27.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 807/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2013

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2273/2002 della Commissione (2) non riflettono più la situazione attuale del rilevamento dei prezzi sui mercati dell’Unione interessati. È necessario allineare le norme in materia di rilevamento dei prezzi con le esigenze del settore delle carni bovine. Il regolamento (CE) n. 2273/2002 deve essere pertanto abrogato e sostituito.

(2)

Al fine di avere un quadro completo della situazione del mercato in ogni momento, è necessario conoscere i prezzi di talune categorie di bovini diverse da quelle previste dalla comunicazione dei prezzi in forza del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (3).

(3)

Per migliorare l’accuratezza dei dati, è opportuno disporre il rilevamento dei prezzi relativi ai vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, ai bovini magri di età superiore a sei mesi e inferiore a due anni e ai vitelli macellati a un’età inferiore a otto mesi. Occorre pertanto stabilire disposizioni dettagliate sulle informazioni da fornire per il rilevamento dei prezzi di ciascuna delle suddette categorie.

(4)

Vanno individuati gli Stati membri con una quota importante nella produzione e nel commercio delle suddette categorie di bovini e va stabilito quali informazioni tali Stati debbano fornire ai fini del rilevamento dei prezzi per ciascuna delle categorie.

(5)

Può considerarsi come prezzo rilevato sui mercati rappresentativi dell’Unione la media dei prezzi dei bovini in oggetto sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro. Tale media deve essere ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio bovino pertinente di ciascuno Stato membro per ciascuna categoria commercializzata durante un periodo di riferimento.

(6)

Ai fini della comparabilità dei prezzi delle categorie di bovini interessati nell’Unione, è necessario disporre che il rilevamento dei prezzi faccia riferimento a una fase di commercializzazione ben precisa sulla base dei corsi al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

(7)

Deve inoltre essere determinata la presentazione di riferimento nell’Unione delle carcasse di vitelli macellati. In tale contesto, è opportuno disporre che gli Stati membri stabiliscano i coefficienti correttivi per convertire le presentazioni in uso nella presentazione di riferimento dell’Unione.

(8)

Devono essere selezionati il mercato o i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro. Per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, va presa in considerazione la media aritmetica dei prezzi rilevati su tali mercati.

(9)

Al fine di garantire che i prezzi rilevati siano rappresentativi della produzione nazionale, è necessario consentire agli Stati membri di designare per il rilevamento dei prezzi le persone fisiche o giuridiche che commerciano o inviano al macello un numero considerevole di bovini delle categorie pertinenti.

(10)

In assenza di rilevamento dei prezzi sui mercati pubblici o da parte degli operatori dei macelli, o da persone fisiche o giuridiche designate, deve essere disposto che i prezzi siano rilevati dalle camere dell’agricoltura, dai centri di quotazione, dalle organizzazioni agricole cooperative o dai sindacati degli agricoltori e da altre fonti attendibili nello Stato membro interessato.

(11)

Se uno Stato membro ha istituito comitati regionali incaricati della determinazione dei prezzi di talune categorie di bovini, è opportuno disporre che i prezzi determinati da tali comitati possano essere presi in considerazione in sede di calcolo del prezzo nazionale, a condizione che la loro composizione garantisca un approccio equilibrato e obiettivo.

(12)

Ai fini della sorveglianza della comunicazione dei prezzi delle categorie pertinenti di bovini adulti, gli Stati membri devono trasmettere periodicamente determinate informazioni alla Commissione.

(13)

Deve essere prevista la comunicazione settimanale alla Commissione dei prezzi medi nazionali mediante un sistema di trasmissione elettronica.

(14)

In ottemperanza di disposizioni veterinarie o relative alla tutela della salute pubblica gli Stati membri potrebbero ritenere necessaria l’adozione di misure che incidono sui corsi. In tale ipotesi, non è sempre giustificato, in sede di rilevamento dei prezzi di mercato, prendere in considerazione i corsi che non rispecchiano la normale tendenza del mercato. Di conseguenza, occorre stabilire norme che consentano alla Commissione di autorizzare lo Stato membro interessato a non tener conto dei prezzi rilevati o a utilizzare gli ultimi prezzi rilevati.

(15)

È necessario disporre che gli Stati membri siano tenuti ad adottare determinate misure per garantire la rappresentatività e l’accuratezza dei prezzi rilevati. Gli Stati membri devono informare la Commissione di tali disposizioni.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il prezzo medio dell’Unione, espresso per capo, dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, è uguale alla media dei prezzi rilevati per i vitelli maschi di allevamento da latte e i vitelli maschi di allevamento da carne sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota importante nella produzione e nel commercio di tali vitelli, elencati nell’allegato I, ponderata mediante i coefficienti stabiliti sulla base dei seguenti elementi:

a)

per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da latte, il numero di vacche da latte rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

b)

per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da carne, il numero di vacche rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008.

