23.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/22


REGOLAMENTO (UE) N. 696/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), attua le misure previste dalla posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (2), che è stata successivamente abrogata e sostituita dalla decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (3).

(2)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (4), che rinnova le misure esistenti e attua la risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU»).

(3)

Le misure restrittive comprendono un divieto di fornire formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza tecnica in relazione a prodotti vietati ed è necessario estendere la portata di tale divieto per includere altri servizi prestati da intermediari.

(4)

È vietata la prestazione di servizi finanziari a persone ed entità supplementari, segnatamente quelle che agiscono per conto o sotto la direzione delle persone ed entità designate, o delle entità che esse possiedono o controllano, e a tal fine occorre aggiungere un ulteriore criterio di inserimento nell’elenco del regolamento (CE) n. 329/2007.

(5)

Occorre vietare l’apertura di nuovi conti di corrispondenza con banche nella Repubblica popolare democratica di Corea («Corea del Nord») e il mantenimento di conti di corrispondenza con banche nella Corea del Nord se sussistono fondati motivi di ritenere che ciò potrebbe contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici o ad altre attività vietate. Occorre inoltre vietare agli enti finanziari degli Stati membri di aprire conti bancari nella Corea del Nord.

(6)

Occorre ispezionare i carichi provenienti dalla Corea del Nord, diretti in tale paese o per i quali la Corea del Nord o suoi cittadini, o persone e entità che agiscono per loro conto, abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore, se sussistono fondati motivi di ritenere che i carichi contengano prodotti vietati. È opportuno di conseguenza introdurre l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo e della partenza. Se una nave rifiuta un’ispezione le dovrebbe essere vietato l’ingresso.

(7)

Occorre vietare a qualsiasi aeromobile di decollare, atterrare o sorvolare il territorio dell’Unione se sussistono fondati motivi di ritenere che l’aeromobile contenga prodotti vietati.

(8)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compresi i software, che costituiscono beni o tecnologie a duplice uso ai sensi della definizione di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (5), soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a qualunque persona, entità od organismo della Corea del Nord, o per un uso in tale paese, conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 329/2007.

(9)

L’allegato I bis elenca altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, parimenti soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione. Spetta all’Unione adottare le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti da includere in tale allegato.

(10)

È opportuno modificare l’elenco dei prodotti di cui all’allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007 per aggiungere l’elenco dei prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento.

(11)

Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 1, è aggiunto il seguente punto:

«9.   “servizi di intermediazione”:

i)

la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o

ii)

la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;»

2)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per un uso in tale paese;»

3)

l’articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

1.   Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o la fornitura, la vendita, il trasferimento, l’esportazione o l’importazione dei quali sono vietati dal presente regolamento, e in aggiunta all’obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell’arrivo e della partenza di cui alle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.

2.   Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni in dogana, a seconda dei casi.

3.   Se sussistono fondati motivi di ritenere che una nave possa contenere prodotti vietati dal presente regolamento, è vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell’Unione a:

a)

qualsiasi nave che abbia rifiutato un’ispezione dopo che tale ispezione è stata autorizzata dal suo Stato di bandiera; o

b)

qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord che abbia rifiutato un’ispezione.

4.   I divieti di cui al paragrafo 3 non limitano l’accesso ai porti in situazioni di emergenza.

5.   I divieti di cui al paragrafo 3 non limitano l’accesso ai porti quando si richieda tale accesso ai fini dell’ispezione.

6.   I divieti di cui al paragrafo 3 non limitano l’accesso di alcuna nave battente bandiera di uno Stato membro ai porti del suo Stato di bandiera.

7.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il paragrafo 3.

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 ter

La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della Corea del Nord è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell’arrivo e della partenza di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione dei quali sono vietati a norma del presente regolamento, salvo che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.

Articolo 3 quater

1.   Ad eccezione dei casi vietati dal paragrafo 8 della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dei paragrafi 9, 10 e 23 della risoluzione 1874 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del paragrafo 9 della risoluzione 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dei paragrafi 7 e 20 della risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dalle pertinenti misure a norma delle successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le autorità competenti possono autorizzare, nei termini e alle condizioni che ritengono appropriate, le transazioni relative ai beni e alle tecnologie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento o l’assistenza o i servizi di intermediazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, a condizione che i beni e le tecnologie, l’assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.

