23.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 698/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2013
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(2) |
La sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2009 nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 («Swiss Caps») ha introdotto un nuovo paradigma per la classificazione dei «complementi alimentari». |
(3) |
Per un verso, il punto 29 della sentenza suddetta afferma che «la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto». Per altro verso, il punto 32 afferma che la presentazione in capsule è «un elemento determinante che rivela la loro funzione di complemento alimentare, poiché determina il dosaggio delle preparazioni alimentari, il loro modo di assorbimento e il luogo in cui esse dovrebbero entrare in azione». |
(4) |
Di conseguenza, conformemente alla sentenza della Corte, i prodotti, che vengono utilizzati come complementi alimentari per conservare la salute o il benessere e che sono presentati in capsule, sono classificati alla voce 2106 come «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove». |
(5) |
Tuttavia, potrebbero verificarsi problemi di classificazione tariffaria rispetto a prodotti con la stessa composizione e lo stesso scopo, contenenti una determinata dose, ma presentati in compresse, pastiglie o pillole. |
(6) |
Pertanto, al fine di garantire un’interpretazione coerente della nomenclatura combinata, la classificazione delle preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, destinate ad essere utilizzate come complementi alimentari, deve tener conto dei criteri elaborati nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 («Swiss Caps»). |
(7) |
Occorre quindi inserire una nuova nota complementare nel capitolo 21 della nomenclatura combinata per garantire un’interpretazione uniforme in tutto il territorio dell’Unione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capitolo 21 della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 5:
«5. |
Altre preparazioni alimentari presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come complementi alimentari, sono classificate alla voce 2106 , se non nominate o comprese altrove.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione