7.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 756/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 657/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 102 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione (2) definisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativamente all’aiuto concesso dall’Unione per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari a norma dell’articolo 102 di detto regolamento. Al fine di migliorare la gestione amministrativa e finanziaria del regime di distribuzione di latte nelle scuole, occorre chiarire talune disposizioni.

(2)

L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 657/2008 stabilisce che le domande di pagamento possono riguardare periodi compresi tra uno e sette mesi. È opportuno specificare che ciascun periodo deve ricadere in un singolo anno scolastico compreso tra il 1o agosto e il 31 luglio.

(3)

L’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 657/2008 stabilisce che i controlli in loco sono effettuati durante tutto il periodo dal 1o agosto al 31 luglio e vertono su un periodo costituito almeno dai dodici mesi precedenti. Al fine di aumentare l’efficacia dei controlli, l’intervallo di tempo per l’esecuzione degli stessi deve comprendere l’anno scolastico di riferimento dal 1o agosto al 31 luglio e i 12 mesi successivi, lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere in merito alla tempistica di controllo entro l’intervallo considerato. I controlli in loco devono tuttavia coprire almeno quattro mesi dell’anno scolastico di riferimento. Occorre inoltre fissare i termini per il completamento di tali controlli e delle relative relazioni.

(4)

In considerazione dei termini riguardanti i controlli in loco fissati nel presente regolamento, è necessario modificare i termini per la trasmissione delle informazioni stabiliti all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 657/2008. Occorre inoltre chiarire che le notifiche menzionate in tale articolo si riferiscono ai prodotti distribuiti nell’anno scolastico di riferimento compreso tra il 1o agosto e il 31 luglio.

(5)

Al fine di valutare la percentuale di bambini che partecipano al regime di distribuzione di latte nelle scuole, è opportuno fornire ulteriori informazioni, da trasmettere in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 657/2008.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 657/2008.

(7)

Le nuove disposizioni devono essere applicabili a partire dall’inizio del nuovo anno scolastico, ossia dal 1o agosto 2013.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 657/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Lo Stato membro determina la periodicità con cui devono essere presentate le domande di pagamento. Esse possono riguardare periodi compresi tra uno e sette mesi in un singolo anno scolastico tra il 1o agosto e il 31 luglio.»;

2)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I controlli in loco sono effettuati durante l’anno scolastico di riferimento dal 1o agosto al 31 luglio (periodo N), durante i 12 mesi successivi (periodo N + 1) o in entrambi i periodi.

Essi vertono su almeno quattro mesi dell’anno scolastico cui si riferiscono (periodo N).

Ciascun controllo in loco si considera completato nel momento in cui è disponibile la relazione corrispondente di cui al paragrafo 8.»;

b)

al paragrafo 8 è aggiunto il seguente comma:

«Tutte le relazioni di controllo devono essere completate entro 12 mesi dalla fine dell’anno scolastico compreso tra il 1o agosto e il 31 luglio cui si riferiscono i rispettivi controlli in loco (periodo N + 1).»;

3)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni, relative ai prodotti distribuiti durante l’anno scolastico dal 1o agosto al 31 luglio conclusosi nel precedente anno solare, ripartite in base ai richiedenti, quali definiti all’articolo 6 del presente regolamento:»;

b)

al paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f)

il numero approssimativo di bambini regolarmente frequentanti di tutti gli istituti scolastici che partecipano al regime di distribuzione di latte;

g)

il numero approssimativo di bambini ammessi a fruire del regime di distribuzione di latte nelle scuole.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’anno scolastico dal 1o agosto 2013 al 31 luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 183 dell’11.7.2008, pag. 17.