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6.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 752/2013 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 octovicies e l’articolo 158 bis, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (2) stabiliscono i criteri di ammissibilità per le azioni di promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi inclusi nei programmi nazionali di sostegno e per la procedura di selezione di tali azioni. |
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(2) |
In considerazione della natura specifica della misura di promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi e alla luce dell’esperienza acquisita nel corso dell’esecuzione dei programmi nazionali di sostegno, è opportuno stabilire le norme per l’ammissibilità dei costi del personale e dei costi generali sostenuti dal beneficiario durante l’esecuzione di tali misure. |
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(3) |
L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 prevede disposizioni relative alla gestione finanziaria delle misure di investimento. Per agevolare la realizzazione di progetti di investimento nell’ambito dell’attuazione del periodo di programmazione 2014-2018, si ravvisa l’opportunità di innalzare i massimali previsti per il pagamento degli anticipi nel 2014 e nel 2015. Occorre applicare lo stesso approccio anche alla realizzazione dei progetti di investimento nell’ambito della fine del primo periodo di programmazione (2009-2013). Di conseguenza, i massimali previsti per il pagamento degli anticipi saranno innalzati anche per il 2013. |
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(4) |
È opportuno introdurre misure intese a garantire una sana gestione finanziaria e a migliorare il controllo dei finanziamenti dell’Unione erogati ai beneficiari nel quadro dei programmi nazionali di sostegno. In ragione del tempo necessario affinché gli Stati membri possano attuare queste misure, è necessario applicarle a partire dal 2014, tranne nei casi in cui gli Stati membri decidano di concedere maggiori anticipi nel 2013 fino ai massimali di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008. |
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(5) |
Il titolo III, capo II, sezione 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti per l’importazione di vini, succhi e mosti di uve nell’Unione, definendo, in particolare, l’obbligo di produrre un documento V I 1, redatto su un formulario V I 1 conforme al modello contenuto nell’allegato IX di detto regolamento, firmato da un funzionario di un organismo ufficiale e da un funzionario di un laboratorio riconosciuto, oppure un documento V I 1 cartaceo semplificato per i prodotti vitivinicoli importati nell’Unione. Tenendo conto dello sviluppo dei sistemi informatici in questo settore e al fine di facilitare il monitoraggio dei movimenti e dei controlli dei prodotti della vite, è opportuno autorizzare l’utilizzo di sistemi informatici e, di conseguenza, di documenti elettronici. L’utilizzazione di sistemi informatici, tuttavia, deve essere subordinata al rispetto di determinate condizioni e al riconoscimento, da parte dell’Unione, che il sistema di controlli stabiliti in un paese terzo offre sufficienti garanzie in merito alla natura, all’origine e alla tracciabilità dei prodotti vitivinicoli importati nell’Unione da tale paese terzo. È pertanto necessario stabilire le condizioni minime richieste per il riconoscimento ufficiale da parte dell’Unione dell’equivalenza tra il sistema di controlli applicato nel paese terzo in questione e il sistema in vigore nell’Unione. |
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(6) |
Per motivi di chiarezza, i paesi terzi che hanno istituito un sistema di controlli riconosciuto come equivalente dall’Unione devono essere inclusi in un elenco. |
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(7) |
In seguito all’esame della domanda presentata dalle autorità competenti del Cile di beneficiare della procedura semplificata di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 555/2008 e il riconoscimento da parte dell’Unione che il sistema adottato per i controlli nel settore vitivinicolo cileno offre garanzie speciali in merito al controllo e alla tracciabilità dei vini prodotti in Cile, si considerano attestati o bollettini di analisi, rilasciati dagli organismi e dai laboratori figuranti nell’elenco di cui all’articolo 48 di detto regolamento, i documenti V I 1 compilati dai produttori di vino del Cile che sono stati riconosciuti individualmente dalle autorità competenti e che sono stati soggetti al controllo di tali autorità. L’elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 43, paragrafo 2, all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 555/2008 e all’allegato XII deve essere completato di conseguenza. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 555/2008. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:
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1) |
