13.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 665/2013 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2013
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2010/30/CE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all’etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità. |
(2) |
Il consumo di energia elettrica degli aspirapolvere rappresenta una parte considerevole della domanda globale di energia elettrica nell’Unione. È possibile ridurre in misura considerevole il consumo energetico degli aspirapolvere. |
(3) |
Gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere industriali e a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni presentano caratteristiche particolari e pertanto è opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento. |
(4) |
Occorre che le informazioni riportate sull’etichetta siano ottenute mediante procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (2). |
(5) |
Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi dell’etichetta relativa agli aspirapolvere. |
(6) |
Oltre a ciò, il presente regolamento deve indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto allegati agli aspirapolvere. |
(7) |
Il presente regolamento deve indicare inoltre i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali degli aspirapolvere. |
(8) |
È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento fissa i requisiti di etichettatura e fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli aspirapolvere alimentati dalla rete elettrica, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido.
2. Il presente regolamento non si applica:
(a) |
agli aspiraliquidi, agli aspirapolvere aspiraliquidi, agli aspirapolvere a batteria, ai robot aspirapolvere, agli aspirapolvere industriali o agli aspirapolvere centralizzati; |
(b) |
alle lucidatrici per pavimenti; |
(c) |
agli aspiratori per esterni. |
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/EU, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. |
“aspirapolvere”, un apparecchio che elimina lo sporco da una superficie che viene pulita per mezzo di un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio; |
2. |
“aspirapolvere ibrido”, un aspirapolvere che può essere alimentato sia dalla rete elettrica, sia da batterie; |
3. |
“aspiraliquidi”, un aspirapolvere che rimuove materiale secco e/o umido (sporco) da una superficie tramite l’applicazione di detergenti a base di acqua o di vapore sulla superficie da pulire e la loro eliminazione, insieme allo sporco, mediante un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio, compresi i tipi comunemente denominati aspiratori a iniezione-estrazione; |
4. |
“aspirapolvere aspiraliquidi”, un aspirapolvere avente la funzione di eliminare un volume superiore a 2,5 litri di liquido, in combinazione con la funzionalità di un aspirapolvere a secco; |
5. |
“aspirapolvere a secco”, un aspirapolvere inteso ad eliminare principalmente lo sporco secco (polvere, fibre, filamenti), compresi i tipi muniti di una bocchetta attiva a batteria; |
6. |
“bocchetta attiva a batteria”, una testa di aspirazione munita di un dispositivo di agitazione alimentato da batterie che facilita l’eliminazione dello sporco; |
7. |
“aspirapolvere a batteria”, un aspirapolvere alimentato unicamente da batterie; |
8. |
“robot aspirapolvere”, un aspirapolvere alimentato a batteria che è in grado di funzionare senza intervento umano entro un perimetro definito, costituito da una parte mobile e da una base di connessione e/o da altri accessori per facilitare il suo funzionamento; |
9. |
“aspirapolvere industriale”, un aspirapolvere progettato per far parte di un processo di produzione, per la rimozione di materiali pericolosi, di polveri pesanti in edifici, fonderie, industrie minerarie o alimentari, parte di un macchinario o strumento industriale e/o un aspirapolvere commerciale con una testa di larghezza superiore a 0,50 m; |
10. |
“aspirapolvere commerciale”, un aspirapolvere per la pulizia di ambienti professionali destinato ad essere utilizzato da utenti non esperti, dal personale o dalle aziende addette alla pulizia, in uffici, negozi, ospedali, hotel, dichiarato tale dal fabbricante nella dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
11. |
“aspirapolvere centralizzata”, un aspirapolvere con un generatore di depressione e tubi di connessione fissi (non amovibili), situati in posizioni fisse nell’edificio; |
12. |
“lucidatrice per pavimenti”, un apparecchio elettrico destinato a proteggere, uniformare e/o rendere brillanti taluni tipi di pavimento, di solito utilizzata in combinazione con altri agenti di lucidatura da strofinare sul pavimento mediante l’apparecchio stesso e comunemente dotata anche della funzionalità ausiliaria di aspirapolvere; |
13. |
“aspiratore per esterni”, un apparecchio destinato all’uso all’aperto per la raccolta di rifiuti quali l’erba tagliata e le foglie in un collettore mediante un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio e che può contenere un dispositivo di frantumazione e può anche essere in grado di funzionare come un soffiatore; |
