4.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 508/2013 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Al termine di un’inchiesta («inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 260/2007 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese («RPC») («misure iniziali»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 63,5 % per tutte le società, ad eccezione di tre produttori esportatori cinesi ai quali sono state concesse aliquote del dazio individuali.

2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(2)

Il 9 marzo 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso («avviso di apertura») (3) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della RPC.

(3)

Il riesame è stato avviato a seguito di una domanda debitamente motivata, presentata da EUROMETAUX («richiedente») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione dell’Unione di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno.

(4)

La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

3.   Inchiesta

3.1.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo considerato

(5)

L’inchiesta sul persistere o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze rilevanti per la valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del PIR («periodo considerato»).

3.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori indipendenti e gli utilizzatori notoriamente interessati, i produttori dei potenziali paesi di riferimento e i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(7)

È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(8)

Visto l’elevato numero di produttori esportatori cinesi e di importatori indipendenti dell’Unione coinvolti nell’inchiesta, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti di cui sopra sono state invitate, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di apertura e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(9)

Si sono manifestati tre importatori, nessuno dei quali, tuttavia, ha importato alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della RPC durante il PIR.

(10)

Dal momento che soltanto due produttori esportatori della RPC hanno presentato le informazioni richieste, non è stato necessario selezionare un campione di produttori esportatori.

(11)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Hanno risposto al questionario due produttori dell’Unione, due produttori esportatori della RPC e un produttore statunitense.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori dell’Unione

Plansee SE, Austria

Gesellschaft für Wolfram Industrie GmbH, Germania

b)

Produttori esportatori della RPC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd., Zibo,

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd Baoji

c)

Società collegata ad un produttore esportatore della RPC che ha collaborato

Shanghai Weldstone Asia Co., Ltd., Shanghai

d)

Società collegate ad un produttore esportatore dell’Unione europea che ha collaborato

Weldstone GmbH, Wilnsdorf, Germania

Binzel Benelux bvba, Eke — Nazareth, Belgio

e)

Paese di riferimento

Global Tungsten & Powders Corp, Towanda, USA

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(13)

Il prodotto in esame è lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 260/2007, vale a dire elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, originari della RPC («ET» o «prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificabili ai codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 00.

(14)

Il prodotto oggetto del riesame è utilizzato nelle operazioni di saldatura e in processi simili. Gli ET sono utilizzati in tutta una serie di settori industriali quali l’edilizia, le costruzioni navali, la produzione di automobili, l’ingegneria nucleare, chimica e navale, l’industria aerospaziale nonché gli oleodotti e i gasdotti. In base alle caratteristiche fisiche e chimiche e alle possibilità di sostituzione dei vari tipi di prodotto, dal punto di vista dell’utilizzatore, si ritiene che tutti gli ET costituiscano un prodotto unico ai fini del presente procedimento.

(15)

L’inchiesta ha confermato che, come era risultato dall’inchiesta iniziale, il prodotto in esame e quello fabbricato e venduto nel mercato interno cinese, quello fabbricato e venduto nel mercato interno dai produttori dell’Unione, nonché quello fabbricato e venduto nel mercato del paese di riferimento hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi utilizzi di base e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(16)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se erano in atto pratiche di dumping e, in tal caso, se lo scadere delle misure comportasse o meno il rischio di una loro persistenza o reiterazione.

(17)

Come indicato sopra, non è stato necessario selezionare un campione di produttori esportatori della RPC. Le due società che hanno collaborato coprivano l’80-85 % delle importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della RPC durante il PIR. Alla luce di tali risultati si è concluso che il livello di collaborazione era elevato.

(18)

Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta ha beneficiato del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e l’altro del trattamento individuale («TI») conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, dello stesso regolamento; tali trattamenti erano stati loro concessi durante l’inchiesta iniziale. Si ricorda che, nel contesto delle inchieste condotte ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il TEM e il TI non sono riconsiderati. A una terza società, che non ha collaborato alla presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, è stato concesso il TI nell’inchiesta iniziale.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1.   Paese di riferimento

(19)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e dato che la RPC è un’economia in transizione, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in un’economia di mercato deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato appropriato («paese di riferimento»).

(20)

Come nell’inchiesta iniziale, gli USA sono stati proposti come paese di riferimento nell’avviso di apertura ai fini della determinazione del valore normale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di pronunciarsi su tale scelta. Non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione al riguardo.

(21)

La Commissione ha inoltre esaminato se la scelta di altri paesi come paese di riferimento fosse ragionevole ed ha individuato altri paesi terzi dai quali, secondo Eurostat, sono importati elettrodi di tungsteno. I potenziali produttori noti in tali paesi sono stati contattati e invitati a collaborare all’inchiesta. Non è stata però ottenuta alcuna collaborazione.

(22)

Gli Stati Uniti sono stati ritenuti rappresentativi come mercato di riferimento, in particolare per l’apertura e la competitività propria del loro mercato interno. Nell’inchiesta iniziale sono stati utilizzati gli Stati Uniti come paese di riferimento. Non è stata dimostrata l’esistenza di circostanze nuove o diverse tali da giustificare un’altra scelta, né è stata comunicata alla Commissione alcuna circostanza simile.

