1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 504/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 per quanto riguarda la comunicazione di informazioni ai fini della franchigia doganale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, relativo agli articoli da 42 a 52 e agli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione informazioni relative all’ammissione in franchigia di taluni pezzi di ricambio, elementi, accessori, utensili, strumenti o apparecchi che superano un determinato valore o prezzo. La Commissione deve trasmettere tali informazioni agli Stati membri. A norma dell’articolo 18 di tale regolamento di esecuzione, dette informazioni devono essere periodicamente esaminate dal comitato del codice doganale.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011, talune informazioni contenute nelle domande di ammissione in franchigia di merci importate da o per conto di istituti o organismi scientifici aventi sede nell’Unione devono essere comunicate alla Commissione dagli Stati membri a cui è stata presentata la domanda.

(3)

Tali obblighi, che risalgono al 1983, non sono più necessari per la buona gestione delle importazioni in franchigia doganale. Essi comportano inoltre un inutile onere amministrativo, sia per gli Stati membri che per la Commissione. Pertanto, nell’interesse della semplificazione normativa e della razionalità, occorre sopprimere o semplificare le disposizioni corrispondenti.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 è modificato come segue:

1)

Il capo VII è soppresso.

2)

L’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

In tutti i casi l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’istituto o l’organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all’articolo 19.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(2)   GU L 314 del 29.11.2011, pag. 20.