14. |
“aspirapolvere alimentato da una batteria di grande capacità”, un aspirapolvere a batteria che, se completamente carico, può pulire 15 m2 di superficie con due passaggi doppi su ciascuna parte del pavimento senza ricarica; |
15. |
“aspirapolvere con filtro ad acqua”, un aspirapolvere che utilizza oltre mezzo litro d’acqua come filtro principale, in cui l’aria di aspirazione passa attraverso l’acqua che cattura il materiale secco eliminato; |
16. |
“aspirapolvere domestico”, un aspirapolvere destinato ad essere utilizzato in ambienti domestici, dichiarato dal fabbricante come tale nella dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
17. |
“aspirapolvere per uso generale”, un aspirapolvere dotato di una bocchetta fissa o almeno di una bocchetta amovibile, progettata per la pulizia di tappeti e pavimenti duri, o munito di almeno una bocchetta amovibile progettata appositamente per la pulizia di tappeti e almeno una bocchetta amovibile progettata appositamente per la pulizia di pavimenti duri; |
18. |
“aspirapolvere per pavimenti duri”, un aspirapolvere munito di una bocchetta fissa progettato appositamente per la pulizia di pavimenti duri, o munito unicamente di una o più bocchette amovibili progettate appositamente per la pulizia di pavimenti duri; |
19. |
“aspirapolvere per tappeti”, un aspirapolvere munito di una bocchetta fissa progettata appositamente per la pulizia di tappeti, o munito unicamente di una o più bocchette amovibili progettate appositamente per la pulizia di tappeti; |
20. |
“aspirapolvere equivalente”, un modello di aspirapolvere immesso sul mercato con potenza di ingresso, consumo annuo di energia, capacità di cattura della polvere su tappeti e pavimenti duri, (ri)emissione di polvere, livello di potenza acustica, durabilità dei tubi e durata di vita del motore equivalenti ad un altro modello di aspirapolvere immesso sul mercato con un codice commerciale diverso dallo stesso fabbricante. |
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori e calendario
1. I fornitori provvedono affinché a decorrere dal 1o settembre 2014:
(a) |
ogni aspirapolvere sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato II; |
(b) |
sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato III; |
(c) |
il fascicolo tecnico, di cui all’allegato IV, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta; |
(d) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
(e) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
2. Il formato dell’etichetta riportato nell’allegato II si applica secondo il seguente calendario:
(a) |
per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1o settembre 2014 le etichette sono conformi all’etichetta 1 riportata nell’allegato II; |
(b) |
per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1o settembre 2017 le etichette sono conformi all’etichetta 2 riportata nell’allegato II. |
Articolo 4
Responsabilità dei rivenditori
I rivenditori provvedono affinché a decorrere dal 1o settembre 2014:
(a) |
presso il punto vendita, qualunque modello riporta l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, fissata o appesa all’esterno dell’apparecchio in modo che sia chiaramente visibile; |
(b) |
gli aspirapolvere offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato IV del presente regolamento; |
(c) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
(d) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
Articolo 5
Metodi di misurazione
Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite all’allegato VI.
Articolo 6
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, delle classi di efficacia pulente, della classe di (ri)emissione di polvere, del consumo annuo di energia e del livello di potenza acustica conformemente alla procedura stabilita nell’allegato VII.
Articolo 7
Revisione
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ammesse ai fini della verifica, di cui all’allegato VII, sull’eventualità di includere gli aspirapolvere alimentati da batteria di grande capacità nel campo di applicazione del regolamento e sulla fattibilità dell’utilizzo di metodi di misurazione che impiegano un contenitore per la raccolta della polvere parzialmente riempito anziché vuoto per il calcolo del consumo annuo di energia, e dell’aspirazione e (ri)emissione di polveri.
Articolo 8
Disposizione transitoria
Il presente regolamento si applica agli aspirapolvere con filtro ad acqua a decorrere dal 1o settembre 2017.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(3) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
(4) GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.
ALLEGATO I
Classi di efficienza energetica, efficienza pulente e (ri)emissione di polveri
1. Classi di efficienza energetica
La classe di efficienza energetica di un aspirapolvere è determinata in base al suo indice di consumo energetico annuo definito nella tabella 1. Il consumo energetico annuo di un aspirapolvere è determinato in conformità all’allegato VI.