(23)

Di conseguenza gli Stati Uniti sono stati scelti quale paese di riferimento ad economia di mercato ai fini del presente riesame. L’unico produttore statunitense noto è stato contattato ed ha accettato di collaborare e di rispondere al questionario ed ha acconsentito ad una visita di verifica. Le cifre relative alle vendite e alla produzione di tale società, una volta verificate, sono state utilizzate per determinare il valore normale per le società che non hanno ottenuto il TEM durante l’inchiesta iniziale.

2.2.   Valore normale

(24)

Per quanto riguarda la società cui è stato concesso il TEM durante l’inchiesta iniziale, il valore normale è stato stabilito sulla base dei suoi dati. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se le vendite sul mercato interno di ET ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative durante il PIR, vale a dire se il volume delle vendite del prodotto destinato al consumo interno corrispondesse almeno al 5 % delle esportazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame.

(25)

Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, verificando la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.

(26)

Per i tipi di prodotto in esame, dal momento che le vendite sul mercato interno sono risultate rappresentative ed effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi pagati da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. Per gli altri tipi di prodotto oggetto del riesame il valore normale ha dovuto essere costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale è stato pertanto calcolato sulla base dei costi di fabbricazione della società, cui sono stati aggiunti le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti realizzati sulle vendite sul mercato interno effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(27)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, una parte ha affermato che per determinare le SGAV era stata applicata una metodologia diversa da quella dell’inchiesta iniziale, il che potrebbe aver inciso sulla determinazione del margine di profitto utilizzato per calcolare il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Oltre alle informazioni già fornite nel corso dell’inchiesta tale parte non ha tuttavia dimostrato la fondatezza della sua affermazione con altri elementi di prova. Va osservato che, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, le SGAV sono state ripartite sulla base del fatturato e che tale metodologia è stata applicata anche nell’inchiesta iniziale.

(28)

Il profitto utilizzato nell’inchiesta iniziale non è stato stabilito sulla base di normali operazioni commerciali, poiché nessun tipo del prodotto in esame esportato era stato venduto sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Dal riesame in previsione della scadenza è emerso che le vendite di alcuni tipi del prodotto in esame erano state remunerative e che pertanto, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, i profitti di tali transazioni remunerative sono stati utilizzati per costruire il valore normale.

(29)

Per quanto riguarda la società cui non è stato concesso il TEM nell’inchiesta iniziale, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito sulla base di informazioni ottenute presso il produttore che ha collaborato nel paese di riferimento. Le vendite sul mercato interno del produttore nel paese di riferimento sono state effettuate in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali e possono quindi essere utilizzate come base per determinare il valore normale per la società cui non è stato concesso il TEM.

2.3.   Prezzo all’esportazione

(30)

Per quanto riguarda il produttore cui è stato concesso il TEM, tutte le esportazioni nell’Unione sono state effettuate tramite importatori collegati e successivamente rivendute nell’Unione a società collegate o non collegate. Il prezzo all’esportazione è stato pertanto stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, cioè sulla base dei prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti prima ad un acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutte le spese sostenute dal momento dell’importazione fino alla rivendita, nonché di un margine ragionevole per le SGAV e i profitti. A questo proposito sono state prese in considerazione le SGAV delle società collegate.

(31)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, una parte ha sostenuto che, nello stabilire le SGAV degli importatori collegati, sono state prese in considerazione le spese collegate alle vendite di prodotti diversi dal prodotto in esame e che tali spese dovessero quindi essere escluse. Va notato che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, per costruire il prezzo all’esportazione sono state prese in considerazione le SGAV dichiarate dalle società interessate. L’argomentazione secondo la quale nelle SGAV indicate fossero incluse anche le SGAV sostenute per la vendita di altri prodotti non era suffragata da alcuna prova ed è stata pertanto respinta.

(32)

Inoltre, le osservazioni di una parte interessata riguardo ai prezzi all’esportazione erano basate su un’indicazione errata della valuta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(33)

Per quanto concerne il margine di profitto, nessuno degli importatori indipendenti dell’Unione ha collaborato. Nell’inchiesta iniziale è stato utilizzato il margine di profitto degli importatori collegati, tenuto conto del fatto che le attività degli importatori indipendenti non erano sufficientemente comparabili a quelle dell’importatore collegato in questione. L’inchiesta ha rivelato che le attività dell’importatore collegato erano le stesse nel PIR e nel periodo dell’inchiesta iniziale, vale a dire la maggior parte degli ET importati ha continuato ad essere integrata nel principale prodotto fabbricato dal gruppo, cioè la torcia per saldatura. Va inoltre osservato che il valore degli ET è inferiore a quello del prodotto finale. In base a ciò e come nell’inchiesta iniziale, si è concluso che il margine di profitto dell’importatore collegato costituisse una base corretta per costruire il prezzo all’esportazione.

