recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (2) a norma di tale direttiva, dispone che le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinate all'importazione o al transito nell'Unione europea devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi ai modelli di cui all'allegato XV del regolamento stesso.
(2)
In taluni modelli di certificati di cui all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 il veterinario ufficiale è tenuto a certificare il rispetto delle norme sul benessere degli animali di cui alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (3).
(3)
Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (4) ha abrogato e sostituito la direttiva 93/119/CE. Il regolamento (CE) n. 1099/2009 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
(4)
Per motivi di chiarezza è opportuno aggiornare le dichiarazioni in materia di benessere degli animali nei modelli di certificati sanitari di cui all'allegato XV, capo 3(D), capo 3(F), punto II.1.3, lettera b) iv) e capo 8, punto II.2.2, lettera b) iv), del regolamento (UE) n. 142/2011.
(5)
Per evitare perturbazioni negli scambi occorre autorizzare per un periodo transitorio l'uso dei certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) n. 142/2011 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(6)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 31 gennaio 2014, le partite di prodotti di origine animale accompagnate da certificati rilasciati anteriormente al 1o dicembre 2013 conformemente ai modelli di cui all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento possono continuare a essere introdotte nell'Unione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
L'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
1)
Il capo 3(D) è sostituito dal seguente:
“CAPO 3(D)
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia
Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1a), in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1b), in particolare dell'allegato XIII, capo II e dell'allegato XIV, capo II, e certifica che gli alimenti greggi per animali da compagnia o i sottoprodotti di origine animale di cui sopra:
II.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. sono stati ottenuti da sottoprodotti di origine animale:
a) derivati da carni che soddisfano le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai seguenti atti:
regolamento (UE) n. 206/2010 (3) della Commissione, purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano dai paesi terzi, dai loro territori o dalle parti di territori … (codice ISO per il paese o codici per i territori o loro parti) nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini e nei quali, durante lo stesso periodo, non sono state effettuate vaccinazioni (in quanto si tratti di specie suscettibili di contrarre tali malattie);
e/o regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano dai paesi terzi, dai loro territori o dalle parti di territori … (codice ISO per il paese o codici per i territori o loro parti), elencati in tale regolamento, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di malattia di Newcastle, né di influenza aviaria;
e/o regolamento (CE) n.119/2009 della Commissione (5), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano dai paesi terzi, dai loro territori o da parti di territori … (codice ISO per il paese o codici per i territori o loro parti), elencati in tale regolamento, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle e influenza aviaria e nei quali, durante lo stesso periodo, non sono state effettuate vaccinazioni (in quanto si tratti di specie suscettibili di contrarre tali malattie);
b) derivati da animali che nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui ai regolamenti citati alla lettera a); nonché
c) derivati da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio; oppure
d) nel caso di alimenti per animali da pelliccia, derivati da animali acquatici che soddisfano le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite nella decisione 2006/766/CE della Commissione (6), provengono da paesi o loro territori … (codice ISO) elencati nell'allegato II di detta decisione;
II.3.1. sono costituiti anche da:
a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali, e
b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa dell'Unione;
II.3.2. sono costituiti anche da:
(2) o [- sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un'azienda agricola ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]
(2) e/o [- sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali diversi dai ruminanti, macellati in un macello dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem nel rispetto della legislazione dell'Unione;]
(2) e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]
(2) e/o [- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]
(2) e/o [- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]
(2) e/o [- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
(2) e/o [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]
Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
(2) e/o [- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]
(2) e/o [- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:
i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;
ii) prodotti seguenti derivati da animali terrestri:
sottoprodotti dei centri di incubazione,
uova,
sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo,
iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]
(2) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]
(2) e/o [- animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g) del regolamento (CE) n. 1069/2009;]
II.4. sono stati ottenuti e preparati senza essere entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
II.5. sono stati confezionati in un imballaggio finale recante la dicitura «ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA - NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO» o «SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA - NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO» e poi in scatole/contenitori a tenuta stagna ed ufficialmente sigillati o in un imballaggio nuovo a tenuta stagna ed in scatole/contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura «ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA - NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO» o «SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA - NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO» ed il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione;
II.6. nel caso degli alimenti greggi per animali da compagnia:
a) sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e
b) sono stati esaminati, sulla base di almeno cinque campioni di ciascuna partita prelevati con campionamento casuale durante il magazzinaggio (prima della spedizione), e sono risultati soddisfare le seguenti condizioni (7):
Salmonella: assenza in 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0
Enterobatteriacee: n=5, c=2, m=10, M=5000 in 1 grammo;
II.7.
