23.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 801/2013 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2013
recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede la possibilità di adottare una misura di esecuzione con carattere prioritario volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti. |
(2) |
Il consumo di energia elettrica dalla rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nel modo stand-by è stato oggetto di uno studio di tipo tecnico, ambientale ed economico realizzato nel biennio 2006/2007 sulle perdite in modo stand-by e spento, da cui è emerso che la connettività di rete era destinata a diventare una caratteristica comune delle apparecchiature domestiche e da ufficio. Il 21 giugno 2008 il comitato di regolamentazione sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che utilizzano energia ha raccomandato di affrontare la questione del consumo di energia elettrica dalla rete in modo stand-by in un processo distinto a causa della mancanza di dati in quel momento. |
(3) |
Il piano di lavoro 2009-2011 in materia di progettazione ecocompatibile ha inserito tra le priorità il problema dello stand-by in rete. Per questo motivo nel biennio 2010/2011 la Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dello stand-by in rete. Lo studio è stato realizzato in associazione con le parti interessate dell’Unione europea e di paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici. |
(4) |
Lo studio ha stimato che il consumo di energia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio vendute nella Comunità e con condizioni che consentono lo stand-by in rete ammontava a 54 TWh nel 2010, corrispondente a 23 Mt di emissioni di CO2. In assenza di misure specifiche tale consumo dovrebbe salire a 90 TWh nel 2020. Lo studio ha concluso che il consumo di energia elettrica relativo allo stand-by in rete può essere significativamente ridotto. Il presente regolamento dovrebbe favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie che consentano di migliorare l’efficienza energetica nel modo stand-by in rete, con risparmi annui di energia stimati nell’ordine di 36 TWh nel 2020 e 49 TWh nel 2025 rispetto ad uno scenario che lasci immutata la situazione attuale. |
(5) |
In particolare, lo studio ha concluso che la funzione di gestione dell’energia che fa passare l’apparecchiatura in una condizione di standby in rete quando non fornisce la funzione principale costituisce un fattore essenziale per generare potenziali risparmi. Si riconosce che l’apparecchiatura, riattivata esternamente o internamente, può rimanere in un modo attivo per un periodo di tempo limitato, indipendentemente dalle sue principali funzioni, ad esempio per consentire la manutenzione o il download di software. La gestione dell’energia dovrebbe garantire che l’apparecchiatura torni in condizione di standby in rete dopo l’esecuzione delle operazioni. |
(6) |
Lo studio preparatorio ha evidenziato che per lo standby in rete è necessaria una differenziazione delle specifiche a seconda del grado di disponibilità della rete. A tal fine, è stato identificato un numero limitato di apparecchi HiNa, tra cui router, interruttori di rete, punti di accesso alla rete senza fili, hub e modem la cui funzione principale è il trattamento del traffico della rete. Poiché tali apparecchi devono reagire immediatamente al traffico in entrata, la condizione standby in rete può essere equivalente al modo inattivo. |
(7) |
Poiché le funzionalità nelle condizioni di stand-by e stand-by in rete sono tra loro collegate e l’ambito di applicazione del prodotto è equivalente, il 14 settembre 2011 il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti ha espresso il parere che le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al modo stand-by in rete siano fissate da un atto modificativo dell’attuale regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione (3). |
(8) |
È opportuno che le specifiche relative ai modi stand-by e spento e stand-by in rete siano oggetto di revisione congiunta. Poiché la data del riesame prevista dal regolamento (CE) n. 1275/2008 è precedente alla data di entrata in vigore della prima fase delle specifiche relative allo stand-by in rete, è opportuno posporre di un anno la data del riesame indicata nel regolamento. |
(9) |
Poiché i televisori che sono soggetti a una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile specifica per prodotto sono stati esentati dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1275/2008, le specifiche di progettazione ecocompatibile per la funzione di stand-by in rete dei televisori sono incluse nel regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (4). Lo studio di tipo tecnico, ambientale ed economico sul modo stand-by in rete ha stimato che l’adozione di specifiche di progettazione ecocompatibile per lo stand-by in rete dei televisori potrebbe garantire un risparmio di 10 TWh entro il 2020. |
