15.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/23


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 854/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell’Unione di ovini e caprini destinati all’allevamento e alla produzione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 237 del 5 settembre 2013 )

Alle pagine 5 e 6 dell’allegato, punto II.2.8.1:

anziché:

«(2)

[II.2.8.1

sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie;]

(2)

[II.2.8.1

sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:

(2)

[provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VV, capitolo A; sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(2) oppure

si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]

(2)

[II.2.8.1

sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:

(2)

[provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(2) oppure

sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]»

leggi:

«(2)

[II.2.8.1

sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie;]

(2) oppure

[II.2.8.1

sono animali destinati all’allevamento e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:

(2)

[provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VIII, capitolo A; sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(2) oppure

si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]

(2) oppure

[II.2.8.1

sono destinati a uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:

(2)

[provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(2) oppure

sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]».