(2) o [il prodotto non contiene né è derivato dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) né contiene o è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; e gli animali da cui è derivato il prodotto non sono stati macellati previo stordimento mediante un'iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati con lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
(2) o [il prodotto non contiene né è derivato da materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile in base a una decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]
II.8. inoltre, per quanto riguarda le TSE:
(2) o [nel caso dei sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione dei ruminanti e contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina, gli ovini e caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o negli ultimi tre anni, senza interruzioni, in un'azienda non soggetta a misure ufficiali restrittive del movimento a causa della presenza sospetta di TSE e rispondente negli ultimi tre anni ai seguenti requisiti:
i) l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;
ii) non è stato diagnosticato nessun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001, o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:
tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e
tutti i caprini e ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;
iii) ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda esclusivamente ovini e caprini provenienti da aziende conformi ai requisiti di cui ai punti i) e ii).]
Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
(2) o [nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione dei ruminanti e contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina, e destinati ad uno Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione (9), gli ovini e i caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o negli ultimi sette anni, senza interruzioni, in un'azienda non soggetta a misure ufficiali restrittive del movimento a causa della presenza sospetta di TSE e rispondente negli ultimi sette anni ai seguenti requisiti:
i) l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;
ii) non è stato diagnosticato nessun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001, o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:
tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e
tutti i caprini e ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;
iii) ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda esclusivamente ovini e caprini provenienti da aziende conformi ai requisiti di cui ai punti i) e ii).]
Note
Parte I:
Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.
Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF d'ingresso nell'UE.
Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 05.11.
Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.25.: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.
Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.
Casella I.28.:
natura della merce: indicare alimenti greggi per animali da compagnia o sottoprodotti di origine animale.
Nel caso di materiali greggi per la fabbricazione di alimenti greggi per animali da compagnia indicare il nome scientifico della specie.
Nel caso di materiali greggi per la fabbricazione di alimenti per animali da pelliccia, scegliere tra: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata.
Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
(6) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.
(7) in cui:
n = numero di campioni da esaminare;
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; nonché
c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.
(8) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(9) GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.
Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.
Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale
Nome e cognome (in stampatello):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:”
Timbro:
2)
Il capo 3(F) è sostituito dal seguente:
“CAPO 3(F)
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale (3) destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i sottoprodotti di origine animale sopra descritti:
II.1.1. sono conformi alle condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.1.2. sono stati ottenuti nel territorio di: … (1c) da animali:
(2) o [a) rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione;]
(2) o [b) selvatici uccisi in tale territorio (1d);]
II.1.3. sono stati ottenuti da animali:
(2) o [a) provenienti da un'azienda:
i) nella quale non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti; tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie di tali malattie neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all'azienda interessata; nonché
ii) nella quale non vi sono stati casi/epidemie di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie di tale malattia neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all'azienda interessata; nonché
b) che:
i) non sono stati abbattuti per eradicare una epizoozia;
ii) sono rimasti nell'azienda d'origine per almeno 40 giorni prima dell'invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;
iii) nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; nonché
iv) nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio]
(2) o [a) selvatici catturati e uccisi in una zona:
i) nella quale, nel raggio di 25 km non vi sono stati casi/epidemie delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità nei 30 giorni precedenti, né di peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti; nonché
ii) la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente ad un paese o ad una parte di un paese non autorizzati ad esportare verso l'Unione europea tale materiale; nonché
b) i quali entro 12 ore dall'abbattimento sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, ad un centro di raccolta e, immediatamente dopo, ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina, oppure direttamente ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina;]
II.1.4. sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/epidemie delle pertinenti malattie di cui al punto II.1.3 durante i 30 giorni precedenti oppure, in caso di malattia, la preparazione di materie prime da esportare verso l'Unione europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
II.1.5. sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
II.1.6. sono stati confezionati in imballaggi nuovi a tenuta stagna e in contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura «MATERIE PRIME DESTINATE UNICAMENTE ALLA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA» ed il nome e l'indirizzo dello stabilimento UE di destinazione;
II.1.7. sono costituiti solo da:
(2) o [- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
