18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 556/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010 e (UE) n. 28/2012 per quanto riguarda il transito di alcuni prodotti di origine animale in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, terzo comma, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (2) istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame e definisce le condizioni di certificazione veterinaria.

(2)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e definisce le condizioni di certificazione veterinaria.

(3)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (4) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano.

(4)

Il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (5) fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti.

(5)

Occorre stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso l’Unione di partite di prodotti a base di pollame, carni fresche, latte crudo e prodotti a base di latte ed alcuni prodotti composti provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi, a causa della situazione geografica e della necessità di mantenere l’accesso al porto croato di Ploče dopo l’adesione della Croazia all’Unione.

(6)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (6) stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES. Dato che il transito attraverso l’Unione, a destinazione dei paesi terzi e in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina, delle partite che rientrano nei regolamenti (CE) n. 798/2008, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010 e (UE) n. 28/2012 richiede necessariamente il passaggio per i posti d’ispezione frontalieri croati di Nova Sela e Ploče, occorre inserire tali posti d’ispezione nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE non appena le condizioni tecniche per il loro riconoscimento saranno soddisfatte.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 798/2008

Nel regolamento (CE) n. 798/2008 è inserito il seguente articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il transito diretto su strada tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente;

b)

i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura “UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI” apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c)

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d)

l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (7).

2.   Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

3.   L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.

Articolo 2

Modifiche al regolamento (UE) n. 206/2010

Nel regolamento (UE) n. 206/2010 è inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.   In deroga all’articolo 16, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente;

b)

i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura “UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI” apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c)

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d)

l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004.

2.   Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

3.   L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.»

Articolo 3

Modifiche al regolamento (UE) n. 605/2010

Nel regolamento (UE) n. 605/2010 è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.   In deroga all’articolo 6, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente;

b)

i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura “UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI” apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c)

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d)

l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004.

2.   Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

3.   L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.»

Articolo 4

Modifiche al regolamento (UE) n. 28/2012

Nel regolamento (UE) n. 28/2012 è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.   In deroga all’articolo 4, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite di prodotti composti di cui all’articolo 3 provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato purché siano rispettate le condizioni seguenti:

a)

la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata nell’Unione con un sigillo numerato progressivamente;

b)

i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura “UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI” apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c)

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d)

l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004.

2.   Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

3.   L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.»

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di detta entrata in vigore.

Esso si applica dalla data di applicazione delle modifiche alla decisione 2009/821/CE che inseriscono nell’allegato I della stessa le voci relative a Nova Sela e Ploče.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(3)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(4)  GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.

(5)  GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1.

(6)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(7)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11