6.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 753/2013 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, primo comma, lettere k) e m), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all’Unione europea. |
(2) |
La normativa vitivinicola applicabile in Croazia anteriormente all’adesione all’Unione non contiene disposizioni relative alle denominazioni d’origine protette, alle indicazioni geografiche protette e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli corrispondenti alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare a quelle previste dal regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (2). Per consentire agli operatori economici stabiliti in Croazia di continuare a commercializzare i prodotti elaborati a norma delle disposizioni applicabili in Croazia prima dell’adesione all’Unione, occorre concedere a tali operatori la possibilità di smaltire le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti nel rispetto delle norme applicabili anteriormente all’adesione. |
(3) |
In vista dell’adesione all’Unione europea il 1o luglio 2013, a norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, la Croazia ha chiesto che possano continuare a figurare sull’etichetta dei vini croati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta i nomi delle varietà di uve da vino «Alicante Bouschet», «Burgundac crni», «Burgundac sivi», «Burgundac bijeli», «Borgonja istarska» e «Frankovka», tradizionalmente utilizzati per la commercializzazione di vini prodotti sul suo territorio, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta nell’Unione. Da verifiche risulta opportuno che il nome della Croazia sia inserito, con effetto a partire dalla data dell’adesione, nell’allegato XV, parte A, del citato regolamento in relazione ai nomi di varietà di uve da vino oggetto della richiesta. |
(4) |
La Croazia ha chiesto inoltre che i nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi «Aglianico crni», «Nebbiolo», «Primitivo», «Rajnski rizling», «Radgonska ranina», «Sangiovese», «Stajerska belina», «Stajerka» e «Vermentino», che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all’elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta, possano figurare sull’etichetta di un prodotto croato a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. Da verifiche risulta opportuno che il nome della Croazia sia inserito, con effetto a partire dalla data dell’adesione, nell’allegato XV, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009 in relazione ai nomi di varietà di uve da vino oggetto della richiesta. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 607/2009. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:
1) |
all’articolo 73 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. I vini prodotti in Croazia fino al 30 giugno 2013 incluso, conformi alle disposizioni applicabili in Croazia a tale data, possono essere ancora commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Tali prodotti possono essere etichettati a norma delle disposizioni applicabili in Croazia al 30 giugno 2013.»; |
2) |
l’allegato XV è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.
ALLEGATO
L’allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:
1) |
la parte A è così modificata:
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2) |
la parte B è così modificata:
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