(34)

Per quanto riguarda il produttore cui è stato concesso il TI nell’inchiesta iniziale, tutte le vendite all’esportazione nell’Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti stabiliti nell’Unione. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato pertanto stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili.

(35)

Il prezzo all’esportazione di tutti gli altri produttori stabiliti nella RPC è stato determinato sulla base delle statistiche relative alle importazioni disponibili nella base di dati costituita conformemente all’articolo 14, paragrafo 6.

(36)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, i prezzi all’esportazione sono stati determinati detraendo i dazi antidumping pagati, in quanto nessuna delle parti ha presentato elementi di prova del fatto che il dazio si riflettesse debitamente sui prezzi di rivendita e sui successivi prezzi di vendita sul mercato dell’Unione.

2.4.   Confronto

(37)

Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è stato effettuato franco fabbrica.

(38)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione dei due produttori esportatori che hanno collaborato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze nei costi per trasporti, assicurazione e crediti che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità.

2.5.   Margine di dumping

(39)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione.

(40)

Per il produttore esportatore che ha collaborato e che ha ottenuto il TEM nell’inchiesta iniziale, il confronto ha dimostrato il persistere del dumping a livelli significativi.

(41)

Per il produttore esportatore che ha collaborato e ottenuto il TI nell’inchiesta iniziale nonché per il margine di dumping su scala nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC che non hanno collaborato, il confronto ha evidenziato un livello significativo di dumping ancor più elevato di quello dell’inchiesta iniziale.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Osservazione preliminare

(42)

Verificata l’esistenza di pratiche di dumping durante il PIR, è stato esaminato il rischio del persistere del dumping in caso di abrogazione delle misure.

(43)

A tale riguardo va precisato che i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano solo il 10 % circa della capacità di produzione totale della RPC. Pertanto, è stato necessario basare le conclusioni in larga misura sulle informazioni fornite nella domanda di riesame nonché sulle informazioni pubbliche. Sono stati analizzati, in particolare, la strategia dei produttori cinesi per quanto riguarda i prezzi all’esportazione verso i mercati di altri paesi terzi, le capacità produttive cinesi nonché la capacità inutilizzata disponibile e l’attrattiva del mercato dell’Unione per gli esportatori cinesi.

3.2.   Strategia dei produttori cinesi relativa ai prezzi all’esportazione verso i mercati di altri paesi terzi

(44)

Per quanto riguarda le esportazioni verso i mercati di altri paesi terzi, va osservato che i dati statistici disponibili nelle basi dati cinesi si riferiscono ad una definizione del prodotto più ampia rispetto a quella del prodotto in esame; basandosi su tali dati non è stato pertanto possibile effettuare un’analisi efficace dei quantitativi esportati verso altri mercati, né dei prezzi praticati su tali mercati. I due produttori cinesi che hanno collaborato non hanno esportato ad acquirenti indipendenti in altri mercati terzi. Di conseguenza, non è stato possibile stabilire in maniera attendibile i prezzi all’esportazione verso i mercati di altri paesi terzi durante il PIR, né trarre conclusioni definitive sulla base delle informazioni disponibili.

3.3.   Capacità inutilizzata dei produttori cinesi

(45)

I dati sui quali si basa l’analisi che segue sono stati forniti dal richiedente nella domanda di riesame e sono stati sottoposti a un controllo incrociato con le informazioni pubbliche.

(46)

Su tale base, le capacità dei produttori cinesi sono state stimate a 1 600 000 kg. Secondo le stime del richiedente, le capacità utilizzate dai produttori cinesi sono circa del 63 %; da ciò si desume che la capacità inutilizzata è di circa 600 000 kg, un dato quasi cinque volte superiore al consumo totale dell’Unione durante il PIR. Pertanto, la Repubblica popolare cinese dispone di ingenti quantitativi destinabili all’esportazione, dal momento soprattutto che non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire tale rilevante capacità inutilizzata.

3.4.   Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC

(47)

Il volume delle importazioni dalla RPC nell’Unione è aumentato del 9 % nel periodo considerato ed ha raggiunto un livello di gran lunga superiore ai 50 000 kg durante il PIR, il che equivale a circa la metà del consumo totale dell’Unione durante il PIR.

(48)

Durante l’intero periodo considerato, i prezzi all’importazione hanno fluttuato e hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato interno. In generale, i prezzi all’importazione sono saliti del 42 % tra il 2008 e il PIR e sono rimasti a livello di dumping. L’incremento dei prezzi è dovuto principalmente all’aumento durante il PIR del costo della principale materia prima (polvere di tungsteno).

3.5.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(49)

Il mercato dell’Unione è uno dei più importanti al mondo: esso rappresenta infatti circa il 20 % del consumo mondiale di ET. Le società cinesi hanno mostrato grande interesse ad accrescere la loro presenza sul mercato dell’Unione, il che è confermato dal fatto che, durante il PIR, esse hanno mantenuto la loro significativa quota di mercato (45 %) o l’hanno addirittura aumentata.