(2) e/o [- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti idonei alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della legislazione dell'Unione:
i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione dell'Unione, ma che non mostravano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
ii) teste di pollame;
iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di animali diversi dai ruminanti;
iv) setole di suini;
v) piume;]
(2) e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]
(2) e/o [- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]
(2) e/o [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]
(2) e/o [- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]
(2) e/o [- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:
i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;
ii) prodotti seguenti derivati da animali terrestri:
sottoprodotti dei centri di incubazione,
uova,
sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo;
iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]
(2) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]
(2) e/o [- materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate a titolo della direttiva 96/22/CE, la cui importazione è consentita in applicazione dell'articolo 35, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]
II.1.8. sono stati surgelati nell’impianto d’origine o sono stati conservati conformemente alla normativa dell'UE in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione;
II.1.9. nel caso in cui si tratti di materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, la cui importazione è però consentita in conformità dell'articolo 35, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009:
a) sono state contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio dell'Unione, mediante una croce di carbone liquefatto o di carbonio attivato apposta su ciascun lato esterno di ciascun blocco congelato oppure, se le materie prime sono trasportate in pallet non divisi in singole partite durante il trasporto verso l'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di destinazione, su ogni lato esterno di ogni pallet, in modo che la marcatura copra almeno il 70% della lunghezza diagonale del blocco congelato e sia larga almeno 10 cm;
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
b) se si tratta di materie prime non congelate, esse sono state contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio dell'Unione, mediante applicazione di carbone liquefatto o in polvere in modo che il carbone sia chiaramente visibile sul materiale; nonché
c) ove i sottoprodotti di origine animale siano costituiti da materie prime trattate nel modo sopra indicato e da altre materie prime non trattate, tutte le materie prime sono state contrassegnate secondo quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b).
(2) (4) [II.2. Prescrizioni specifiche
(2) (5) II.2.1. I sottoprodotti di origine animale che costituiscono la presente partita provengono da animali che sono stati tenuti nel territorio indicato al punto II.1.2, nel quale i bovini domestici sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica ufficialmente controllati.
(2) (6) II.2.2. I sottoprodotti di origine animale della presente partita sono ottenuti soltanto da frattaglie rifilate di ruminanti domestici, maturate ad una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno tre ore o, nel caso di muscoli masseteri di bovini e di carni disossate di animali domestici, per almeno 24 ore.]
II.3.
(2) o [il prodotto non contiene né è derivato dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), né contiene o è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; e gli animali da cui è derivato il prodotto non sono stati macellati previo stordimento mediante un'iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati con lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
(2) o [il prodotto non contiene né è derivato da materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come avente un rischio di BSE trascurabile in base a una decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]
II.4. inoltre, per quanto riguarda le TSE:
(2) o [nel caso dei sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione dei ruminanti e contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina, gli ovini e caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi tre anni, senza interruzioni, in un'azienda non soggetta a misure ufficiali restrittive del movimento a causa della presenza sospetta di TSE e rispondente negli ultimi tre anni ai seguenti requisiti:
i) l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;
ii) non è stato diagnosticato nessun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001, o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:
tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e
tutti i caprini e ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;
iii) ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda esclusivamente ovini e caprini provenienti da aziende conformi ai requisiti di cui ai punti i) e ii).]
(2) o [nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione dei ruminanti e contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina, e destinati ad uno Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione (8), gli ovini e i caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi sette anni, senza interruzioni, in un'azienda non soggetta a misure ufficiali restrittive del movimento a causa della presenza sospetta di TSE e rispondente negli ultimi sette anni ai seguenti requisiti:
i) l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;
ii) non è stato diagnosticato nessun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001, o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:
tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e
tutti i caprini e ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;
iii) ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda esclusivamente ovini e caprini provenienti da aziende conformi ai requisiti di cui ai punti i) e ii).]
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
Note
Parte I:
Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.
Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
Casella I.19.: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.91 o 05.11.99.
Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.25.: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.
Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.
Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto.
Parte II
(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.
(1c) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati nei seguenti testi:
allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;
allegato del regolamento (CE) n. 798/2008,
allegato del regolamento (CE) n. 119/2009.
Va inoltre inserito il codice ISO di regionalizzazione di cui al presente allegato (se pertinente e per le specie interessate).
