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10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in tale atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
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(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti e le decisioni indicati nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I seguenti regolamenti sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento:
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a) |
in materia di libera circolazione delle merci:
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b) |
in materia di libera circolazione delle persone:
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c) |
in materia di diritto societario:
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d) |
in materia di politica della concorrenza:
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e) |
in materia di agricoltura:
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f) |
in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria:
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g) |
in materia di politica dei trasporti:
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h) |
in materia di fiscalità:
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i) |
in materia di statistiche:
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j) |
in materia di sistema giudiziario e diritti fondamentali:
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k) |
in materia di giustizia, libertà e sicurezza:
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l) |
in materia di ambiente:
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m) |
in materia di unione doganale:
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n) |
in materia di relazioni esterne:
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o) |
in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa:
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p) |
in materia di istituzioni:
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2. Le seguenti decisioni sono modificate o abrogate conformemente all’allegato del presente regolamento:
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a) |
in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria:
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b) |
in materia di politica dei trasporti:
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c) |
in materia di energia:
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d) |
in materia di reti transeuropee:
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e) |
in materia di sistema giudiziario e diritti fondamentali:
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f) |
in materia di giustizia, libertà e sicurezza:
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g) |
in materia di ambiente:
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h) |
in materia di unione doganale:
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i) |
in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.
(4) GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1.
(5) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.
(7) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(8) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(9) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(10) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(11) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.
(12) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.
(13) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(14) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
(15) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(16) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.
(17) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(18) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(19) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(20) GU L 156 del 28.6.1969, pag. 8.
(21) GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4.
(22) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
(23) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.
(24) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.
(25) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.
(26) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
(27) GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.
(28) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(29) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.
(30) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.
(31) GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1.
(32) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
(33) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.
(34) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1.
(35) GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1.
(36) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22.
(37) GU L 403 del 30.12.2006, pag.1.
(38) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.
(39) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.
(40) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.
(41) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42.
(42) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.
(43) GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7.
(44) GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1.
(45) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.
(46) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.
(47) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.
(48) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(49) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(50) GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.
(51) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.
(52) GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.
(53) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
(54) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.
(55) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(56) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(57) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
(58) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.
(59) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.
(60) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
(61) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.
(62) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19.
(63) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(64) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(65) GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.
(66) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.
(67) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1.
(68) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1.
(69) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(70) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.
(71) GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.
(72) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.
(73) GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1.
(74) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.
(75) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 9.
(76) GU L 51 del 22.2.2006, pag. 1.
(77) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
(78) GU L 267 del 27.9.2006, pag. 2.
(79) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
(80) GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.
(81) GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.
(82) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.
(83) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 16.
(84) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.
(85) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
(86) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.
(87) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.
(88) GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.
(89) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(90) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(91) GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.
(92) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.
(93) GU 17 del 6.10.1958, pag. 401/58.
(94) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10.
(95) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51.
(96) GU L 215 del 5.8.2006, pag. 28.
(97) GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83.
(98) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(99) GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1.
(100) GU L 8 del 12.1.2012, pag. 13.
(101) GU L 262 del 22.9.2006, pag.1.
(102) GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.
(103) GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1.
(104) GU L 168 del 6.7.1996, pag. 4.
(105) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 463.
(106) GU L 242 del 4.9.1997, pag. 64.