3.6.   Conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping

(50)

L’analisi di cui sopra dimostra che le importazioni cinesi hanno continuato ad entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping, con margini di dumping notevoli. Visti in particolare l’analisi dei livelli dei prezzi sul mercato dell’Unione e l’interesse mostrato dagli esportatori cinesi per il mercato dell’Unione, nonché la notevole capacità inutilizzata della RPC, molto superiore al consumo totale dell’Unione, è possibile concludere che esiste una forte probabilità del persistere del dumping qualora le misure fossero abrogate.

D.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Definizione dell’industria dell’Unione

(51)

La presente inchiesta ha confermato che gli ET sono fabbricati da due produttori dell’Unione. Entrambi i produttori hanno collaborato pienamente all’inchiesta.

(52)

Dette società costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominate «industria dell’Unione».

2.   Osservazione preliminare

(53)

Dal momento che l’industria dell’Unione è costituita da due sole società, i dati riguardanti l’industria dell’Unione saranno presentati in forma indicizzata o in fasce numeriche, in modo da garantirne il trattamento riservato, in conformità dell’articolo 19 del regolamento di base.

(54)

Dal momento che i dati di Eurostat a livello del codice NC relativi alle importazioni includevano anche prodotti diversi dagli ET, le informazioni sulle importazioni sono state analizzate a livello del codice TARIC e completate dai dati raccolti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. I dati TARIC sono ritenuti riservati poiché presentano un grado di precisione che consente l’identificazione delle parti. Per questo motivo alcuni dati sono presentati in fasce numeriche.

3.   Consumo dell’Unione

(55)

Il consumo dell’Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e ai dati di Eurostat sulle importazioni a livello del codice TARIC, integrati dalle informazioni ricavate dai dati raccolti in conformità dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

(56)

Tra il 2008 e il PIR («periodo considerato») il consumo dell’Unione è diminuito del 16 %, subendo un forte calo tra il 2008 e il 2009 e riprendendosi successivamente, senza però raggiungere i livelli precedenti la crisi durante il PIR. Dal livello più basso, registrato nel 2009 fino al PIR, il consumo dell’Unione è aumentato di circa il 40 %.

Tabella 1

Consumo

Volume

(chilogrammi)

2008

2009

2010

PIR

Consumo

140 000 — 150 000

90 000 — 100 000

110 000 — 120 000

120 000 — 130 000

Indice (2008 = 100)

100

61

75

84

Fonte:

risposte al questionario, Eurostat, base di dati costituita ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6

4.   Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese

(57)

I volumi e le quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono stati determinati sulla base delle informazioni statistiche fornite a livello TARIC, integrate dalle informazioni ricavate dai dati raccolti in conformità dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

(58)

Nonostante il decremento assoluto del consumo nell’Unione, il volume delle importazioni del prodotto oggetto di riesame originario della RPC ha registrato un aumento del 9 % nel periodo considerato, attestandosi ad un livello di gran lunga superiore ai 50 000 kg durante il PIR (cfr. tabella 2). Tale aumento, contestualmente alla riduzione generale del consumo dell’Unione durante il periodo considerato, ha determinato un incremento della quota di mercato degli esportatori cinesi, fino a raggiungere circa la metà del mercato totale dell’Unione.

Tabella 2

Importazioni dalla RPC

 

2008

2009

2010

PIR

Volume

51 771

36 188

39 953

56 289

Indice (2008 = 100)

100

70

77

109

Quota di mercato (in %)

35 - 40

35 - 40

35 - 40

45 - 50

Fonte:

Eurostat, base di dati costituita ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6

5.   Prezzi delle importazioni dalla RPC

5.1.   Andamento dei prezzi

(59)

I prezzi di tali prodotti importati dalla RPC sono aumentati dell’ordine del 40 % tra il 2008 e il PIR, registrando un’impennata durante il PIR. L’incremento dei prezzi è dovuto principalmente all’aumento durante il PIR del costo della principale materia prima (polvere di tungsteno).

Tabella 3

Prezzi delle importazioni dalla RPC

 

2008

2009

2010

PIR

Prezzi

EUR/kg

36,59

33,83

41,56

51,83

Indice (2008 = 100)

100

92

114

142

Fonte:

Eurostat, base di dati costituita ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6

5.2.   Sottoquotazione dei prezzi («price undercutting»)

(60)

L’inchiesta ha rivelato che i prezzi delle importazioni dalla RPC erano inferiori ai prezzi medi dell’industria dell’Unione. Durante il PIR è stato determinato un margine di sottoquotazione del 37 %, che è rimasto significativo (24 %) anche dopo l’inclusione nel suo calcolo del dazio antidumping. Per il calcolo ci si è basati sul confronto tra i prezzi cif all’esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato e i prezzi medi dell’industria dell’Unione a livello franco fabbrica. I prezzi sono stati considerati rappresentativi per la RPC in quanto i due produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano circa l’80 % delle importazioni di ET originarie della Repubblica popolare cinese.

