31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/32 |
REGOLAMENTO (UE) N. 738/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2013
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di taluni additivi nei surrogati di uova di pesce a base di alghe
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego. |
(2) |
Su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda, tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2). |
(3) |
Una domanda di autorizzazione per l’impiego di diversi additivi nei surrogati di prodotti ittici a base di alghe è stata presentata il 1o febbraio 2011 ed è stata resa disponibile agli Stati membri. |
(4) |
I surrogati di uova di pesce a base di alghe sono stati sviluppati a partire da estratti di alghe, pari a circa l’85 % del prodotto. Gli altri ingredienti includono acqua, spezie e additivi autorizzati. I surrogati di uova di pesce a base di alghe appartengono alla categoria di alimenti 04.2.4.1 «Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta», conformemente alla parte D dell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(5) |
Poiché questi prodotti non sono visivamente attraenti, è necessario l’uso di taluni coloranti alimentari. L’impiego di edulcoranti è necessario per correggere il sapore, per nascondere il gusto amaro e al contempo per evitare che l’uso di zuccheri limiti la stabilità microbiologica e la durata di conservazione di tali prodotti. Sono necessari additivi aggiuntivi come stabilizzanti e antiossidanti. |
(6) |
I surrogati di uova di pesce a base di alghe sono destinati principalmente a essere utilizzati come guarnizioni o decorazioni di pietanze, in alternativa alle uova di pesce. L’esposizione supplementare dovuta all’uso di tali additivi sarebbe quindi trascurabile rispetto al loro impiego in altri prodotti alimentari e non è tale da incidere sulla salute umana. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di taluni coloranti, edulcoranti, antiossidanti e stabilizzanti nei surrogati di uova di pesce. |
(7) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno ripercussioni sulla salute umana. Poiché l’autorizzazione all’impiego di curcumina (E 100), riboflavine (E 101), cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120), complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame (E 141), caramelli semplici (E 150a), carbone vegetale (E 153), caroteni (E 160a), estratto di paprica, capsantina, capsorubina (E 160c), acido beta-apo-8’-carotenale (C 30) (E 160e), rosso di barbabietola, betanina (E 162), antociani (E 163), biossido di titanio (E 171), ossidi e idrossidi di ferro (E 172), estratti di rosmarino (E 392), acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452) e saccarina e suoi sali Na, K e Ca (E 954) nei surrogati delle uova di pesce a base di alghe costituisce un aggiornamento di tale elenco che si ripercuote sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
ALLEGATO
Nella parte E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la categoria di alimenti 04.2.4.1 «Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta», è modificata come segue:
1) |
vengono inserite in ordine numerico le voci che seguono:
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2) |
dopo la nota a piè di pagina (34) è inserita la seguente nota a piè di pagina:
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