6.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 753/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, primo comma, lettere k) e m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all’Unione europea.

(2)

La normativa vitivinicola applicabile in Croazia anteriormente all’adesione all’Unione non contiene disposizioni relative alle denominazioni d’origine protette, alle indicazioni geografiche protette e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli corrispondenti alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare a quelle previste dal regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (2). Per consentire agli operatori economici stabiliti in Croazia di continuare a commercializzare i prodotti elaborati a norma delle disposizioni applicabili in Croazia prima dell’adesione all’Unione, occorre concedere a tali operatori la possibilità di smaltire le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti nel rispetto delle norme applicabili anteriormente all’adesione.

(3)

In vista dell’adesione all’Unione europea il 1o luglio 2013, a norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, la Croazia ha chiesto che possano continuare a figurare sull’etichetta dei vini croati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta i nomi delle varietà di uve da vino «Alicante Bouschet», «Burgundac crni», «Burgundac sivi», «Burgundac bijeli», «Borgonja istarska» e «Frankovka», tradizionalmente utilizzati per la commercializzazione di vini prodotti sul suo territorio, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta nell’Unione. Da verifiche risulta opportuno che il nome della Croazia sia inserito, con effetto a partire dalla data dell’adesione, nell’allegato XV, parte A, del citato regolamento in relazione ai nomi di varietà di uve da vino oggetto della richiesta.

(4)

La Croazia ha chiesto inoltre che i nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi «Aglianico crni», «Nebbiolo», «Primitivo», «Rajnski rizling», «Radgonska ranina», «Sangiovese», «Stajerska belina», «Stajerka» e «Vermentino», che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all’elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta, possano figurare sull’etichetta di un prodotto croato a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. Da verifiche risulta opportuno che il nome della Croazia sia inserito, con effetto a partire dalla data dell’adesione, nell’allegato XV, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009 in relazione ai nomi di varietà di uve da vino oggetto della richiesta.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 607/2009.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 73 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   I vini prodotti in Croazia fino al 30 giugno 2013 incluso, conformi alle disposizioni applicabili in Croazia a tale data, possono essere ancora commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Tali prodotti possono essere etichettati a norma delle disposizioni applicabili in Croazia al 30 giugno 2013.»;

2)

l’allegato XV è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.


ALLEGATO

L’allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:

1)

la parte A è così modificata:

a)

alla riga 2, nella quarta colonna è aggiunto il nome «Croazia»;

b)

dopo la riga 14 è inserita la seguente riga 14 bis:

«14 bis

Bourgogne (FR)

Borgonja istarska

Croazia»

c)

dopo la riga 15 è inserita la seguente riga 15 bis:

«15 bis

Bourgogne (FR)

Burgundac bijeli

Croazia»

d)

la riga 16 è soppressa;

e)

alla riga 17, nella quarta colonna è aggiunto il nome «Croazia»;

f)

alla riga 39, nella quarta colonna è aggiunto il nome «Croazia»;

2)

la parte B è così modificata:

a)

dopo la riga 2 è inserita la seguente riga 2 bis:

«2 bis

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico crni

Croazia»

b)

alla riga 33, nella quarta colonna è aggiunto il nome «Croazia»;

c)

alla riga 37, nella quarta colonna è aggiunto il nome «Croazia»;

d)

alla riga 39, nella quarta colonna è aggiunto il nome «Croazia»;

e)

alla riga 45, nella quarta colonna è aggiunto il nome «Croazia»;

f)

alla riga 51, nella quarta colonna è aggiunto il nome «Croazia»;

g)

alla riga 52, nella quarta colonna è aggiunto il nome «Croazia»;

h)

dopo la riga 52 è inserita la seguente riga 52 bis:

«52 bis

Štajerska Slovenija (SV)

Štajerka

Croazia»

i)

alla riga 58, nella quarta colonna è aggiunto il nome «Croazia».