(61)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, un produttore esportatore ha affermato che i prezzi non sono stati confrontati per ogni tipo di prodotto e che a causa di notevoli pretese divergenze di prezzo tra i tipi di prodotto, i livelli di sottoquotazione calcolati non erano significativi. Sulla base delle informazioni disponibili, è stato possibile effettuare un raffronto solo parziale dei prezzi per ogni tipo di prodotto per le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato interno e per le vendite all’esportazione verso l’Unione. Tuttavia, la parte interessata non ha presentato elementi di prova che possano mettere in dubbio la pertinenza della metodologia applicata. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(62)

Dopo la comunicazione delle conclusioni è stato argomentato inoltre che i prezzi delle importazioni cinesi e i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato interno non sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale. Tale affermazione non è stata suffragata da prove sufficienti, in quanto la parte interessata in questione non ha fornito prove o informazioni che dimostrassero costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali in questione. Questa argomentazione è stata perciò respinta.

6.   Importazioni da altri paesi terzi

(63)

L’evoluzione del volume delle importazioni e dei prezzi da altri paesi durante il periodo considerato è presentata nella tabella che segue. I volumi e le quote di mercato delle importazioni da altri paesi terzi sono stati determinati sulla base delle informazioni statistiche fornite a livello TARIC, integrate dalle informazioni ricavate dai dati raccolti in conformità dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

Tabella 4

Importazioni da altri paesi terzi

 

2008

2009

2010

PIR

Vietnam

Volume delle importazioni (in kg)

27 878

14 184

13 776

25 833

Indice (2008 = 100)

100

51

49

93

Prezzo

EUR/kg

44,36

45,34

46,02

56,01

Indice (2008 = 100)

100

102

104

126

Corea del Sud

Volume delle importazioni (in kg)

21 299

8 174

11 051

3 319

Indice (2008 = 100)

100

38

52

16

Prezzo

EUR/kg

50,99

44,16

44,16

59,31

Indice (2008 = 100)

100

87

87

116

Altri paesi terzi

Volume delle importazioni (in kg)

7 641

6 247

10 942

9 186

Indice (2008 = 100)

100

82

143

120

Prezzo

EUR/kg

43,24

59,82

64,98

57,75

Indice (2008 = 100)

100

138

150

134

Totale

 

 

 

 

Volume delle importazioni (in kg)

56 818

28 605

35 779

38 338

Indice (2008 = 100)

100

50

63

67

Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

35 % - 40 %

30 % - 35 %

30 % - 35 %

30 % - 35 %

Prezzo

EUR/kg

46,70

48,17

51,25

56,71

Indice (2008 = 100)

100

103

110

121

Fonte:

Eurostat, base di dati costituita ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6

(64)

I volumi delle importazioni da altri paesi terzi verso il mercato dell’Unione sono diminuiti durante il periodo considerato di circa il 33 %. Nello stesso periodo le quote di mercato sono calate e si sono attestate intorno al 30 % - 35 % durante il PIR. I prezzi delle importazioni da altri paesi terzi sono saliti del 21 % nel corso dello stesso periodo.

(65)

Si ricorda che l’inchiesta iniziale non ha rivelato importazioni significative del prodotto simile verso il mercato dell’Unione diverse da quelle provenienti dalla RPC. L’inchiesta iniziale ha dimostrato che il mercato principale dei rimanenti produttori statunitensi e giapponesi era rappresentato dal rispettivo mercato interno. L’inchiesta ha concluso pertanto che le importazioni da paesi diversi dalla RPC sono state molto modeste.

(66)

Secondo informazioni fornite dall’industria dell’Unione attualmente non esiste una produzione di ET in Vietnam e nella Corea del Sud e le importazioni da tali paesi provengono in realtà dalla RPC. Tuttavia, nel corso della presente inchiesta non sono state ottenute informazioni che possano confermare tale affermazione.

7.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

7.1.   Osservazioni preliminari

(67)

Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti aventi incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione.

(68)

Dal momento che l’industria dell’Unione è costituita da due soli produttori, i dati sono indicati in fasce numeriche per motivi di riservatezza.

7.2.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(69)

La produzione dell’industria dell’Unione è calata ogni anno nel corso del periodo considerato. Alla fine del PIR la produzione era diminuita del 29 % rispetto al 2008. Tale tendenza è stata particolarmente marcata nel 2009, con un calo di oltre il 40 %.

Tabella 5

Produzione totale dell’Unione

Volume

(in kg)

2008

2009

2010

PIR

Produzione

60 000 — 70 000

35 000 — 40 000

50 000 — 60 000

40 000 — 50 000

Indice (2008 = 100)

100

60

82

71

Fonte:

risposte al questionario.

(70)

La capacità di produzione è rimasta immutata durante il periodo considerato. Con il calo della produzione, l’utilizzo degli impianti ha registrato di conseguenza un calo generale del 27 % tra il 2008 e il PIR, passando al 41 % durante il PIR. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 6

Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

Volume

(in kg)

2008

2009

2010

PIR

Capacità di produzione

95 000 — 110 000

95 000 — 110 000

95 000 — 110 000

95 000 — 110 000

Indice (2008 = 100)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti (in %)

57

35

47

41

Indice (2008 = 100)

100

60

82

73

Fonte:

risposte al questionario

7.3.   Scorte

(71)

Tra il 2008 e il PIR le scorte finali dell’industria dell’Unione sono diminuite del 20 %. Tale andamento è in linea con la tendenza al calo del consumo sul mercato dell’Unione nel corso dello stesso periodo.

