30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 494/2013 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.

(2)

Il Consiglio ritiene che una persona e due entità debbano essere rimosse dall’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive che figura all’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON


(1)   GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.


ALLEGATO

La persona e le entità seguenti sono rimosse dall’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006:

1)

Persona

Shadryna, Hanna Stanislavauna

2)

Entità

a)

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

b)

Sport-Pari