Tabella 1
Classi di efficienza energetica
Classe di efficienza energetica |
Consumo energetico annuo (AE) [kWh/anno] |
|
Etichetta 1 |
Etichetta 2 |
|
A+++ |
n/a |
AE ≤ 10,0 |
A++ |
n/a |
10,0 < AE ≤ 16,0 |
A+ |
n/a |
16,0 < AE ≤ 22,0 |
A |
AE ≤ 28,0 |
22,0 < AE ≤ 28,0 |
B |
28,0 < AE ≤ 34,0 |
28,0 < AE ≤ 34,0 |
C |
34,0 < AE ≤ 40,0 |
34,0 < AE ≤ 40,0 |
D |
40,0 < AE ≤ 46,0 |
AE > 40,0 |
E |
46,0 < AE ≤ 52,0 |
n/a |
F |
52,0 < AE ≤ 58,0 |
n/a |
G |
AE > 58,0 |
n/a |
2. Classi di efficienza pulente
La classe di efficienza pulente di un aspirapolvere è determinata in base alla sua capacità di aspirazione della polvere (dust pick up — dpu) definita nella tabella 2. La capacità di aspirazione della polvere di un aspirapolvere è determinata in conformità all’allegato VI.
Tabella 2
Classi di efficienza pulente
Classe di efficienza pulente |
Capacità di aspirazione della polvere su tappeti (dpuc ) |
Capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri (dpuhf ) |
A |
dpuc ≥ 0,91 |
dpuhf ≥ 1,11 |
B |
0,87 ≤ dpuc < 0,91 |
1,08 ≤ dpuhf < 1,11 |
C |
0,83 ≤ dpuc < 0,87 |
1,05 ≤ dpuhf < 1,08 |
D |
0,79 ≤ dpuc < 0,83 |
1,02 ≤ dpuhf < 1,05 |
E |
0,75 ≤ dpuc < 0,79 |
0,99 ≤ dpuhf < 1,02 |
F |
0,71 ≤ dpuc < 0,75 |
0,96 ≤ dpuhf < 0,99 |
G |
dpuc < 0,71 |
dpuhf < 0,96 |
3. (Ri)emissione della polvere
La classe di (ri)emissione della polvere di un aspirapolvere è determinata in base alla sua (ri)emissione di polvere definita nella tabella 3. La (ri)emissione di polvere di un aspirapolvere è determinata in conformità all’allegato VI.
Tabella 3
Classi di (ri)emissione della polvere
Classe di (ri)emissione della polvere |
(Ri)emissione della polvere (dre) |
A |
dre ≤ 0,02 % |
B |
0,02 % < dre ≤ 0,08 % |
C |
0,08 % < dre ≤ 0,20 % |
D |
0,20 % < dre ≤ 0,35 % |
E |
0,35 % < dre ≤ 0,60 % |
F |
0,60 % < dre ≤ 1,00 % |
G |
dre > 1,00 % |
ALLEGATO II
L’etichetta
1. ETICHETTA 1
1.1. Aspirapolvere ad uso generale
L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
I. |
nome o marchio del fornitore; |
II. |
l’identificazione del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di aspirapolvere da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore; |
III. |
la classe di efficienza energetica, quale definita nell’allegato I; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell’aspirapolvere si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica; |
IV. |
consumo medio annuo di energia, quale definito nell’allegato VI; |
V. |
classe di (ri)emissione della polvere, determinata in conformità all’allegato I; |
VI. |
classe di efficacia pulente per i tappeti, determinata conformemente all’allegato I; |
VII. |
classe di efficacia pulente per i pavimenti duri, determinata conformemente all’allegato I; |
VIII. |
livello di potenza sonora, quale definito nell’allegato VI. |
Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato. In deroga al presente punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica (“ecolabel”) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.
1.2. Aspirapolvere per pavimenti duri
L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
I. |
nome o marchio del fornitore; |
II. |
l’identificazione del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di aspirapolvere da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore; |
III. |
la classe di efficienza energetica, quale definita nell’allegato I; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell’aspirapolvere si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica; |
IV. |
consumo medio annuo di energia, quale definito nell’allegato VI; |
V. |
classe di (ri)emissione della polvere, determinata in conformità all’allegato I; |
VI. |
simbolo di esclusione; |
VII. |
classe di efficacia pulente per i pavimenti duri, determinata conformemente all’allegato I; |
VIII. |
livello di potenza sonora, quale definito nell’allegato VI. |
Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.2 del presente allegato. In deroga al presente punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica (“ecolabel”) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.