al titolo II, capo II, sezione 1, è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Costi ammissibili 1. I costi del personale del beneficiario di cui all’articolo 4 sono considerati ammissibili se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all’attuazione o al monitoraggio dello specifico progetto di promozione finanziato, inclusa la valutazione. Essi comprendono i costi del personale assunto dal beneficiario specificatamente per il progetto di promozione e i costi corrispondenti alla quota delle ore lavorative prestate per il progetto di promozione da parte del personale permanente del beneficiario. Gli Stati membri considerano ammissibili esclusivamente i costi del personale per i quali i beneficiari forniscono documenti giustificativi che precisano il lavoro effettivamente eseguito in relazione allo specifico progetto di promozione finanziato. 2. I costi generali sostenuti dal beneficiario sono considerati ammissibili soltanto se:
Gli Stati membri possono decidere se tali costi generali sono ammissibili sulla base di un importo forfettario o dietro presentazione di documenti giustificativi. In quest’ultimo caso il calcolo di tali costi si basa su principi, norme e metodi contabili utilizzati nel paese del beneficiario.»; |
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2) |
all’articolo 19, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’importo dell’anticipo è limitato al 20 % dell’aiuto pubblico all’investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell’importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2013, 2014 o 2015, l’importo dell’anticipo può essere innalzato al 50 % dell’aiuto pubblico per tale investimento. Ai fini del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (*1) è obbligatorio spendere tutto l’importo anticipato nell’attuazione dell’operazione in questione entro due anni dalla data del pagamento. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).»;" |
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3) |
al titolo II, capo III, è inserito il seguente articolo 37 ter: «Articolo 37 ter Comunicazioni relative agli anticipi 1. Se gli anticipi sono concessi conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 7, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 24, paragrafo 3, i beneficiari sono tenuti a fornire annualmente agli organismi pagatori, per ciascun progetto, le seguenti informazioni:
Gli Stati membri definiscono nella normativa nazionale la data di trasmissione di queste informazioni affinché sia integrata nei corrispondenti conti annuali degli organismi pagatori a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 885/2006, entro il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai conti annuali del 2013, tranne nei casi in cui gli anticipi di importo pari o superiore al 20 % e pari o inferiore al 50 % dell’aiuto pubblico connesso agli investimenti sono concessi a norma dell’articolo 19, paragrafo 2. 3. Ai fini dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012, la prova del diritto definitivo all’attribuzione da produrre è costituita dall’ultimo rendiconto delle spese e dalla conferma del saldo di cui al paragrafo 1. In relazione agli anticipi di fondi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, l’ultimo rendiconto delle spese e la conferma del saldo di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere prodotti entro la fine del secondo esercizio finanziario che segue il pagamento.»; |
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4) |
nel titolo III, Capo II, è inserito il seguente articolo 45 bis: «Articolo 45 bis Documento elettronico 1. I documenti V I 1 redatti a norma degli articoli 43 e 45 possono essere sostituiti da un documento elettronico per l’importazione nell’Unione europea di prodotti vitivinicoli provenienti da paesi terzi che dispongono di un sistema di controlli riconosciuto dall’Unione equivalente a quello istituito per gli stessi prodotti dalla normativa unionale. Un sistema di controlli in un paese terzo può essere riconosciuto equivalente a quello istituito per gli stessi prodotti dall’Unione se soddisfa almeno le seguenti condizioni:
I paesi terzi che dispongono di un sistema di controlli riconosciuto dall’Unione come equivalente a norma del secondo comma sono elencati nell’allegato XII, parte C. 2. Il documento elettronico di cui al paragrafo 1 deve contenere almeno le informazioni necessarie alla redazione del documento V I 1. Un codice di riferimento amministrativo unico viene assegnato al documento elettronico da parte o sotto il controllo delle autorità competenti del paese terzo di esportazione. Questo codice è indicato nella documentazione commerciale necessaria per l’importazione nel territorio dell’Unione. 3. Su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione è consentito alle stesse l’accesso al documento elettronico o ai dati necessari per la redazione. I dati di cui al primo comma possono essere richiesti sotto forma di un documento cartaceo in cui le informazioni sono presentate come dati nello stesso modo in cui figurano nel documento elettronico.»; |
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5) |
l’allegato XII è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO XII
Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 43, paragrafo 2, all’articolo 45 e all’articolo 45 bis
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PARTE A |
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Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 43, paragrafo 2:
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PARTE B |
: |
Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 45:
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PARTE C |
: |
Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 45 bis:
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