18.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/1


REGOLAMENTO (UE) N. 463/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I, II e IV al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il termine «kainit» (in italiano «kainite») è stato usato nella tabella A.3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 2003/2003 (versione inglese) come denominazione del tipo di concime in riferimento al sale grezzo di potassio. L’accezione di tale termine si è successivamente ristretta a un unico tipo specifico di sale grezzo di potassio, il che comporta una potenziale restrizione al commercio per i produttori interessati a commercializzare altre fonti di sali di potassio. Al fine di prevenire tale restrizione e agevolare pertanto l’accesso dei coltivatori degli Stati membri a una maggiore varietà di sali di potassio si rende opportuno adottare in tali voci una denominazione più generica per tale tipo di concime, correggendo di conseguenza ogni riferimento al termine «kainit». È opportuno concedere ai produttori di sali grezzi di potassio un periodo di transizione per adeguare l’etichettatura alle nuove norme.

(2)

L’acido lignosolfonico è un materiale complesso ricavabile da diverse fonti lignee. Data la disponibilità in commercio di diversi gradi di qualità è importante adattare al progresso tecnico le prescrizioni in fatto di qualità imposte ai prodotti da commercializzare come concimi CE.

(3)

Le sostanze di calcinazione, conosciute anche come concimi calcici, riducono l’acidità del suolo e in tal modo possono anche fornire l’uno o l’altro dei nutrienti magnesio e calcio ovvero entrambi. I produttori di sostanze di calcinazione subiscono la disomogeneità delle norme nazionali che causa distorsioni del mercato interno. È quindi opportuno aggiungere le sostanze di calcinazione ai tipi di concimi figuranti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 in modo da permetterne la libera circolazione sul mercato interno. Inoltre il Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) ha elaborato norme EN per i metodi di analisi delle sostanze di calcinazione. Al fine di rendere obbligatorio il rispetto di tali norme è d’uopo inserirle nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 che definisce i metodi di campionamento e di analisi.

(4)

È opportuno concedere un periodo di transizione affinché i produttori di sostanze di calcinazione abbiano il tempo di adeguarsi alle nuove norme EN.

(5)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2003/2003 definisce le tolleranze relative al titolo di nutrienti dichiarato. È opportuno modificare l’allegato II per inserire tali tolleranze ammesse anche per le sostanze di calcinazione.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che il controllo dei concimi CE sia effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi stabiliti dal relativo allegato IV. Alcuni di tali metodi non sono però riconosciuti a livello internazionale e vanno sostituiti dalle norme EN recentemente elaborate dal Comitato europeo di normalizzazione.

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Emendamenti

1.   L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

2.   L’allegato II del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

3.   L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

A titolo di deroga al secondo paragrafo dell’articolo 3 i produttori possono applicare quanto prescritto dall’allegato I, punto 1, prima del 7 dicembre 2014.

Articolo 3

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il punto 1 dell’allegato I si applica dal 7 dicembre 2014.

3.   Il punto 3 dell’allegato I, il punto 2 dell’allegato II e il punto 4 dell’allegato III si applicano dal 7 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1)

nella sezione A.3, le voci 1 e 2 della tabella sono sostituite da quanto appresso:

«1

Sale grezzo di potassio

Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio

10 % K2O

Potassio valutato come K2O solubile in acqua

5 % MgO

Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali

Ossido di potassio solubile in acqua

Ossido di magnesio solubile in acqua

2

Sale grezzo di potassio arricchito

Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio arricchiti mediante miscelazione con cloruro di potassio

18 % K2O

Potassio valutato come K2O solubile in acqua

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali

Ossido di potassio solubile in acqua

Indicazione facoltativa del titolo di ossido di magnesio solubile in acqua se superiore a 5 % MgO»

2)

nella sezione E.3.2 la tabella è sostituita dalla seguente:

«n.

Denominazione

Denominazione alternativa

Formula chimica

Numero CAS dell’acido (*1)

1

Acido lignosolfonico

LS

Formula chimica non disponibile

8062-15-5 (*2)

3)

è aggiunta la seguente sezione G:

«G.   Sostanze di calcinazione

I termini “SOSTANZA DI CALCINAZIONE” sono aggiunti dopo i termini “Concime CE”.

Tutte le proprietà indicate nelle tabelle delle sezioni da G.1 a G.5 si riferiscono al prodotto quale commercializzato, salva diversa specifica.

Se agitate in acqua, le sostanze di calcinazione granulate prodotte per aggregazione di particelle primarie più piccole devono disaggregarsi in particelle con distribuzione delle dimensioni corrispondente a quanto indicato nelle descrizioni per ogni tipo, misurata mediante il metodo 14.9 “Determinazione dello sgretolamento dei granulati”.

G.1.   Calce naturale

n.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso)

Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi

Altre prescrizioni

Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo

Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato

Forme e solubilità degli elementi nutritivi

Altri criteri da dichiarare

1

2

3

4

5

6

1a)

Calcare, qualità di base

Prodotto che abbia come ingrediente essenziale carbonato di calcio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare.