Tabella 7

Scorte finali

Volume

(in kg)

2008

2009

2010

PIR

Scorte finali

5 000 — 15 000

5 000 — 15 000

5 000 — 15 000

5 000 — 15 000

Indice (2008 = 100)

100

70

85

80

Fonte:

risposte al questionario.

7.4.   Volume delle vendite

(72)

Il volume delle vendite realizzate dall’industria dell’Unione sul mercato interno ad acquirenti indipendenti si è ridotto del 23 % tra il 2008 e il PIR, con una forte contrazione tra il 2008 e il 2009. Tale andamento negativo è stato più marcato del calo del consumo totale, fuorché nel 2010.

Tabella 8

Vendite ad acquirenti indipendenti

 

2008

2009

2010

PIR

Volume (in kg)

40 000 — 50 000

25 000 — 30 000

35 000 — 40 000

30 000 — 35 000

Indice (2008 = 100)

100

65

87

77

Fonte:

risposte al questionario.

7.5.   Quota di mercato

(73)

A causa della tendenza negativa descritta nel precedente considerando riguardante il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato interno, la sua quota di mercato è diminuita durante il periodo considerato. L’industria dell’Unione, pur perdendo volumi di vendita, è stata in grado di mantenere intatte le sue quote di mercato per tutto il 2009 e il 2010, ma ha subito una battuta d’arresto durante il PIR, con vendite in calo nonostante un mercato in crescita. Ciò ha comportato una quota di mercato compresa tra il 20 % e il 25 %, leggermente inferiore quindi a quella registrata all’inizio del periodo considerato.

Tabella 9

Quota di mercato dell’Unione

 

2008

2009

2010

PIR

Quota di mercato dell’Unione (in %)

25 - 30

25 - 30

30 - 35

20 - 25

Indice (2008 = 100)

100

107

117

91

Fonte:

risposte al questionario, Eurostat, base di dati costituita ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6

7.6.   Crescita

(74)

Come suindicato, tra il 2008 e il 2009 il consumo nell’Unione ha subito un forte calo a causa del rallentamento dell’economia e si è successivamente ripreso, senza però raggiungere i livelli precedenti la crisi durante il PIR. L’industria dell’Unione, pur perdendo volumi di vendita, è stata in grado di mantenere intatte le sue quote di mercato per tutto il 2009 e il 2010, ma ha subito una battuta d’arresto durante il PIR, con vendite in calo nonostante un mercato in crescita.

7.7.   Occupazione e produttività

(75)

Tra il 2008 e il PIR il livello dell’occupazione nell’industria dell’Unione ha subito un calo del 13 %.

(76)

A seguito del calo della produzione, durante il periodo considerato è anche diminuita la produttività per lavoratore, misurata in termini di produzione (in kg per lavoratore). Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 10

Occupazione e produttività totali dell’Unione

 

2008

2009

2010

PIR

Indice di lavoratori dipendenti

100

65

84

87

Indice di produttività

100

92

106

83

Fonte:

risposte al questionario.

7.8.   Prezzi di vendita unitari

(77)

I prezzi di vendita unitari dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione sono scesi leggermente tra il 2008 e il 2010, riflettendo in parte gli effetti della crisi economica. Tra il 2010 e il PIR i prezzi di vendita unitari hanno registrato un’impennata. Nel corso del periodo considerato i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati complessivamente del 35 %. Tale andamento dei prezzi, in particolare tra il 2010 e il PIR, è stato causato dall’aumento dei prezzi dei principali componenti degli ET.

Tabella 11

Prezzo unitario delle vendite dell’Unione

 

2008

2009

2010

PIR

Prezzo unitario delle vendite dell’Unione (EUR/unità)

80 - 120

80 - 120

80 - 120

100 - 140

Indice (2008 = 100)

100

94

96

135

Fonte:

risposte al questionario.

7.9.   Redditività

(78)

La redditività è migliorata tra il 2008 e il PIR, dopo aver raggiunto un livello inferiore nel 2009 e nel 2010. Essa si è attestata tuttavia ad un livello negativo durante l’intero periodo considerato.

Tabella 12

Redditività

 

2008

2009

2010

PIR

Redditività (vendite dell’Unione)

Indice (2008 = 100)

100

95

95

104

Fonte:

risposte al questionario.

7.10.   Investimenti e utile sul capitale investito

(79)

Gli investimenti nel settore commerciale per il prodotto in esame sono diminuiti notevolmente nel periodo considerato.

(80)

L’utile sul capitale investito ha seguito lo stesso andamento della redditività. Nel 2008 l’industria dell’Unione ha registrato un utile negativo sul capitale investito, che è risalito leggermente, pur rimanendo negativo, durante il PIR.

Tabella 13

Investimenti e utile sul capitale investito

Indice (2008 = 100)

2008

2009

2010

PIR

Investimenti

100

2

23

18

Utile sul capitale investito

100

100

96

103

Fonte:

risposte al questionario.

