27.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/1


REGOLAMENTO (UE) N. 806/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2013

che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio provenienti, tra l’altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, al fine di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da tali misure a un esportatore coreano, e che abroga il vigente dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, l’articolo 13, paragrafo 4 e l’articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) il Consiglio ha istituito misure antidumping sulle importazioni di funi e cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»). Mediante il regolamento (CE) n. 1858/2005 (3), il Consiglio ha mantenuto in vigore le misure iniziali in seguito al riesame in vista della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (4), il Consiglio ha esteso tali misure alle funi e ai cavi d’acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea, dichiarati originari della Repubblica di Corea o no («misure estese»), ad eccezione di quelli prodotti dalle società specificamente menzionate nell’articolo 1 del suddetto regolamento.

(2)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 (5) del Consiglio, dopo un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base: le importazioni nell’Unione europea del prodotto in esame proveniente dalla Repubblica di Corea sono state assoggettate a un dazio antidumping definitivo pari al 60,4 %, fatta eccezione per il prodotto fabbricato dalle società esentate.

B.   DOMANDA DI RIESAME

(3)

Il 6 maggio 2013 Line Metal Co., Ltd («il richiedente») ha presentato una richiesta di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di funi e cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea, dichiarate originarie della Repubblica di Corea o no, limitatamente al richiedente, in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   PRODOTTO

(4)

I prodotti oggetto del riesame sono funi e cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi funi e cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, provenienti dalla Repubblica di Corea, dichiarati originari della Repubblica di Corea o no («il prodotto in esame»), attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13).

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(5)

Il richiedente sostiene di non avere esportato il prodotto in esame nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese, vale a dire dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009.

(6)

Il richiedente sostiene altresì di non essere collegato ai produttori esportatori soggetti alle misure e di non essere coinvolto in pratiche di elusione delle misure applicabili alle funi e ai cavi d’acciaio di origine cinese.

(7)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato a esportare il prodotto in esame nell’Unione dopo la fine del periodo d’inchiesta, riferito all’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese.

E.   PROCEDURA

(8)

I produttori dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame indicata e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

(9)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione europea («la Commissione») conclude che vi sono elementi sufficienti a motivare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, al fine di determinare la possibilità di concedere al richiedente l’esenzione dalle misure estese.

a)   Questionari

(10)

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(11)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(12)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base è opportuno abrogare il dazio antidumping vigente sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame se fabbricato ed esportato nell’Unione dal richiedente. Tali importazioni vanno al tempo stesso assoggettate a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base affinché, qualora il presente riesame accertasse l’esistenza di pratiche elusive in capo al richiedente, i dazi antidumping possano essere riscossi retroattivamente rispetto alla data di apertura del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l’ammontare che il richiedente potrebbe essere tenuto a versare.

G.   TERMINI

(13)

Nell’ottica di una corretta amministrazione vanno precisati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 10 del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere udite dalla Commissione.

(14)

Si rammenta agli interessati che per l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è essenziale che la parte interessata stessa provveda a manifestarsi entro i termini stabiliti dall’articolo 4 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(15)

Se una parte interessata nega l’accesso alle informazioni necessarie o non le comunica entro i termini stabiliti od ostacola gravemente l’inchiesta, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base le conclusioni dell’inchiesta, tanto positive quanto negative, possono essere elaborate in base ai dati di fatto disponibili.

(16)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati di fatto disponibili.

(17)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano di conseguenza sui dati di fatto disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito può essere meno favorevole a tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(18)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta si conclude entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(19)

Si noti che i dati personali rilevati nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(20)

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi; può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa della parte interessata.

(21)

Le domande di audizione presso il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore fa altresì in modo di tenere un’audizione delle parti, affinché queste possano esporre le rispettive diverse opinioni e controdeduzioni.

(22)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine web del consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, per stabilire se alle importazioni di funi e cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi funi e cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13) provenienti dalla Repubblica di Corea e prodotti da Line Metal Co. Ltd (codice addizionale TARIC B926) vada applicato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.

Articolo 2

Viene abrogato, relativamente alle importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento, il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.

Articolo 3

Si richiede alle autorità doganali, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, di prendere le disposizioni del caso per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Le parti interessate, affinché durante l’inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 10 del presente regolamento, nonché eventuali altre informazioni essenziali entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere udite dalla Commissione.

2.   Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti allegati alle risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all’indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico ne informa immediatamente la Commissione in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Tutte le comunicazioni scritte, tra cui le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari debitamente compilati e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate e per le quali si richieda il trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7) e, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 8/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Telefax: +32 2 299 37 04

Indirizzo e-mail: Trade-swr-r562-dump@ec.europa.eu

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.

(3)   GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

(4)   GU L 117 dell’11.5.2010, pag. 1.

(5)   GU L 36 del 9.2.2012, pag. 36.

(6)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).