1.3. Aspirapolvere per tappeti
L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
I. |
nome o marchio del fornitore; |
II. |
l’identificazione del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di aspirapolvere da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore; |
III. |
la classe di efficienza energetica, quale definita nell’allegato I; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell’aspirapolvere si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica; |
IV. |
consumo medio annuo di energia, quale definito nell’allegato VI; |
V. |
classe di (ri)emissione della polvere, determinata in conformità all’allegato I; |
VI. |
classe di efficacia pulente per i tappeti, determinata conformemente all’allegato I; |
VII. |
simbolo di esclusione; |
VIII. |
livello di potenza sonora, quale definito nell’allegato VI. |
Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.3 del presente allegato. In deroga al presente punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica (“ecolabel”) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.
2. ETICHETTA 2
2.1. Aspirapolvere ad uso generale
L’etichetta riporta le informazioni elencate al punto 1.1.
Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato. In deroga al presente punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica (“ecolabel”) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.
2.2. Aspirapolvere per pavimenti duri
L’etichetta riporta le informazioni elencate al punto 1.2.
Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.2 del presente allegato. In deroga al presente punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica (‘‘ecolabel’’) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.
2.3. Aspirapolvere per pavimenti duri
L'etichetta riporta le informazioni elencate al punto 1.2.
Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.2 del presente allegato. In deroga al presente punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica (‧‧ecolabel‧‧) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.0 of the European Parliament and of the Council, a copy of the EU eco-label may be added.
3. STRUTTURA DELL’ETICHETTA
3.1. L'etichetta relativa agli aspirapolvere ad uso generale presenta la seguente struttura:
Dove:
(a) |
l'etichetta è larga almeno 75 mm e alta 150 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato maggiore, il contenuto rimane comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra. |
(b) |
Lo sfondo è bianco. |
(c) |
Il modello di colore utilizzato è la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero. |
(d) |
L'etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):
|
3.2. L'etichetta relativa agli aspirapolvere per pavimenti duri presenta la seguente struttura:
Dove:
La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 9, a cui si applica quando segue:
|
Efficienza pulente per i tappeti:
|
3.3. The Il disegno delle etichette relative agli aspirapolvere per tappeti presenta la seguente struttura:
Dove:
La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 10, a cui si applica quando segue:
|
Efficienza pulente per i pavimenti duri:
|
ALLEGATO III
Scheda
1. |
Le informazioni contenute nella scheda prodotto dell'aspirapolvere sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:
|
2. |
Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di aspirapolvere forniti dallo stesso fornitore. |
3. |
Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull'etichetta. |
ALLEGATO IV
Documentazione tecnica
1. |
Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 3 comprende:
|
2. |
Se le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di aspirapolvere sono state ottenute mediante calcoli basati su un aspirapolvere equivalente, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli e alle prove svolte dal fornitore per verificare l'accuratezza dei calcoli. Le informazioni tecniche includono anche un elenco di tutti i modelli equivalenti di aspirapolvere per i quali le informazioni sono state ottenute sulla stessa base. |
3. |
Le informazioni contenute in tale documentazione tecnica possono essere incorporate nella documentazione tecnica conforme alle misure di cui alla direttiva 2009/125/CE. |
ALLEGATO V
Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non abbia la possibilità di vedere il prodotto esposto
1. |
Le informazioni di cui all'articolo 4, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:
|
2. |
Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda informativa del prodotto deve essere fornita nella forma e nell'ordine definiti nell'allegato III. |
3. |
Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in forma e caratteri leggibili. |
ALLEGATO VI
Metodi di misurazione e di calcolo
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli devono essere effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e calcolo più avanzati generalmente riconosciuti; sono incluse le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali metodi devono essere conformi alle definizioni tecniche, alle condizioni, alle equazioni e ai parametri fissati nel presente allegato.