2.   I prezzi da comunicare per ciascun tipo di vitelli di cui al paragrafo 1 sono rilevati sui mercati pubblici o da persone fisiche o giuridiche che commerciano un numero considerevole di questi tipi di vitelli designate dallo Stato membro.

Tali prezzi si ottengono calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla stessa fase del commercio all’ingrosso, al netto dell’imposta sul valore aggiunto («IVA»), per il tipo interessato, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di vitelli maschi di allevamento definita dallo Stato membro e l’importanza relativa di ciascun mercato.

3.   Ai fini del presente articolo, si intende per:

a)   «vitelli maschi di allevamento da latte»: i vitelli maschi di allevamento di razza da latte;

b)   «vitelli maschi di allevamento da carne»: i vitelli maschi di allevamento di razza da carne, di razza a duplice scopo o ottenuti da un incrocio con una razza da carne.

Articolo 2

1.   Il prezzo medio dell’Unione, per chilogrammo di peso vivo, dei bovini magri corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i giovani bovini magri e i bovini magri maschi e femmine di un anno sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota importante nella produzione e nel commercio di tali bovini, elencati nell’allegato II, ponderata mediante i coefficienti stabiliti sulla base dei seguenti elementi:

a)

per quanto riguarda i giovani bovini magri, il numero di bovini di età non superiore a un anno e non destinati alla macellazione, rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008;

b)

per quanto riguarda i giovani bovini magri maschi di un anno, il numero di bovini maschi di età superiore a un anno ma inferiore a due rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008;

c)

per quanto riguarda i giovani bovini magri femmine di un anno, il numero di bovini femmine di età superiore a un anno ma inferiore a due che non hanno ancora partorito rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008.

2.   I prezzi da comunicare per ciascun tipo di bovini magri di cui al paragrafo 1 sono rilevati sui mercati pubblici o da persone fisiche o giuridiche che commerciano un numero considerevole di questi tipi di bovini magri designate dallo Stato membro.

Tali prezzi si ottengono calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla stessa fase del commercio all’ingrosso, al netto dell’IVA, per il tipo interessato, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di bovini magri definita dallo Stato membro e l’importanza relativa di ciascun mercato.

3.   Ai fini del presente articolo, si intende per:

a)

«giovani bovini magri» i bovini maschi e femmine di età pari o superiore a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi, acquistati dopo lo svezzamento per l’ingrasso;

b)

«bovini magri di un anno» i bovini maschi e femmine di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi, acquistati per l’ingrasso.

Articolo 3

1.   Il prezzo medio dell’Unione, per 100 kg di peso carcassa, dei vitelli macellati a un’età inferiore a otto mesi corrisponde alla media dei prezzi rilevati per tali vitelli sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota significativa della produzione riportati all’allegato III, ponderata mediante coefficienti fissati in base ai dati relativi alla produzione netta di tali vitelli nell’Unione.

2.   Il prezzo da comunicare per le carcasse dei vitelli di cui al paragrafo 1 è rilevato dagli operatori dei macelli che macellano tali vitelli o dalle persone fisiche o giuridiche che inviano al macello un numero considerevole di tali vitelli designate dallo Stato membro.

Tale prezzo si ottiene calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla fase di entrata al macello, al netto dell’IVA, per le carcasse dei vitelli interessati, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di carcasse definita dallo Stato membro e l’importanza relativa di ciascun mercato.

3.   Al fine di stabilire i prezzi di mercato da comunicare, la carcassa è presentata:

a)

senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa al livello dell’articolazione occipito-atlandoide, le zampe sono sezionate al livello delle articolazioni carpometacarpali o tarsometatarsiche;

b)

senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, senza i rognoni, il grasso di rognone, il grasso di bacino, il diaframma e il pilastro diaframmatico;

c)

senza gli organi sessuali e i relativi muscoli;

d)

senza rimozione del grasso esterno.

Se al momento della pesatura la presentazione della carcassa differisce dalla presentazione di cui al primo comma, il peso della carcassa viene rettificato mediante l’applicazione di coefficienti correttivi fissati dallo Stato membro in modo da passare da questa presentazione alla presentazione di riferimento. In tal caso, il prezzo per 100 kg di peso della carcassa è adattato di conseguenza.

4.   Il peso carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione dei prezzi di mercato è il peso della carcassa a freddo.

Il peso della carcassa a freddo corrisponde al peso a caldo, registrato non più di un’ora dopo la giugulazione dell’animale, diminuito del 2 %.

Articolo 4

1.   In assenza di rilevamento dei prezzi sui mercati pubblici o da parte degli operatori dei macelli o delle persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafo 2, i prezzi sono rilevati dalle camere dell’agricoltura, dai centri di quotazione, dalle organizzazioni agricole cooperative o dai sindacati degli agricoltori nello Stato membro interessato.

