22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/21


REGOLAMENTO (UE) N. 591/2013 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d’Avorio, dall’altro (1) (nel prosieguo «accordo di partenariato»).

(2)

Un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato (di seguito «il nuovo protocollo») è stato siglato il 9 gennaio 2013. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica della Costa d’Avorio in materia di pesca.

(3)

Il 29 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/303/UE (2) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(4)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

(5)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (3), se risulta che le autorizzazioni di pesca o le possibilità di pesca concesse all’Unione in virtù di un accordo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno, di conseguenza, fissare tale termine.

(6)

Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione, il nuovo protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2013. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento si applichi dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018) (nel prosieguo «nuovo protocollo») sono così distribuite tra gli Stati membri:

Tipo di nave

Stato membro

Possibilità di pesca

Tonniere congelatrici con reti a circuizione

Spagna

16

 

Francia

12

Pescherecci con palangari di superficie

Spagna

7

 

Portogallo

3

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l’accordo di partenariato.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal nuovo protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell’accordo, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON


(1)   GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51.

(2)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)   GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.