2. Definizioni tecniche
(a) |
"prova su pavimenti duri", una prova costituita da due cicli di pulizia in cui la testa di aspirazione di un aspirapolvere azionato alla massima potenza passa su una superficie lignea di prova con larghezza pari alla larghezza della testa e una lunghezza adeguata, nella quale è posto un inserto di prova in diagonale (45°), in cui il tempo trascorso, il consumo di energia elettrica e la relativa posizione del centro della testa sulla superficie di prova sono misurati costantemente e registrati con una frequenza di campionamento adeguata e in cui alla fine di ciascun ciclo di pulizia la diminuzione della massa dell'inserto è adeguatamente valutata; |
(b) |
"inserto di prova" un inserto amovibile a forma di U con dimensioni adeguate riempito all'inizio di ciascun ciclo di pulizia di una polvere artificiale adeguata; |
(c) |
"prova su tappeto" una prova costituita da un numero adeguato di cicli di pulizia su una superficie di prova coperta da un tappeto Wilton in cui la testa di un aspirapolvere azionato al massimo della potenza passa su una superficie di prova, con larghezza pari alla larghezza della testa e con lunghezza appropriata, coperta da uno strato di polvere dalla composizione adeguata e uniformemente distribuita, in cui il tempo trascorso, il consumo di energia elettrica e la relativa posizione del centro della testa sulla superficie di prova sono misurati costantemente e registrati con una frequenza di campionamento adeguata e in cui alla fine di ciascun ciclo di pulizia l'aumento della massa del contenitore della polvere è adeguatamente valutato; |
(d) |
"larghezza della testa di aspirazione" (in m), a una precisione di tre decimali, ossia la massima larghezza esterna della testa di pulizia; |
(e) |
"ciclo di pulizia", una sequenza di cinque doppi passaggi dell'aspirapolvere su una specifica superficie di prova ("tappeto" o "pavimento duro"); |
(f) |
"passaggio doppio", un movimento in avanti e un movimento all'indietro della testa di aspirazione in un andamento parallelo, effettuato ad una velocità di passaggio uniforme e con una determinata lunghezza di passaggio di prova; |
(g) |
"velocità del passaggio di prova", in m/h, la velocità appropriata della testa di aspirazione per la prova, preferibilmente ottenuta con un dispositivo elettromeccanico. I prodotti con testa di aspirazione ad autopropulsione devono cercare di avvicinarsi il più possibile alla velocità adeguata, ma una deviazione è permessa se chiaramente dichiarata nella documentazione tecnica; |
(h) |
"lunghezza del passaggio di prova" in m, indica la lunghezza della superficie di prova più la distanza coperta dal centro della testa di aspirazione durante il movimento sulle superfici di accelerazione adeguate prima e dopo la superficie di prova; |
(i) |
"capacità di aspirazione della polvere" (dpu), con un'approssimazione di tre decimali — il rapporto tra la massa della polvere artificiale rimossa (determinata per i tappeti mediante l'incremento della massa del contenitore della polvere dell'apparecchio e per i pavimenti duri, mediante la diminuzione della massa all'interno dell'inserto di prova) dopo una serie di passaggi doppi della testa di aspirazione, e la massa di polvere artificiale inizialmente applicata su una superficie di prova, adeguata in funzione delle condizioni di prova specifiche nel caso dei tappeti e adeguata secondo la lunghezza e il posizionamento dell'inserto di prova nel caso dei pavimenti duri; |
(j) |
"sistema di aspirazione di riferimento", un apparecchiatura di laboratorio a funzionamento elettrico, utilizzata per misurare la capacità tarata di riferimento di aspirazione della polvere sui tappeti mediante determinati parametri relativi all'aria, al fine di migliorare la riproducibilità dei risultati di prova; |
(k) |
"potenza nominale di ingresso" in W, è la potenza elettrica di ingresso dichiarata dal fabbricante; nel caso di apparecchi che sono in grado di funzionare anche per scopi diversi dall'aspirazione si tiene conto unicamente della potenza elettrica di ingresso durante l'aspirazione; |
(l) |
"(ri)emissione di polvere" il rapporto, espresso in percentuale, con un'approssimazione di due decimali, tra il numero totale delle particelle di polvere aventi dimensioni da 0,4 a 10 μm emesse da un aspirapolvere, e il numero totale delle particelle di polvere delle stesse dimensioni introdotte durante un'aspirazione di una specifica quantità di particelle di polvere delle stesse dimensioni. Il valore non comprende solo la polvere misurata all'uscita dell'aspirapolvere, ma anche la polvere dovuta a perdite o prodotta dall'aspirapolvere; |
(m) |
"livello di potenza sonora": emissioni di rumore, espresse in dB (A) re 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina. |
3. Consumo energetico annuo
Il consumo annuo di energia (AE) è calcolato in kWh/anno e arrotondato al primo decimale secondo la formula seguente:
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nel caso degli aspirapolvere per tappeti:
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nel caso degli aspirapolvere per pavimenti duri:
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nel caso degli aspirapolvere per uso generale:
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dove:
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ASEc è il consumo medio specifico di energia in Wh/m2 durante la prova su tappeto, calcolato secondo la formula riportata di seguito; |
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ASEhf è il consumo medio specifico di energia in Wh/m2 durante la prova su pavimenti duri, calcolato secondo la formula riportata di seguito; |
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dpuc è la capacità di aspirazione della polvere su tappeti, stabilita conformemente al punto 4 del presente allegato; |
— |
dpuhf è la capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri, stabilita conformemente al punto 4 del presente allegato; |
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50 è il numero standard di azioni di pulizia effettuate in un anno; |
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87 è la superficie standard di un'abitazione da pulire, in m2; |
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4 è il numero standard di passaggi che un aspirapolvere effettua su ogni punto della superficie (due doppi passaggi); |
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0,001 è il fattore di conversione da Wh a kWh; |
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1 è il valore standard della capacità di aspirazione della polvere; |
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0,20 è la differenza standard tra le capacità di aspirazione della polvere dopo cinque e dopo due doppi passaggi. |
Consumo specifico medio di energia (ASE)
Il consumo specifico medio di energia durante la prova su tappeti (ASEc) e durante la prova su pavimenti duri (ASEhf) viene determinato come media del consumo specifico di energia (SE) del numero di cicli di pulizia che costituiscono rispettivamente le prove di pulizia su tappeti e su pavimenti duri. L'equazione generale per il consumo specifico di energia SE in Wh/m2 sulla superficie di prova, con un'approssimazione di tre decimali, applicabile ad aspirapolvere per tappeti, pavimenti duri e per uso generale, con i suffissi appropriati, è la seguente:
dove:
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P è la potenza media in W, con un'approssimazione di due decimali durante il tempo di un ciclo di pulizia nel corso del quale il centro della testa di aspirazione si muove sulla superficie di prova; |
— |
NP è la potenza media equivalente in W, con un'approssimazione di due decimali, della bocchetta attiva a batteria, se esistente, dell'aspirapolvere, calcolata secondo le modalità di calcolo definite in appresso; |
— |
t è il tempo totale di ore, con un'approssimazione di quattro decimali, di un ciclo di pulizia durante il quale il centro della testa di aspirazione, ossia un punto situato a metà distanza tra i bordi laterali, anteriore e posteriore della testa, si muove sulla superficie di prova; |
— |
A è la superficie in m2, con un'approssimazione di tre decimali, sulla quale la testa di aspirazione passa durante un ciclo di pulizia, calcolata come 10 volte il prodotto della larghezza della testa e della lunghezza appropriata della superficie di prova. Se un aspirapolvere ad uso domestico ha una larghezza della testa superiore a 0,320 m, la cifra di 0,320 m è presa in considerazione per la larghezza della testa ai fini del suddetto calcolo. |
Per le prove su pavimenti duri nell'equazione di cui sopra sono utilizzati il suffisso hf e le denominazioni dei parametri SEhf, Phf, NPhf, thf e Ahf. Per le prove su tappeti nell'equazione di cui sopra sono utilizzati il suffisso c e le denominazioni dei parametri SEc, Pc, NPc, tc e Ac.. I valori SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf e/o SEc, Pc, NPc, tc , Ac sono inseriti nella documentazione tecnica per ciascuno dei cicli di pulizia, se del caso.
Potenza equivalente dei beccucci attivi a batteria (NP)
L'equazione generale per la potenza media equivalente delle bocchette attive funzionanti a batteria NP in W, applicabile agli aspirapolvere per tappeti, per pavimenti duri e per uso generale, con i suffissi appropriati è la seguente:
dove:
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E è il consumo di elettricità, in Wh, con un'approssimazione di tre decimali, della bocchetta attiva funzionante a batteria dell'aspirapolvere, necessario per ripristinare la carica iniziale della batteria allo stato originario completamente carico dopo un ciclo di pulizia; |
— |
tbat è il tempo totale in ore, con un'approssimazione di quattro decimali, in un ciclo di pulizia in cui la bocchetta attiva funzionante a batteria dell'aspirapolvere è attivata conformemente alle istruzioni del fabbricante. |
Nel caso in cui l'aspirapolvere non sia dotata di bocchette attive funzionanti a batteria, il valore NP è uguale a zero.
