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4.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 500/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2013
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus ceppo BV-0001, azossistrobina, clotianidin, fenpirazamina, heptamaloxyloglucan, metrafenone, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, propiconazolo, quizalofop-P, spiromesifen, tebuconazolo, tiametoxam e virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole in o su certi prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Per le sostanze acetamiprid, azossistrobina e propiconazolo i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze clotianidin, fenpirazamina, metrafenone, quizalofop-P, spiromesifen, tebuconazolo e tiametoxam gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze Adoxophyes orana granulovirus ceppo BV-0001, heptamaloxyloglucan, Paecilomyces lilacinus ceppo 251 e virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole non sono fissati LMR specifici negli allegati II e III e tali sostanze non figurano neppure nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, ad esse si applica pertanto il valore per difetto di 0,01 mg/kg. |
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(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acetamiprid su portulaca comune, leguminose e legumi (fagioli e piselli) è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(3) |
Per quanto riguarda l'azossistrobina, è stata presentata una domanda analoga per lattughe e altre insalate, spinaci e simili, sedano, cardo, spezie (semi, frutti e bacche) e rabarbaro. Per quanto riguarda il clotianidin, è stata presentata domanda analoga per le erbe aromatiche (tranne il cerfoglio). Per quanto riguarda la fenpirazamina, è stata presentata domanda analoga per pesche, albicocche e fragole. Per quanto riguarda il metrafenone, è stata presentata una domanda analoga per fragole, pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee e funghi coltivati. Per quanto riguarda il propiconazolo, è stata presentata una domanda analoga per gli agrumi. Per quanto riguarda il quizalofop-P, è stata presentata una domanda analoga per semi di colza, di girasole, di soia e di cotone. Per quanto riguarda il tebuconazolo, è stata presentata una domanda analoga per agrumi (tranne le arance), lattuga e altre insalate, prezzemolo, erba cipollina e legumi. Per quanto riguarda il tiametoxam, è stata presentata una domanda analoga per olive da tavola, olive da olio, cavolfiore e carciofi. |
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(4) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego della fenpirazamina su mandorle, uva e fragole. Il richiedente sostiene che l'impiego autorizzato della fenpirazamina su questi prodotti negli Stati Uniti determina residui che superano gli LMR autorizzati dal regolamento (CE) n. 396/2005 e che quindi sono necessari LMR più elevati per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. |
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(5) |
Per quanto riguarda lo spiromesifen, è stata presentata una domanda analoga per il tè. Il richiedente sostiene che l'impiego autorizzato dello spiromesifen su tale prodotto in Giappone, India e Indonesia determina residui che superano gli LMR autorizzati dal regolamento (CE) n. 396/2005 e che quindi sono necessari LMR più elevati per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tale prodotto. |
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(6) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
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(7) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito "l'Autorità", ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha reso pareri motivati sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
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(8) |
L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che, per quando riguarda l'uso di acetamiprid su leguminose (fagioli e piselli non sgranati) e legumi (fagioli e piselli), il numero di prove non è sufficiente per fissare nuovi LMR per i paesi settentrionali dell'UE. Per quanto riguarda l'impiego della fenpirazamina sulle albicocche e del quizalofop-P sui semi di soia essa ha concluso che i dati forniti non sono sufficienti a fissare un nuovo LMR. Per quanto riguarda l'impiego della fenpirazamina sulle fragole, l'Autorità ha concluso che i dati forniti non sono sufficienti a stabilire un nuovo LMR per l'impiego all'aperto. |
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(9) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati sono soddisfatte e che le modifiche degli LMR richieste sono accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori, sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori effettuata per 27 gruppi specifici di consumatori europei. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione lasciano presumere un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
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(10) |
Per quanto riguarda le sostanze Adoxophyes orana granulovirus ceppo BV-0001, Paecilomyces lilacinus ceppo 251 e virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole l'autorità ha concluso (3) che tali sostanze non sono patogene per gli esseri umani e non producono tossine. Alla luce di tale conclusione la Commissione ritiene appropriata l'inclusione di tali sostanze nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda l'heptamaloxyloglucan, l'Autorità ha concluso (4) che è appropriato includerlo nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(11) |
Il 7 luglio 2012 la commissione del Codex alimentarius (CAC) (5) ha adottato i livelli massimi di residui in base al Codex (CXL) per acetamiprid, clotianidin, tebuconazolo e tiametoxam. È opportuno inserire tali CXL come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione dei CXL non sicuri per un gruppo di consumatori europei e per i quali l'Unione ha formulato una riserva alla CAC (6). |
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(12) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche agli LMR risultano conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(13) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu:
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for acetamiprid in purslane, legume vegetables and pulses (beans and peas). EFSA Journal 2012; 10(12):3051 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3051.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for azoxystrobin in lettuce, spinach, celery, cardoon, spices and rhubarb. EFSA Journal 2012; 10(11):2991 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2991.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenpyrazamine in almonds, grapes, apricots, peaches and strawberries. EFSA Journal 2012; 10(11):2989 [32 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2989.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metrafenone in various crops. EFSA Journal 2013; 11(1):3075 [30 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3075.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propiconazole in citrus fruits. EFSA Journal 2012; 10(12):3049 [35 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3049.
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for quizalofop-P in sunflower seed and cotton seed. EFSA Journal 2010; 8(3):1532 [29 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1532.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for quizalofop-P in oilseed rape, sunflower, cotton and soybean. EFSA Journal 2012; 10(12):3008 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3008.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for spiromesifen in tea. EFSA Journal 2012; 10(12):3050 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3050.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in citrus (except oranges), lettuce and other salad plants, parsley and chives. EFSA Journal 2012; 10(9):2898 [37 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2898.
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for tebuconazole in pulses. EFSA Journal 2011; 9(6):2282 [30 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2282.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for thiamethoxam and clothianidin in various crops. EFSA Journal 2012; 10(11):2990 [44 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2990.
(3) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Adoxophyes orana granulovirus. EFSA Journal 2012; 10(4):2654 [32 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2654.
Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Paecilomyces lilacinus. doi:10.2903/j.efsa.2007.103r.
Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zucchini yellow mosaic virus - weak strain. EFSA Journal 2012; 10(6):2754 [30 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2754.
(4) Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance heptamaloxyloglucan. doi:10.2903/j.efsa.2009.334r.
(5) Le relazioni del Comitato Codex sui residui di antiparassitari sono disponibili all'indirizzo:
http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf
Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission. Appendici II e III. Sessione trentacinquesima. Roma (Italia) 2-7 luglio 2012.
(6) Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2012; 10(7):2859 [155 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
Nell'allegato II, le colonne relative a acetamiprid, azossistrobina propiconazolo sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
L'allegato III è così modificato:
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3) |
Nell'allegato IV, le voci: "Adoxophyes orana granulovirus ceppo BV-0001", "heptamaloxyloglucan", "Paecilomyces lilacinus ceppo 251" e"virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole" sono aggiunte in ordine alfabetico. |
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(*2) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*4) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»