale della produzione, nonché un incremento del consumo nel territorio dell’Unione, e di promuovere gli scambi fra gli Stati membri e i paesi terzi, è nell’interesse sia dei consumatori dell’Unione che delle imprese dell’Unione accordare un trattamento in esenzione dai dazi per i suddetti monitor. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
2. Le modifiche delle sottovoci della NC previste dal presente regolamento si applicano come sottovoci TARIC fino al 31 dicembre 2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GUSTAS
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 19 febbraio 2009 nella causa C-376/07, Staatssecretaris van Financiën v Kamino International Logistics BV [2009] Racc. pag. I-1167.
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte seconda, sezione XVI, capitolo 85, del regolamento (CEE) n. 2658/87 le righe corrispondenti ai codici NC 8528 59, 8528 59 10, 8528 59 40 e 8528 59 80 sono sostituite dalle seguenti:
«8528 59 |
– – altri: |
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– – – Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile: |
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8528 59 20 (1) |
– – – – in monocromie |
14 (5) |
p/st |
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– – – – a colori: |
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8528 59 31 (2) |
– – – – – con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) |
14 (5) |
p/st |
8528 59 39 (3) |
– – – – – altri |
14 (5) |
p/st |
8528 59 70 (4) |
– – – altri |
14 |
p/st. |
(1) Codice TARIC 8528591020.
(2) Codice TARIC 8528594091.
(3) Codice TARIC 8528598091.
(4) Codici TARIC 8528591090, 8528594099 e 8528598099.
(5) Aliquota del dazio autonomo: «esenzione»».