Tuttavia, se uno Stato membro ha istituito un comitato incaricato della determinazione dei prezzi per una regione e se tale comitato è costituito in pari proporzioni da acquirenti e venditori di determinate categorie di bovini o di carcasse di tali animali, lo Stato membro può utilizzare tale comitato per il calcolo dei prezzi da comunicare.

2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i loro mercati rappresentativi, le qualità da definire e i coefficienti di ponderazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 2, paragrafo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, nonché i coefficienti correttivi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, entro il 1o giugno 2014 e successivamente entro il 1o giugno di ogni anno.

Per quanto riguarda i mercati rappresentativi, la comunicazione comprende:

a)

il metodo di rilevamento applicato con l’indicazione dei tipi di fonti di registrazione dei prezzi di cui al presente regolamento;

b)

un’indicazione della quota del volume registrato, per ogni tipo di fonte di rilevamento dei prezzi, espressa come percentuale di ciascuna categoria di bovini oggetto di scambi o macellati.

La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri le informazioni di cui al primo comma.

3.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del mercoledì di ogni settimana, i prezzi medi nazionali per ciascun tipo di bovini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, rilevati sui rispettivi mercati rappresentativi. Essi non comunicano tali prezzi ad alcun altro organismo prima di averli comunicati alla Commissione.

Tali prezzi si riferiscono al periodo di sette giorni che va dal lunedì alla domenica precedente la settimana nella quale sono comunicate le informazioni.

I prezzi comunicati sono espressi in euro o eventualmente in moneta nazionale.

Per le comunicazioni di cui al presente paragrafo, gli Stati membri utilizzano un sistema di trasmissione elettronica messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

Articolo 5

La Commissione rivede periodicamente i coefficienti di ponderazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, per tener conto delle tendenze rilevate a livello nazionale e dell’Unione.

Dopo ciascuna revisione la Commissione comunica i coefficienti di ponderazione riveduti agli Stati membri.

Articolo 6

Qualora uno Stato membro adotti, per motivi di ordine veterinario o sanitario, misure che incidono sulla normale evoluzione dei prezzi registrati sui suoi mercati rappresentativi, la Commissione può autorizzare lo Stato membro a non tener conto dei prezzi registrati sul mercato o sui mercati in questione oppure a utilizzare gli ultimi prezzi registrati sul mercato o sui mercati suddetti prima dell’applicazione di tali misure.

Articolo 7

Gli Stati membri prevedono le misure necessarie per garantire la rappresentatività e l’accuratezza dei prezzi comunicati a norma dell’articolo 4 e informano la Commissione di tali misure entro il 30 giugno 2014 e, successivamente, entro il mese successivo ad eventuali modifiche in relazione a tali misure.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 2273/2002 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2273/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 347 del 20.12.2002, pag. 15).

(3)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(4)  Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco degli Stati membri che comunicano i prezzi dei vitelli maschi di allevamento da latte e da carne di cui all’articolo 1, paragrafo 1

A.

Stati membri che comunicano i prezzi dei vitelli maschi di allevamento da latte:

 

Belgio

 

Danimarca

 

Germania

 

Irlanda

 

Spagna

 

Francia

 

Italia

 

Paesi Bassi

 

Austria

 

Polonia

 

Romania

 

Regno Unito

B.

Stati membri che comunicano i prezzi dei vitelli maschi di allevamento da carne:

 

Belgio

 

Germania

 

Irlanda

 

Spagna

 

Francia

 

Italia

 

Paesi Bassi

 

Austria

 

Polonia

 

Portogallo

 

Romania

 

Regno Unito


ALLEGATO II

Elenco degli Stati membri che comunicano i prezzi dei giovani bovini magri e dei bovini magri di un anno di cui all’articolo 2, paragrafo 1

A.

Stati membri che comunicano i prezzi dei giovani bovini magri:

 

Belgio

 

Germania

 

Irlanda

 

Spagna

 

Francia

 

Italia

 

Austria

 

Polonia

 

Svezia

 

Regno Unito

B.

Stati membri che comunicano i prezzi dei bovini magri maschi di un anno:

 

Belgio

 

Irlanda

 

Spagna

 

Francia

 

Italia

 

Austria

 

Svezia

 

Regno Unito

C.

Stati membri che comunicano i prezzi dei bovini magri femmine di un anno:

 

Belgio

 

Irlanda

 

Spagna

 

Francia

 

Italia

 

Austria

 

Svezia

 

Regno Unito


ALLEGATO III

Elenco degli Stati membri che comunicano i prezzi dei vitelli macellati a un’età inferiore a otto mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 1

 

Belgio

 

Germania

 

Spagna

 

Francia

 

Italia

 

Paesi Bassi