20.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 790/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva acido acetico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva acido acetico è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/EEC del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/EC della Commissione (3) conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(2)

In conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva acido acetico (6) in data 18 dicembre 2012. L’Autorità ha trasmesso il suo parere sull’acido acetico al notificante e la Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame relativo all’acido acetico. Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 16 luglio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all’acido acetico.

(3)

Si conferma che la sostanza attiva acido acetico deve considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione. In particolare occorre chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(5)

Occorre dunque modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(6)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, al notificante e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti acido acetico di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.)

(3)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.)

(4)  Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.)

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.)

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetic acid» (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva acido acetico). EFSA Journal 2013; 11(1):3060. [57 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3060. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 218 relativa alla sostanza attiva acido acetico è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, Numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«218

Acido acetico

N. CAS 64-19-7 N.

CIPAC 838

Acido acetico

≥ 980 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’acido acetico (SANCO/2602/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 16 luglio 2013.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori, delle acque sotterranee e degli organismi acquatici.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante presenta informazioni di conferma concernenti:

il rischio acuto e a lungo termine per volatili e mammiferi,

il rischio per le api mellifere,

il rischio per altri artropodi non bersaglio.

Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2015.»