(10) |
Nel caso delle macchine da caffè, il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (5), riunitosi il 16 dicembre 2011 e il 18 aprile 2012, si è espresso contro l’adozione di una misura di esecuzione specifica per prodotto, indicando, tuttavia, che le specifiche in materia di stand-by, di cui al regolamento (CE) n. 1275/2008 dovrebbero essere rese più esplicite per quanto riguarda le macchine da caffè. |
(11) |
Il presente regolamento introduce specifiche per l’applicazione di requisiti in materia di gestione dell’energia alle macchine da caffè per quanto riguarda il tempo predefinito dopo il quale l’apparecchio passa automaticamente al modo stand-by/spento. |
(12) |
Dallo studio di tipo tecnico, ambientale ed economico effettuato sulle macchine da caffè per uso domestico nell’ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile è emerso che una riduzione del tempo predefinito dopo il quale l’apparecchio passa automaticamente al modo stand-by/spento consentirà di ottenere entro il 2020 risparmi supplementari superiori a 2 TWh. Tali risparmi non sono stati considerati nelle stime sui risparmi di cui al regolamento (CE) n. 1275/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1275/2008
Il regolamento (CE) n. 1275/2008 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: |
2) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento definisce specifiche per la progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete ai fini dell’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. Il presente regolamento non si applica agli apparecchi elettrici ed elettronici domestici e da ufficio immessi sul mercato il cui funzionamento presuppone un alimentatore esterno a bassa tensione per funzionare come previsto»; |
3) |
all’articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:
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4) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile Le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia nei modi stand-by e spento e stand-by in rete sono fissate nell’allegato II.»; |
5) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Revisione Entro il 7 gennaio 2016 la Commissione procede a una revisione del presente regolamento presenta i risultati di tale revisione al forum consultivo alla luce del progresso tecnologico. Tale revisione concerne in particolar modo il campo di applicazione e le specifiche relative ai modi stand-by e spento e la conformità e il livello delle specifiche relative al modo stand-by in rete rispetto alla terza fase di attuazione (2019). Il riesame potrebbe includere, tra l’altro, apparecchiature e prodotti professionali dotati di motori elettrici azionati da un comando a distanza.»; |
6) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 1 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 7 gennaio 2010. Il punto 2 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 7 gennaio 2013. Il punto 3 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2015. Il punto 4 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2017. Il punto 5 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2019. Il punto 6 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2015. Il punto 7 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2015. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»; |
7) |
l’allegato II è così modificato:
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8) |
all’allegato III è aggiunto quanto segue: «Per quanto concerne le specifiche di cui all’allegato II, punto 2, lettera d), le autorità degli Stati membri applicano la pertinente procedura sopradescritta per misurare il consumo di energia, una volta che la funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, ha messo l’apparecchio nel modo e nella condizione applicabile. Per quanto concerne le specifiche di cui all’allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, lettera a), le autorità degli Stati membri applicano la pertinente procedura sopradescritta, dopo aver disattivato e/o attivato, a seconda del caso, tutte le porte di rete dell’unità. Nell’effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per quanto riguarda le specifiche di cui all’allegato II, punti 3 e 4, a seconda dei casi. Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola apparecchiatura nel modo seguente:
Oltre alle procedure di cui sopra, le autorità degli Stati membri utilizzano procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
9) |
nell’allegato IV, dopo l’ultima frase è aggiunto il seguente testo: «Stand-by in rete: 3 W per gli apparecchi HiNA; 1 W (o meno) per gli apparecchi diversi dagli HiNA.» |
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 642/2009
Il regolamento (CE) n. 642/2009 è così modificato:
1) |
all’articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:
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2) |
l’allegato I è così modificato:
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3) |
nell’allegato II, la parte 2 è sostituita dalla seguente: «2. Misurazioni del consumo di energia in modo stand-by/spento e stand-by in rete Le misurazioni del consumo di energia di cui all’allegato I, parti 2 e 3, devono soddisfare tutte le condizioni di seguito elencate: Il consumo di energia di cui al punto 2.1, lettere a) e b), al punto 2.2, lettere a) e b), al punto 3.1, lettera d) e al punto 3.2 lettera c), è verificato mediante una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile, che tenga conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.»; |
4) |
l’allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III PROCEDURA DI VERIFICA A. Procedura di verifica per le specifiche di cui alle parti 1, 2, 4 e 5 dell’allegato I
B. Procedura di verifica per le specifiche di cui alla parte 3 dell’allegato I Nell’effettuare i controlli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE nell’ambito della sorveglianza del mercato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica per quanto riguarda le specifiche di cui all’allegato I, parte 3, punto 1, lettera d) e punto 2, lettera c), se del caso. Essi utilizzano la procedura applicabile sottoindicata, dopo aver disattivato e/o scollegato, a seconda dei casi, tutte le porte di rete dell’apparecchio. Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova un singolo apparecchio nel modo seguente: Se, come indicato nella documentazione tecnica, il televisore è dotato di un solo tipo di porta di rete e se sono disponibili due o più porte dello stesso tipo, una di esse, scelta casualmente, è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. Nel caso di porte di rete multiple senza fili dello stesso tipo, le altre porte senza fili devono essere disattivate, se possibile. Nel caso in cui vi siano porte multiple della rete cablata dello stesso tipo per la verifica delle specifiche di cui all’allegato I, parte 2, le altre porte della rete devono essere disattivate se possibile. Se è disponibile solo una porta di rete, questa è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. Mettere l’apparecchio in modo acceso. Una volta che l’apparecchio in modo acceso funziona correttamente, si può creare la condizione che consente lo stand-by in rete e misurare il consumo di energia. Inviare quindi l’apposito segnale al televisore mediante la porta di rete e verificare che il televisore sia riattivato. Se il televisore è dotato, come indicato nella documentazione tecnica, di più di un tipo di porta di rete, il seguente procedimento viene ripetuto per ciascun tipo di porta di rete. Se sono disponibili due o più porte di rete di un tipo, una di esse scelta casualmente per ciascun tipo di porta di rete è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. Se, per un determinato tipo di porta di rete, è disponibile solo una porta, questa è collegata alla rete appropriata che presenta le specifiche massime della porta. Le porte senza fili non utilizzate sono disattivate, se possibile. In caso di verifica delle specifiche di cui all’allegato II, parte 3, le porte della rete cablata non utilizzate sono disattivate se possibile. Mettere l’apparecchio in modo acceso. Una volta che l’apparecchio in modo acceso funziona correttamente, si può creare la condizione che consente lo stand-by in rete e misurare il consumo di energia. Inviare quindi l’apposito segnale al televisore mediante la porta di rete e verificare che il televisore sia riattivato. Nel caso in cui l’accesso a una porta di rete sia fisicamente condiviso da due o più tipi di porte di rete (logiche), questa procedura è ripetuta per ciascun tipo di porta di rete logica, scollegando (a livello logico) le altre porte di rete logiche. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se i risultati per ciascun tipo di porta di rete non superano il valore limite di oltre 7 %. In caso contrario, sono sottoposti a prova altri tre apparecchi. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove per ciascun tipo di porta di rete non supera il valore limite di oltre 7 %. In caso contrario, il modello non è ritenuto conforme. Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello. C. Controllo di conformità Ai fini della verifica della conformità alle specifiche, le autorità degli Stati membri seguono la procedura di cui all’allegato II e procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, compresi i metodi stabiliti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.
(3) GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45.
(4) GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42.
(5) GU L 190 del 18.7.2008, pag. 22.
(6) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.»;
(7) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.»