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20.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 693/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2013
relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2013 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. |
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(2) |
Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2013 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. |
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(3) |
Le domande di diritti di importazione relative al gruppo 5A, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2013 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013 relativamente ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
2. Alle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013 relativamente al gruppo 5A, si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
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Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2013 al 31.12.2013 (%) |
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1 |
09.4211 |
0,533575 |
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4A |
09.4214 |
0,824203 |
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09.4251 |
1,170672 |
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09.4252 |
4,941327 |
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6A |
09.4216 |
0,553315 |
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09.4260 |
2,617807 |
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Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2013 al 31.12.2013 (%) |
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5A |
09.4215 |
0,707568 |
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09.4254 |
0,947779 |
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09.4255 |
10,752722 |