(1d) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione verso l'Unione europea di carni di selvaggina delle stesse specie animali destinate al consumo umano.
(2) Cancellare le voci non pertinenti.
(3) Esclusi sangue greggio, latte crudo, pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume (per l’importazione di questi prodotti si vedano i pertinenti certificati specifici).
(4) Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate verso l'Unione europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici destinate al consumo umano. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente all'allegato I, sezione IV, capo 1, parte B 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
(5) Soltanto per certi paesi sudamericani.
(6) Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani.
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.
Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale
Nome e cognome (in stampatello):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:”
Timbro:
3)
Il capo 8 è sostituito dal seguente:
“CAPO 8
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali (2)
Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali (2)
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1b), in particolare dell’allegato XIV, capo II, e certifica che i sottoprodotti di origine animale sopra descritti:
(2) II.1. sono campioni commerciali costituiti da sottoprodotti di origine animale destinati a studi o analisi particolari di cui alla definizione n. 39 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, recanti l'etichetta «CAMPIONE COMMERCIALE NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO»; oppure
(2) II.2. sono conformi alle condizioni di polizia sanitaria di seguito indicate;
II.2.1. sono stati:
(2) o [a) ottenuti da materiali importati da un paese terzo, un suo territorio o una sua parte … (3) autorizzati ad esportare nell'UE carni fresche della specie;]
(2) e/o [b) ottenuti nel paese esportatore, in un suo territorio o in una sua parte … (3) da animali
alternativamente
i) che sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi prima della macellazione in tale territorio o in una regione autorizzati a esportare nell'UE carni fresche delle specie; e/o
ii) selvatici uccisi in tale territorio (4);]
(2) e/o [c) derivati da uova, latte, roditori, lagomorfi o animali acquatici o terrestri o invertebrati acquatici;]
II.2.2. (2) nel caso di materiali non derivati da uova, latte, roditori, lagomorfi o animali acquatici o terrestri o invertebrati acquatici, i materiali sono stati ottenuti da animali
(2) o [a) provenienti da un'azienda:
i) nella quale non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti; tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie di tali malattie neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all'azienda interessata; nonché
ii) nella quale non vi sono stati casi/epidemie di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie di tale malattia neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all'azienda interessata; nonché
b) che:
i) sono stati abbattuti per eradicare una epizoozia;
ii) sono rimasti nell'azienda d'origine per almeno 40 giorni prima dell'invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;
iii) nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; nonché
iv) nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio]
(2) o [a) selvatici catturati e uccisi in una zona:
i) nella quale, nel raggio di 25 km non vi sono stati casi/epidemie delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità nei 30 giorni precedenti, né di peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti; nonché
ii) la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente ad un paese o ad una parte di un paese non autorizzati ad esportare verso l'Unione europea tale materiale; nonché
b) i quali nelle 12 ore successive all'abbattimento sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, ad un centro di raccolta e, immediatamente dopo, ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina, oppure direttamente ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina;]
Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali (2)
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II.2.3. (2) nel caso di materiali non derivati da invertebrati o pesci pescati in libertà, i materiali sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/epidemie delle pertinenti malattie di cui al punto II.2.2 durante i 30 giorni precedenti oppure, in caso di malattia, la preparazione di materie prime da esportare verso l'Unione europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
II.2.4. sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
II.2.5. sono stati imballati in imballaggi nuovi a tenuta stagna o in imballaggi puliti e disinfettati prima dell'uso oppure, nel caso di partite non spedite in colli postali, in contenitori sigillati dall'autorità competente, recanti l'etichetta «SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI UNICAMENTE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI PER USI ESTERNI ALLA CATENA DEI MANGIMI» nonché il nome e l'indirizzo dello stabilimento UE di destinazione;
II.2.6. sono costituiti solo da:
(2) o [- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]
(2) e/o [- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti idonei alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisa per il consumo umano nel rispetto della legislazione dell'Unione:
i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione dell'Unione, ma che non mostravano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
ii) teste di pollame;
iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;
iv) setole di suini;
v) piume;]
(2) e/o [- sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un'azienda agricola ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]
(2) e/o [- sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali diversi dai ruminanti, macellati in un macello dopo essere stati ritenuti idonei alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem nel rispetto della legislazione dell'Unione;]
(2) e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]
(2) e/o [- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]
(2) e/o [- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]
(2) e/o [- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
(2) e/o [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]
(2) e/o [- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]
Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali (2)
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
(2) e/o [- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:
i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;
ii) prodotti seguenti derivati da animali terrestri:
sottoprodotti dei centri di incubazione;
uova;
sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo;
iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]
(2) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]
(2) e/o [- animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]
(2) e/o [- pellicce provenienti da animali morti che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
II.2.7. sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa dell'UE in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione.