2.   Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.»;

5)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se si ritiene necessaria, in un caso specifico, una deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), chi vende, fornisce, trasferisce, esporta o presta un servizio può presentare una richiesta debitamente motivata alle autorità competenti dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell’allegato II. Se ritiene che la deroga sia giustificata, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta presenta una richiesta di approvazione specifica al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell’allegato III, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari o a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.»;

6)

l’articolo 5 bis, paragrafo 1 è così modificato:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

aprire un nuovo conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o presso qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

b)

aprire un nuovo conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;»

b)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«c)

aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella Corea del Nord;

d)

costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

e)

mantenere un conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2, se sussistono fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni disponibili, che questo potrebbe contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o ad altre attività vietate dal presente regolamento o dalla decisione 2013/183/PESC.»;

7)

all’articolo 6, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell’allegato IV o a questi appartenenti. L’allegato IV comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal Comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del paragrafo 8 della risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell’allegato V o a questi appartenenti. L’allegato V comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati nell’allegato IV che, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2013/183/PESC, sono stati riconosciuti dal Consiglio:

a)

responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o come persone, entità o organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;

b)

responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell’Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell’Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, o le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o

c)

coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L’allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

2 bis.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità o organismi di cui all’allegato V bis o a questi appartenenti. L’allegato V bis comprende le persone, le entità o gli organismi non contemplati dall’allegato IV o V che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi elencati nell’allegato IV o V o le persone che aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni del presente regolamento o della decisione 2013/183/PESC.

L’allegato V bis è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

3.   Gli allegati IV, V e V bis riportano, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell’elenco sufficienti ad identificare le persone in questione.

Tali informazioni possono comprendere:

a)

cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

b)

data e luogo di nascita;

c)

nazionalità;

d)

numero del passaporto e della carta d’identità;

e)

codice fiscale e numero di previdenza sociale;

f)

sesso;

g)

indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui la persona si trova;

h)

funzione o professione;

i)

data di designazione.

Gli allegati IV, V e V bis indicano altresì i motivi dell’inserimento nell’elenco, ad esempio la funzione.

Gli allegati IV, V e V bis possono inoltre contenere gli elementi che permettono l’identificazione, di cui al presente paragrafo, relativi a familiari delle persone che figurano nell’elenco, a condizione che tali informazioni siano necessarie, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l’identità della persona fisica in questione figurante nell’elenco.

4.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato IV, V e V bis o utilizzato a loro beneficio.»;

8)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato IV, V o V bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

d)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il Comitato per le sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il Comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2.   In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

a)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al Comitato per le sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata; e

b)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato V o V bis, lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.»;

9)

all’articolo 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato IV, V o V bis

10)

all’articolo 11 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nel quadro delle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2 e per evitare che tali attività contribuiscano ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o per impedire altre attività vietate dal presente regolamento o dalla decisione 2013/183/PESC, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell’ambito d’applicazione dell’articolo 16:

a)

esercitano una vigilanza costante sull’attività contabile, in particolare per mezzo di programmi di adeguata verifica della clientela e conformemente agli obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato e del finanziamento del terrorismo;

b)

impongono che siano completati tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se tali informazioni non sono fornite;

c)

conservano tutte le registrazioni delle transazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;

d)

qualora sospettino o abbiano fondati motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l’unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell’allegato II, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 1, o l’articolo 6. L’UIF, o l’altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l’analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L’UIF, o l’altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l’analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.»;

11)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 ter

1.   Se sussistono fondati motivi di ritenere che un aeromobile possa contenere prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell’articolo 2, 4 o 4 bis, a tale aeromobile è vietato:

a)

sorvolare il territorio dell’Unione; o

b)

decollare dal territorio dell’Unione o atterrare nel territorio dell’Unione.

2.   Il paragrafo 1 non impedisce agli aeromobili di effettuare un atterraggio di emergenza.

3.   Il paragrafo 1 non impedisce agli aeromobili immatricolati in uno Stato membro di effettuare un atterraggio a scopo di ispezione di prodotti vietati.

4.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il paragrafo 1.»;

12)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 quater

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le misure di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.»;

13)

l’allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente al testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.

L’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato V bis del regolamento (CE) n. 329/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

(2)  GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.

(3)  GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.

(4)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.

(5)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.»;


ALLEGATO I

L’allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

dopo la voce I.A1.024 sono inserite le seguenti voci:

«I.A1.025

Leghe di titanio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202.

1C002

 

 

1C202

I.A1.026

Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234.

1C011

 

 

1C111

 

 

1C234

I.A1.027

Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell’elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2 % di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm3 e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s.

1C239»;

la voce I.A2.002 è sostituita dalla seguente:

«I.A2.002

Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l’asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali “compositi”, e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il “controllo numerico”, aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.

2B001

 

 

2B201»;

dopo la voce I.A6.012 è inserita la seguente voce:

«I.A6.013

Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205.

6A005

 

 

6A205».


ALLEGATO II

«ALLEGATO V bis

ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 BIS »