7.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 756/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 657/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 102 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione (2) definisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativamente all’aiuto concesso dall’Unione per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari a norma dell’articolo 102 di detto regolamento. Al fine di migliorare la gestione amministrativa e finanziaria del regime di distribuzione di latte nelle scuole, occorre chiarire talune disposizioni. |
(2) |
L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 657/2008 stabilisce che le domande di pagamento possono riguardare periodi compresi tra uno e sette mesi. È opportuno specificare che ciascun periodo deve ricadere in un singolo anno scolastico compreso tra il 1o agosto e il 31 luglio. |
(3) |
L’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 657/2008 stabilisce che i controlli in loco sono effettuati durante tutto il periodo dal 1o agosto al 31 luglio e vertono su un periodo costituito almeno dai dodici mesi precedenti. Al fine di aumentare l’efficacia dei controlli, l’intervallo di tempo per l’esecuzione degli stessi deve comprendere l’anno scolastico di riferimento dal 1o agosto al 31 luglio e i 12 mesi successivi, lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere in merito alla tempistica di controllo entro l’intervallo considerato. I controlli in loco devono tuttavia coprire almeno quattro mesi dell’anno scolastico di riferimento. Occorre inoltre fissare i termini per il completamento di tali controlli e delle relative relazioni. |
(4) |
In considerazione dei termini riguardanti i controlli in loco fissati nel presente regolamento, è necessario modificare i termini per la trasmissione delle informazioni stabiliti all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 657/2008. Occorre inoltre chiarire che le notifiche menzionate in tale articolo si riferiscono ai prodotti distribuiti nell’anno scolastico di riferimento compreso tra il 1o agosto e il 31 luglio. |
(5) |
Al fine di valutare la percentuale di bambini che partecipano al regime di distribuzione di latte nelle scuole, è opportuno fornire ulteriori informazioni, da trasmettere in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 657/2008. |
(6) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 657/2008. |
(7) |
Le nuove disposizioni devono essere applicabili a partire dall’inizio del nuovo anno scolastico, ossia dal 1o agosto 2013. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 657/2008 è così modificato:
1) |
all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Lo Stato membro determina la periodicità con cui devono essere presentate le domande di pagamento. Esse possono riguardare periodi compresi tra uno e sette mesi in un singolo anno scolastico tra il 1o agosto e il 31 luglio.»; |
2) |
l’articolo 15 è così modificato:
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3) |
l’articolo 17 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’anno scolastico dal 1o agosto 2013 al 31 luglio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 183 dell’11.7.2008, pag. 17.