(2) (5) [II.2.8. Prescrizioni specifiche
(2) (6) II.2.8.1. I sottoprodotti di origine animale che costituiscono la presente partita provengono da animali che sono stati ottenuti nel territorio indicato sub II.2.1, nel quale i bovini domestici sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica ufficialmente controllati.
(2) (7) II.2.8.2. I sottoprodotti di origine animale della presente partita sono stati ottenuti da frattaglie o da carni disossate.]
II.2.9.
(2) o [il prodotto non contiene né è derivato dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) né contiene o è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; e gli animali da cui è derivato il prodotto non sono stati macellati previo stordimento mediante un'iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati con lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
(2) o [il prodotto non contiene né è derivato da materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli ricavati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile in base a una decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]
II.2.10. inoltre, per quanto riguarda le TSE:
(2) o [nel caso dei sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione dei ruminanti e contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina, gli ovini e caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o negli ultimi tre anni, senza interruzioni, in un'azienda non soggetta a misure ufficiali restrittive del movimento a causa della presenza sospetta di TSE e rispondente negli ultimi tre anni ai seguenti requisiti:
i) l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;
ii) non è stato diagnosticato nessun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001, o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:
tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e
tutti i caprini e ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;
iii) ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda esclusivamente ovini e caprini provenienti da aziende conformi ai requisiti di cui ai punti i) e ii).]
Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali (2)
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
(2) o [nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione dei ruminanti e contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina, e destinati ad uno Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione (9),gli ovini e i caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o negli ultimi sette anni, senza interruzioni, in un'azienda non soggetta a misure ufficiali restrittive del movimento a causa della presenza sospetta di TSE e rispondente negli ultimi sette anni ai seguenti requisiti:
i) l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;
ii) non è stato diagnosticato nessun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001, o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:
tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e
tutti i caprini e ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;
iii) ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda esclusivamente ovini e caprini provenienti da aziende conformi ai requisiti di cui ai punti i) e ii).]
Note
Parte I:
Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.
Casella I.11.: per le partite destinate a studi o analisi tecnologici particolari: indicare unicamente il nome e l'indirizzo dello stabilimento.
Caselle I.11 e I.12: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.
Casella I.12.: luogo di destinazione: la casella va compilata:
per i prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi: solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali;
per i prodotti destinati a studi o analisi tecnologici particolari: l'impianto UE indicato nell'autorizzazione dell'autorità competente.
Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF d'ingresso nell'UE.
Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 05.11.91; 05.11.99 o 30.01.
Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.25.: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.
Casella I.25.: ai fini del presente certificato, «uso tecnico» comprende anche l'uso quale campione commerciale.
Caselle I.26 e I.27: eccetto per i campioni commerciali, che non sono inviati in transito, compilare a seconda che si tratti di un certificato per transito o per importazione.
Casella I.28.:
per i prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi: impianto di fabbricazione: indicare il numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto;
per i prodotti destinati a studi e analisi tecnologici particolari: l'impianto UE indicato nell'autorizzazione dell'autorità competente.
Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali (2)
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
Parte II
(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.
(2) Cancellare le voci non pertinenti.
(3) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati nei seguenti testi:
allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;
allegato del regolamento (CE) n. 798/2008,
allegato del regolamento (CE) n. 119/2009.
Va inoltre inserito il codice ISO dei territori e loro parti di cui ai regolamenti citati nella presente nota (se pertinente e per le specie interessate).
(4) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione verso l'Unione europea di carni di selvaggina delle stesse specie animali destinate al consumo umano.
(5) Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate verso l’Unione europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici destinate al consumo umano. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente all'allegato I, sezione IV, capo 1, parte B 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(6) Soltanto per certi paesi sudamericani.
(7) Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani.
(8) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(9) GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.
Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.
Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.