7.11.   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(81)

Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell’industria di autofinanziare le proprie attività, espresso come percentuale del fatturato del prodotto in esame, è nettamente migliorato nel periodo considerato, pur rimanendo negativo.

Tabella 14

Flusso di cassa

 

2008

2009

2010

PIR

Flusso di cassa

Indice (2008 = 100)

100

99

96

106

Fonte:

risposte al questionario.

7.12.   Salari

(82)

Tra il 2008 e il PIR i salari dell’industria dell’Unione sono calati del 16 % parallelamente alla riduzione del numero dei dipendenti.

7.13.   Entità del margine di dumping

(83)

Durante il PIR ha continuato a essere praticato, nonostante le misure in vigore, un dumping rilevante ad un livello notevolmente superiore al livello attuale delle misure. Considerati l’ampia capacità inutilizzata, i volumi reali delle importazioni dalla RPC e i prezzi nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, l’incidenza dei margini di dumping effettivi sull’industria dell’Unione non può essere considerata trascurabile.

7.14.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(84)

È stato esaminato se l’industria dell’Unione si fosse ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Nonostante le misure antidumping in vigore, l’industria dell’Unione non è riuscita a riprendersi dalle pratiche di dumping precedenti. In risposta alla pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi, l’industria dell’Unione ha cercato di conservare la propria quota di mercato, ma ha subito di conseguenza perdite.

8.   Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione

(85)

L’industria dell’Unione versa tuttora in una situazione economica vulnerabile e ha continuato a subire un grave pregiudizio. Quasi tutti gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell’industria dell’Unione sono peggiorati durante il periodo considerato. Di conseguenza, non si può concludere che la situazione dell’industria dell’Unione sia solida.

(86)

In risposta alla pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi, l’industria dell’Unione ha tentato di mantenere intatta la propria quota di mercato, ma vendendo a prezzi nettamente inferiori al livello di pareggio. In effetti, l’aumento dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione tra il 2010 e il PIR è legato all’aumento dei prezzi della materia prima e non copre il costo totale dell’industria dell’Unione.

(87)

In conclusione, le difficoltà incontrate dall’industria dell’Unione possono essere chiaramente collegate alla massiccia presenza sul mercato dell’Unione di importazioni cinesi a basso prezzo del prodotto in esame, venduto a prezzi soggetti a notevoli pratiche di dumping, nonostante le misure in vigore. Ciò è stato sufficiente a determinare una situazione in cui l’industria dell’Unione subisce perdite nel tentativo di conservare una quota di mercato ragionevole. Inoltre, durante quasi tutto il periodo considerato tali difficoltà sono state aggravate da due fattori: la contrazione del mercato durante la crisi economica del 2008-2009 e, anche se in misura minore, l’improvviso aumento dei costi della materia prima nel PIR. Ciò ha portato a uno scenario caratterizzato da perdite rilevanti.

(88)

Vista l’evoluzione negativa degli indicatori relativi all’industria dell’Unione, si ritiene che durante il periodo considerato essa abbia continuato a subire un pregiudizio notevole, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

1.   Osservazioni preliminari

(89)

Nel periodo considerato l’industria dell’Unione si è trovata in una situazione vulnerabile, ancora esposta all’effetto pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC.

(90)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le importazioni dal paese interessato sono state valutate per stabilire se, in caso di scadenza delle misure, vi è il rischio che il pregiudizio persista.

2.   Volume delle importazioni dalla RPC

(91)

Si ricorda che il consumo sul mercato dell’Unione è diminuito considerevolmente dopo l’inchiesta iniziale, principalmente a causa della recessione economica. In tali circostanze, i volumi delle importazioni cinesi sono aumentati durante il PIR fino a raggiungere un livello di gran lunga superiore ai 50 000 kg. Essi sono aumentati del 9 %, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita.

3.   Capacità inutilizzata della RPC

(92)

Come indicato nel considerando 46, dalle informazioni disponibili risulta che la RPC dispone di una consistente capacità inutilizzata. È prevedibile che, in assenza di misure antidumping, gran parte di tale capacità inutilizzata possa essere destinata ad accrescere le importazioni nel mercato dell’Unione. Non vi sono indicazioni infatti che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno cinese possano assorbire tale ingente capacità inutilizzata. Pertanto, la capacità di aumentare notevolmente le esportazioni verso l’Unione è reale. Secondo le stime, la capacità inutilizzata è quintuplicata rispetto al consumo dell’Unione durante il PIR.

(93)

Inoltre, dalle informazioni presentate durante l’inchiesta sono emerse notevoli distorsioni sul mercato della materia prima (paratungstato di ammonio o «PTA») utilizzata per fabbricare il prodotto in esame. Questa materia prima è soggetta a quote d’esportazione imposte dalle autorità cinesi, nonché a tasse sull’esportazione. Tali misure limitano le esportazioni di PTA e ne aumentano artificialmente il prezzo a livello mondiale. Dette distorsioni potrebbero incentivare ulteriormente l’industria cinese a produrre e ad esportare a basso prezzo, mentre l’industria dell’Unione deve produrre il prodotto simile sulla base di prezzi della materia prima artificiosamente elevati.

