18.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/2


REGOLAMENTO (UE) N. 678/2013 DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Lettonia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 140, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), prevede la sostituzione con l’euro delle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell’Unione economica e monetaria.

(2)

Conformemente all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003, la Lettonia è uno Stato membro con deroga secondo la definizione di cui all’articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(3)

A norma della decisione 2013/387/UE del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa all’adozione dell’euro da parte della Lettonia il 1o gennaio 2014 (2), la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga a favore della Lettonia deve essere abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(4)

Per l’introduzione dell’euro in Lettonia occorre estendere alla Lettonia le vigenti disposizioni sull’introduzione dell’euro stabilite nel regolamento (CE) n. 974/98.

(5)

Il piano di passaggio all’euro della Lettonia specifica che le banconote e le monete in euro dovrebbero avere corso legale in detto Stato membro il giorno dell’introduzione dell’euro come moneta nazionale. Pertanto, la data di adozione dell’euro e di sostituzione del denaro liquido dovrebbe essere il 1o gennaio 2014. Il periodo di «abbandono graduale» non dovrebbe applicarsi.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (CE) n. 974/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato inserendo la seguente riga nella tabella tra le voci relative a Cipro e al Lussemburgo:

«Lettonia

1o gennaio 2014

1o gennaio 2014

No».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)   GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

(2)  Cfr. pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.