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9.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 767/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2013
che revoca l’approvazione della sostanza attiva bitertanolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all’articolo 21, paragrafo 3, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione (2) ha approvato il bitertanolo come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, a condizione che il richiedente a seguito della cui domanda il bitertanolo è stato approvato fornisca informazioni di conferma per quanto riguarda la rilevanza tossicologica delle impurezze BUE 1662, così nominate per motivi di riservatezza, e del composto 3-clorofenossi entro il 30 giugno 2012. |
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(2) |
Il richiedente a seguito della cui domanda il bitertanolo è stato approvato non ha fornito alcune informazioni di conferma entro la scadenza del 30 giugno 2012. Con lettera dell’11 dicembre 2011 aveva già informato la Commissione della sua intenzione di non fornire tali informazioni. |
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(3) |
Di conseguenza, è opportuno revocare l’approvazione del bitertanolo. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 deve essere quindi abrogato. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
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(6) |
Agli Stati membri va concesso tempo per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Revoca dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva bitertanolo è revocata.
Articolo 2
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 è abrogato.
Articolo 3
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la voce 21, bitertanolo, è soppressa.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bitertanolo a decorrere dal 1o marzo 2014.
Articolo 5
Periodo di tolleranza
Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque ha termine trascorsi dodici mesi dalla revoca della relativa autorizzazione.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione, dell’8 dicembre 2011, che approva la sostanza attiva bitertanolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 49).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).