4.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(94)

È stato dimostrato che i produttori esportatori cinesi hanno continuato ad interessarsi al mercato dell’Unione e sono in grado di aumentare i volumi di importazione a scapito delle vendite dell’industria dell’Unione. Essi hanno registrato addirittura un aumento della loro già considerevole quota di mercato durante il PIR.

5.   Conclusione

(95)

L’industria dell’Unione ha subito per vari anni gli effetti delle importazioni cinesi oggetto di dumping e la sua situazione economica permane precaria.

(96)

Qualora le misure non fossero mantenute, un aumento delle importazioni oggetto di dumping è assai probabile e potrebbe mettere seriamente in pericolo l’esistenza dell’industria dell’Unione. Infatti, la RPC dispone di una considerevole capacità inutilizzata, che, in caso di scadenza delle misure, potrebbe essere in gran parte destinata al mercato dell’Unione a prezzi di dumping nettamente inferiori ai prezzi di vendita applicati dall’industria dell’Unione sul mercato interno.

(97)

Alla luce di quanto constatato nel corso dell’inchiesta, vale a dire il persistere del dumping, la capacità inutilizzata della RPC, le distorsioni riscontrate nel mercato delle materie prime, la possibilità che i produttori esportatori cinesi orientino i volumi delle loro esportazioni verso il mercato dell’Unione, la strategia dei prezzi degli esportatori cinesi a livelli nettamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e l’attrattiva del mercato dell’Unione, l’abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente il persistere del pregiudizio.

F.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Introduzione

(98)

In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(99)

Va ricordato che, nell’inchiesta iniziale, l’istituzione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

(100)

Si è pertanto proceduto ad esaminare se, nonostante le conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping pregiudizievole, esistessero validi motivi per concludere che il mantenimento delle misure sia, nel caso specifico, contrario all’interesse dell’Unione.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(101)

Tenuto conto della situazione dell’industria dell’Unione e dell’analisi sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio, è chiaro che l’industria dell’Unione, subirebbe un serio deterioramento della sua situazione finanziaria, qualora si lasciassero scadere i dazi antidumping. Durante l’intero periodo considerato l’industria dell’Unione ha visto ridursi i suoi volumi di produzione e di vendita, mentre le importazioni dal paese interessato sono aumentate nonostante le misure in vigore. Nello stesso periodo la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione si è deteriorata a causa delle gravi perdite subite. È necessario pertanto assicurare il rispetto delle condizioni di effettiva concorrenza sul mercato dell’Unione.

(102)

Il mantenimento delle misure favorirebbe l’industria dell’Unione, che dovrebbe quindi essere in grado di aumentare i suoi volumi di vendita e di migliorare la propria situazione finanziaria. Al contrario, la sospensione delle misure metterebbe seriamente in pericolo la sostenibilità dell’industria dell’Unione.

3.   Interesse degli utilizzatori

(103)

Nessuno dei 15 utilizzatori contattati si è dichiarato disposto a collaborare. Come nell’inchiesta iniziale non sono pervenute risposte al questionario da parte degli utilizzatori interessati. Nell’inchiesta iniziale la mancata collaborazione è stata spiegata con la scarsa incidenza degli ET sui loro costi di produzione, in quanto sembra che qualità e affidabilità siano i criteri essenziali per gli acquirenti. Data l’evidente incidenza marginale del prodotto oggetto del riesame sul costo dei prodotti a valle, si è concluso che le misure non avrebbero conseguenze negative sull’industria utilizzatrice.

4.   Interesse degli importatori

(104)

Tre importatori hanno contattato la Commissione all’inizio dell’inchiesta, ma non sono stati considerati parti interessate in quanto durante il PIR non avevano importato il prodotto in esame dalla RPC. Dato che gli importatori di ET non hanno mostrato alcun interesse durante l’inchiesta, si è concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe manifestamente contrario all’interesse dell’Unione.

5.   Conclusione

(105)

In base a quanto precede, si è concluso che non esistono motivi validi contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping.

G.   MISURE ANTIDUMPING

(106)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. Le informazioni e le osservazioni, se giustificate, sono state prese nella dovuta considerazione.

(107)

Ne consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della PRC, istituite con il regolamento (CE) n. 260/2007, devono essere mantenute.

(108)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, nella fattispecie si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali, che si applicano solamente alle società che beneficiano di un’aliquota del dazio individuale, prevedono in particolare la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati in allegato al presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, classificati attualmente ai codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 00 (codici TARIC 8101991010 e 8515900010) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

38,8 %

A756

Tutte le altre società

63,5 %

A999

3.   L’applicazione delle aliquote del dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 72 del 13.3.2007, pag. 1.

(3)  GU C 71 del 9.3.2012, pag. 23.


ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata da un responsabile della società, contenente le seguenti informazioni:

1)

nome e funzione del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di [volume] di elettrodi di tungsteno venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»