ALLEGATO
1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
A. VEICOLI A MOTORE
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 78/2009, al punto 1.1 è aggiunto quanto segue:
|
«— |
25 per la Croazia». |
B. CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO — SOSTANZE E MISCELE
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
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1. |
L'allegato III, parte 1, è così modificato:
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2. |
L'allegato III, parte 2, è così modificato:
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|
3. |
Nell'allegato III, parte 3, la tabella è così modificata: Codice EUH 201/201A: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH 202: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH203: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH 204: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH205: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH206: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH 207: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH208: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH209/209A: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH210: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH401: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
|
|
4. |
L'allegato IV, parte 2, è così modificato:
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C. TESSILI E CALZATURE
Nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1007/2011, dopo la voce in francese è inserito il seguente trattino:
|
«— |
croato |
: |
“runska vuna” ». |
D. PRODOTTI CHIMICI — REACH
All'articolo 3, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
|
«b) |
è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004, il 1o gennaio 2007 o il 1o luglio 2013, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale; |
|
c) |
è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004, il 1 o gennaio 2007 o il 1o luglio 2013, dal fabbricante o dall'importatore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, nella versione dell'articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che il fabbricante o l'importatore disponga di una prova documentale di ciò, compresa una prova attestante che la sostanza è stata immessa sul mercato da qualsiasi fabbricante o importatore tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso;». |
2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
SICUREZZA SOCIALE
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
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a) |
nell’allegato I, parte I, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA Anticipi temporanei erogati dai Centri di assistenza sociale sulla base dell’obbligo di fornire assegni alimentari temporanei a norma della legge sulla famiglia (OG 116/03, quale modificata)»; |
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b) |
nell’allegato I, parte II, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA Assegno di natalità una tantum a norma dalla legge sulla maternità e sulle prestazioni parentali (OG 85/08, quale modificata). Assegno di adozione una tantum a norma dalla legge sulla maternità e sulle prestazioni parentali (OG 85/08, quale modificata). Assegni di natalità o di adozione una tantum previsti dai regolamenti sulle autonomie locali e regionali a norma dell’articolo 59 della legge sulla maternità e sulle prestazioni parentali (OG 85/08, quale modificata).»; |
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c) |
nell’allegato II, sono inserite le voci seguenti:
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d) |
nell’allegato III, dopo la voce SPAGNA è inserito quanto segue: «CROAZIA»; |
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e) |
nell’allegato VI, dopo la voce GRECIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
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f) |
nell’allegato VIII, parte 2, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA Pensioni del regime di assicurazione obbligatorio basato sui risparmi capitalizzati individualmente a norma della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (OG 49/99, quale modificata) e della legge sulle imprese di assicurazione pensioni e sul pagamento delle pensioni in base ai risparmi capitalizzati individualmente (OG 106/99, quale modificata), salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (pensione d’inabilità basata sull’inabilità generale al lavoro e pensione ai superstiti).». |
3. DIRITTO SOCIETARIO
Il regolamento (CE) n. 2157/2001 è così modificato:
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a) |
nell’allegato I, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA: dioničko društvo»; |
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b) |
nell’allegato II, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA: dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću». |
4. POLITICA DELLA CONCORRENZA
All’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, il punto i) è sostituito dal seguente:
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«i) |
fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell’atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, l’allegato IV, punto 3, e l’appendice di detto allegato, dell’atto di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, l’allegato V, punto 2, e punto 3, lettera b), e l’appendice di detto allegato dell’atto di adesione di Bulgaria e Romania, e l’allegato IV, punto 2, e punto 3, lettera b), e l’appendice di detto allegato dell’atto di adesione della Croazia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;». |
5. AGRICOLTURA
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1. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 834/2007, dopo la voce relativa a GA è inserito quanto segue:
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2. |
L’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:
|
|
3. |
All’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori in Bulgaria, Croazia, Romania e nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell’Egeo. 4. In deroga al paragrafo 1, la riduzione ivi prevista è dello 0% nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania.». |
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4. |
Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è così modificato:
|
6. SICUREZZA ALIMENTARE E POLITICA VETERINARIA E FITOSANITARIA
A. NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE
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1. |
L’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:
|
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2. |
L’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:
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3. |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 15
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B. NORMATIVA VETERINARIA
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1. |
Il regolamento (CE) n. 1760/2000 è così modificato:
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2. |
Nell’allegato X, capitolo A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001, nell’elenco, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
|
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3. |
Nell’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003, è soppressa la voce seguente:
|
|
4. |
All’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è aggiunto il comma seguente:
«Per la Croazia, qualora la data di presentazione dei programmi di controllo nazionali degli altri Stati membri sia già trascorsa, la data di presentazione è la data dell’adesione.». |
|
5. |
Il regolamento (CE) n. 21/2004 è così modificato:
|
|
6. |
All’articolo 27 della decisione 2009/470/CE del Consiglioè aggiunto il paragrafo seguente:
«12. Le date del 30 aprile, di cui al paragrafo 2, del 15 settembre, di cui al paragrafo 4, e del 30 novembre, di cui al paragrafo 5, non sono applicabili ai programmi che la Croazia realizzerà nel corso del 2013.». |
C. LEGISLAZIONE FITOSANITARIA
|
1. |
Nell’allegato I della decisione 2003/17/CE la voce relativa alla Croazia è soppressa. |
|
2. |
L’allegato della decisione 2005/834/CE è così modificato:
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|
3. |
La decisione 2006/545/CE è abrogata. |
|
4. |
L’allegato I della decisione 2008/971/CE è così modificato:
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7. POLITICA DEI TRASPORTI
A. TRASPORTI INTERNI
L’allegato II del regolamento (CEE) n. 1108/70 è così modificato:
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a) |
alla rubrica «A.1. FERROVIA — Reti principali» è aggiunto quanto segue: «Repubblica di Croazia HŽ Infrastruktura d.o.o.»; |
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b) |
alla rubrica «B. STRADA» è aggiunto quanto segue: «Repubblica di Croazia
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B. TRASPORTI SU STRADA
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1. |
Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è così modificato:
|
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2. |
Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, la nota in calce (1) è sostituita dalla seguente:
|
|
3. |
Il regolamento (CE) n. 1072/2009 è così modificato:
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4. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1073/2009, la nota in calce (1) è sostituita dalla seguente:
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C. TRASPORTI PER FERROVIA
All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1192/69 è aggiunto il trattino seguente:
|
«— |
HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o.» |
D. TRASPORTI MARITTIMI:
|
1. |
All’articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 2012/22/UE, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.» |
|
2. |
All’articolo 2, paragrafo 3, della decisione n. 2012/23/UE, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, se emesse da un giudice del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, dell’Irlanda, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Croazia, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, dell'Ungheria, Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono riconosciute ed eseguite in uno degli Stati membri dell’Unione europea conformemente alla pertinente normativa dell’Unione europea in materia.» |
8. ENERGIA
|
1. |
La decisione n. 1364/2006/CE è così modificata:
|
|
2. |
L’allegato della decisione 2008/114/CE, Euratom è così modificato:
|
9. FISCALITÀ
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1. |
All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 904/2010, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:
«La Croazia comunica alla Commissione, entro il 1o luglio 2013, l’autorità competente ai fini del presente regolamento e successivamente ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento.». |
|
2. |
All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, è aggiunta la frase seguente:
«La Croazia comunica alla Commissione, entro il 1o luglio 2013, l’autorità competente.» |
10. STATISTICHE
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1. |
Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, nella tabella del capitolo 98, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
|
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2. |
L’allegato B del regolamento (CE) n. 2223/96 è così modificato:
|
|
3. |
Il regolamento (CE) n. 1221/2002 è così modificato:
|
|
4. |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 437/2003, sezione «CODICI», «1. Paese dichiarante», dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
«Croazia LD». |
|
5. |
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1177/2003, la tavola è così modificata:
|
|
7. |
Il regolamento (CE) n. 501/2004 è così modificato:
|
|
8. |
Il regolamento (CE) n. 1222/2004 è così modificato:
|
|
9. |
All’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1161/2005, è aggiunto il comma seguente:
«Per la Repubblica di Croazia, la prima trasmissione di dati trimestrali è quella dei dati per il terzo trimestre del 2014. La Repubblica di Croazia trasmette tali dati entro il 29 dicembre 2015. Questa prima trasmissione include i dati retrospettivi per i periodi dal primo trimestre del 2012.» |
|
10. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1921/2006, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
|
|
11. |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 716/2007 è così modificato:
|
|
12. |
All’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 295/2008, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
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13. |
Nell’allegato VI, punto A, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2009, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue:
|
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14. |
Il regolamento (CE) n. 217/2009 è così modificato:
|
|
15. |
Nell’allegato V, sezione A, lettera c), del regolamento (CE) n. 218/2009, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue:
|
|
16. |
L’allegato II del regolamento (UE) n. 1337/2011 è così modificato:
|
|
17. |
L’allegato VII del regolamento (UE) n. 70/2012 è così modificato:
|
11. RETI TRANSEUROPEE
RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI
L’allegato I della decisione n. 661/2010/UE è così modificato:
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a) |
la sezione 2 «Rete stradale» è così modificata:
|
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b) |
la sezione 3: «Rete ferroviaria» è così modificata:
|
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c) |
la sezione 4 «Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna» è così modificata:
|
|
d) |
la sezione 5 «Porti marittimi» è così modificata:
|
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e) |
la sezione 6 «Aeroporti» è così modificata:
|
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f) |
nella sezione 7 «Rete di trasporto intermodale» la cartina 7.1-A è sostituita dalla seguente:
|
12. SISTEMA GIUDIZIARIO E DIRITTI FONDAMENTALI
DIRITTI DEI CITTADINI DELL’UE
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1. |
La decisione 96/409/PESC è così modificata:
|
|
2. |
Il regolamento (UE) n. 211/2011 è così modificato:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
A. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
|
1. |
Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è così modificato:
|
|
2. |
Il regolamento (CE) n. 44/2001 è così modificato:
|
|
3. |
Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:
|
|
4. |
Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:
|
|
5. |
Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è così modificato:
|
|
6. |
Il regolamento (CE) n. 4/2009 è così modificato:
|
B. POLITICA DEI VISTI
|
1. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
|
2. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, al punto 1 è soppressa la voce seguente:
«Croazia». |
C. VARIE
Nell’allegato II della decisione del Comitato esecutivo (SCH/Com-ex (94) 28 riv.), dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:
«CROAZIA:
|
Ministry of Health |
|
Service for Medicinal Products and Medical Devices |
|
Ksaver 200a |
|
10 000 Zagreb |
|
Tel: + 385 14607541 |
|
Fax: + 385 14677 085». |
14. AMBIENTE
A. PROTEZIONE DELLA NATURA
Nell’allegato della decisione 97/602/CE è soppressa la voce seguente:
|
«Repubblica di Croazia |
Martes zibellina Mustela erminea Ondatra zibethicus». |
B. CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEL RISCHIO
Il regolamento (CE) n. 1221/2009 è così modificato:
|
a) |
nell’allegato II, parte A, l’elenco degli enti nazionali di normazione è sostituito dal seguente: «BE: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie) CZ: ČNI (Český normalizační institut) DK: DS (Dansk Standard) DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) EE: EVS (Eesti Standardikeskus) EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) ES: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion) FR: AFNOR (Association Française de Normalisation) HR: HZN (Hrvatski zavod za norme) IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland) IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας LV: LVS (Latvijas Standarts) LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas) LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg) HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) MT: MSA (Awtorita' Maltija dwar l-Istandards / Malta Standards Authority) NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut) AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut) PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade) SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo) SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie) FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y) SE: SIS (Swedish Standards Institute) UK: BSI (British Standards Institution).»; |
|
b) |
nell’allegato V, il punto 1. è sostituito dal seguente:
|
15. UNIONE DOGANALE
A. ADATTAMENTI TECNICI AL CODICE DOGANALE
All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 è aggiunto quanto segue:
|
«— |
il territorio della Repubblica di Croazia.». |
B. ALTRI ATTI DEL CONSIGLIO
|
1. |
All’appendice 4 — Dichiarazione su fattura, della decisione 2001/822/CE,dopo la versione francese è inserito quanto segue:
«Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.». |
|
2. |
All’appendice 4 — Dichiarazione su fattura, del regolamento (CE) n. 1528/2007, dopo la versione francese è inserito quanto segue:
«Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.». |
16. RELAZIONI ESTERNE
|
1. |
Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:
|
|
2. |
Nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 517/94, sotto il titolo «Area tessile residua del Regno Unito», il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L’“Area CEFTA” comprende: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.» |
|
3. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è soppressa la voce seguente:
«CROAZIA
|
|
4. |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:
«CROAZIA
|
|
5. |
Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:
|
17. POLITICA ESTERA, DI SICUREZZA E DI DIFESA
A. MISURE RESTRITTIVE
|
1. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
2. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
|
|
3. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA Per quanto riguarda l’assistenza tecnica e le restrizioni alle esportazioni:
Per quanto riguarda il congelamento dei fondi e delle risorse economiche:
|
|
4. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 147/2003, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
5. |
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
6. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 131/2004, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
|
|
7. |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
8. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
9. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
10. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 174/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
|
|
11. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
12. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 889/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
13. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
|
|
14. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1184/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
|
|
15. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 305/2006, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
|
|
16. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
17. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1412/2006, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
18. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
19. |
Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 194/2008, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
20. |
Nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
21. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 356/2010, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
22. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 667/2010, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
23. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 101/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
24. |
Nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 204/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
25. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 270/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
26. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
27. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
28. |
Nell’allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
29. |
Nell’allegato X del regolamento (UE) n. 267/2012, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
30. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
B. MISURE DI SICUREZZA
La decisione 292/2011/UE è così modificata:
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a) |
nell’appendice B, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
|
|
b) |
nell’appendice C, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
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18. ISTITUZIONI
|
1. |
L’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.». |
|
2. |
L’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica, è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.» |
(1) Avvertenze in materia di privacy: ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, le persone interessate sono informate del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione ai fini della procedura relativa alla proposta d’iniziativa dei cittadini. Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Le persone interessate hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico della Commissione alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini.»