31.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 740/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2013

concernente le deroghe alle norme di origine di cui all’allegato II dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, che si applicano nell’ambito di contingenti per taluni prodotti originari della Colombia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2012/735/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra («l’accordo»). In conformità della decisione 2012/735/UE, l’accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o agosto 2013.

(2)

L’allegato II dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, l’appendice 2A di detto allegato prevede deroghe alle norme di origine stabilite nello stesso allegato, nell’ambito di contingenti annui. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l’applicazione di queste deroghe alle importazioni dalla Colombia.

(3)

I contingenti che figurano nell’allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(4)

L’ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell’apposita prova d’origine, come disposto dall’accordo.

(5)

Considerato che l’accordo si applica a decorrere dal 1o agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme d’origine di cui all’allegato II, appendice 2A, dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, (di seguito «l’accordo»), si applicano nell’ambito dei contingenti stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all’articolo 1, i prodotti elencati nell’allegato sono accompagnati da una prova d’origine in conformità dell’allegato II dell’accordo.

Articolo 3

I contingenti elencati nell’allegato sono gestiti dalla Commissione secondo le disposizioni previste agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Colombia

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto l’ambito del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente annuale

(in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.7140

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

Dal 1o agosto al 31 luglio

15 000

09.7141

6108 22 00

Slip e mutandine per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali

Dal 1o agosto al 31 luglio

200

09.7142

6112 31

Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, a maglia, di fibre sintetiche

Dal 1o agosto al 31 luglio

25

09.7143

6112 41

Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche

Dal 1o agosto al 31 luglio

100

09.7144

6115 10

Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia

Dal 1o agosto al 31 luglio

25

09.7145

6115 21 00

Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia

Dal 1o agosto al 31 luglio

40

09.7146

6115 22 00

Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex, a maglia

Dal 1o agosto al 31 luglio

15

09.7147

6115 30

Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia

Dal 1o agosto al 31 luglio

25

09.7148

6115 96

Altri, di fibre sintetiche, a maglia

Dal 1o agosto al 31 luglio

175

09.7161

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

Dal 1o agosto al 31 luglio

20 000 numero di articoli

09.7162

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio

Dal 1o agosto al 31 luglio

50 000

09.7163

7325

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

Dal 1o agosto al 31 luglio

50 000