Per le prove su pavimenti duri sono utilizzati nell'equazione di cui sopra il suffisso hf e le denominazioni dei parametri NPhf, Ehf, tbathf . Per le prove su tappeti sono utilizzati nell'equazione di cui sopra il suffisso c e le denominazioni dei parametri NPc, Ec, tbatc . I valori Ehf, tbathf e/o Ec, tbatc , sono inseriti nella documentazione tecnica per ciascuno dei cicli di pulizia, se del caso.
4. Capacità di aspirazione della polvere
La capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri (dpuhf ) è determinata come la media dei risultati dei due cicli di pulizia in una prova su pavimenti duri.
La capacità di aspirazione della polvere su tappeti (dpuc ) è determinata come la media dei risultati dei cicli di pulizia in una prova su tappeti. Per correggere le deviazioni rispetto alle proprietà iniziali di un tappeto di prova, la capacità di aspirazione della polvere (dpuc ) è calcolata come segue:
dove:
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dpum è la capacità di aspirazione della polvere misurata dell'aspirapolvere; |
— |
dpucal è la capacità di aspirazione della polvere dell'aspirapolvere di riferimento misurata quando il tappeto di prova era nelle sue condizioni originarie; |
— |
dpuref è la capacità di aspirazione della polvere misurata dell'aspirapolvere di riferimento. |
I valori dpum , per ciascuno dei cicli di pulizia, dpuc, dpucal e dpuref sono inclusi nella documentazione tecnica.
5. (Ri)emissione della polvere
L'emissione di polvere è determinata mentre l'aspirapolvere è attivato alla sua massima potenza.
6. Livello di potenza acustica
Il livello di potenza sonora è determinato su tappeto.
7. Aspirapolvere ibridi
Per gli aspirapolvere ibridi tutte le misurazioni sono effettuate con l'aspirapolvere alimentato dalla rete elettrica e con le eventuali bocchette attive funzionanti a batteria.
ALLEGATO VII
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica:
1. |
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. |
2. |
Il modello di aspirapolvere è considerato conforme alle disposizioni applicabili se i valori e le classi riportati sull'etichetta e nella scheda finale corrispondono ai valori riportati nella documentazione tecnica e se la prova dei pertinenti parametri del modello elencati nella tabella 4 dimostra la conformità per tutti i parametri citati. |
3. |
Se non viene ottenuto il risultato di cui al punto 2, le autorità degli Stati membri sottopongono a prova tre unità supplementari del medesimo modello, scelte a caso. In alternativa, le tre ulteriori unità selezionate possono essere di uno o più modelli diversi che figurino come modelli di aspirapolvere equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante. |
4. |
Il modello di aspirapolvere è considerato conforme alle disposizioni applicabili se la prova dei pertinenti parametri del modello elencati nella tabella 4 dimostra la conformità per tutti i parametri citati. |
5. |
Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 4, il modello e tutti i modelli di aspirapolvere equivalenti sono da ritenersi non conformi al presente regolamento. |
Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti all'allegato VI.
Le tolleranze per le verifiche definite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fabbricante per indicare la tolleranza ammessa per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi riportati sull'etichetta o sulla scheda del prodotto non sono più favorevoli al fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.
Tabella 4
Parametro |
Tolleranze applicabili alla verifica |
Consumo energetico annuo |
Il valore determinato (1) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato. |
Capacità di aspirazione della polvere su tappeti |
Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre 0,03 rispetto al valore dichiarato. |
Capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri |
Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre 0,03 rispetto al valore dichiarato. |
(Ri)emissione di polvere |
Il valore determinato (1) non è superiore di oltre il 15 % rispetto al valore dichiarato. |
Livello di potenza sonora |
Il valore determinato (1) non è superiore al valore dichiarato. |
(1) la media aritmetica dei valori ottenuti nel caso di tre unità aggiuntive sottoposte a prova come indicato al punto 3.