Valore neutralizzante minimo: 42

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 %

frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 % e

frazione passante a 0,5 mm pari almeno al 50 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale (indicazione facoltativa)

Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa)

Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

1b)

Calcare di prima qualità

Valore neutralizzante minimo: 50

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 %

frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 %

frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 % e

frazione passante a 0,1 mm pari almeno al 30 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

2a)

Calcare magnesifero, qualità di base

Prodotto che abbia come ingredienti essenziali carbonato di calcio e carbonato di magnesio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare magnesifero.

Valore neutralizzante minimo: 45

Totale magnesio: 3 % MgO

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 %

frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 % e

frazione passante a 0,5 mm pari almeno al 50 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale

Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa)

Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

2b)

Calcare magnesifero di prima qualità

Valore neutralizzante minimo: 52

Totale magnesio: 3 % MgO

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 %

frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 %

frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 % e

frazione passante a 0,1 mm pari almeno al 30 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

3a)

Calcare dolomitico, qualità di base

Prodotto che abbia come ingredienti essenziali carbonato di calcio e carbonato di magnesio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di dolomite.

Valore neutralizzante minimo: 48

Totale magnesio: 12 % MgO

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 %

frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 % e

frazione passante a 0,5 mm pari almeno al 50 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale

Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa)

Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

3b)

Calcare dolomitico di prima qualità

Valore neutralizzante minimo: 54

Totale magnesio: 12 % MgO

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 %

frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 %

frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 % e

frazione passante a 0,1 mm pari almeno al 30 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

4a)

Calcare marino, qualità di base

Prodotto che abbia come ingrediente essenziale carbonato di calcio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare di origine marina.

Valore neutralizzante minimo: 30

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 % e

frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale (indicazione facoltativa)

Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa)

Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

4b)

Calcare marino di prima qualità

Valore neutralizzante minimo: 40

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % e

frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

5a)

Calcare fine, qualità di base

Prodotto che abbia come ingrediente essenziale carbonato di calcio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare fine.

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido dopo disintegrazione in acqua:

frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 90 %

frazione passante a 2 mm pari almeno al 70 % e

frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 40 %.

Reattività della frazione passante a 1-2 mm (mediante stacciatura allo stato secco) pari almeno al 40 % in acido citrico

Valore neutralizzante minimo: 42

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 25 mm pari almeno al 97 % e

frazione passante a 2 mm pari almeno al 30 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale (indicazione facoltativa)

Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa)

Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

5b)

Calcare fine di prima qualità

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido dopo disintegrazione in acqua:

frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 %

frazione passante a 2 mm pari almeno al 70 % e

frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 %.

Reattività della frazione passante a 1-2 mm (mediante stacciatura allo stato secco) pari almeno al 65 % in acido citrico

Valore neutralizzante minimo: 48

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 25 mm pari almeno al 97 % e

frazione passante a 2 mm pari almeno al 30 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

6

Sospensione di carbonati

Prodotto che abbia come ingredienti essenziali carbonato di calcio e/o carbonato di magnesio, ottenuto mediante triturazione e sospensione in acqua di depositi naturali di calcare, calcare magnesifero, calcare dolomitico o calcare fine.

Valore neutralizzante minimo: 35

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 %

frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 %

frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 % e

frazione passante a 0,1 mm pari almeno al 30 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale se MgO ≥ 3 %

Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa)

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

G.2.   Varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi di origine naturale

n.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso)

Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi

Altre prescrizioni

Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo

Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato

Forme e solubilità degli elementi nutritivi

Altri criteri da dichiarare

1

2

3

4

5

6

1a)

Calce viva, qualità di base

Prodotto che abbia come ingrediente essenziale ossido di calcio ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare.

Valore neutralizzante minimo: 75

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco:

Fine:

frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %.

Setacciata:

frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e

frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.

La denominazione del tipo deve comprendere la definizione “fine” o “setacciata”.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale (indicazione facoltativa)

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

1b)

Calce viva di prima qualità

Prodotto che abbia come ingrediente essenziale ossido di calcio ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare.

Valore neutralizzante minimo: 85

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco:

Fine:

frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %.

Setacciata:

frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e

frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.

La denominazione del tipo deve comprendere la definizione “fine” o “setacciata”.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale (indicazione facoltativa)

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

2a)

Calce viva magnesifera, qualità di base

Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare magnesifero.

Valore neutralizzante minimo: 80

Magnesio totale: 7 % MgO

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco:

Fine:

frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %.

Setacciata:

frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e

frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.

La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata»

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

2b)

Calce viva magnesifera di prima qualità

Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare magnesifero.

Valore neutralizzante minimo: 85

Magnesio totale: 7 % MgO

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco:

Fine:

frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %.

Setacciata:

frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e

frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.

La denominazione del tipo deve comprendere la definizione “fine” o “setacciata”.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

3a)

Calce viva dolomitica, qualità di base

Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di dolomite.

Valore neutralizzante minimo: 85

Magnesio totale: 17 % MgO

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco:

Fine:

frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %.

Setacciata:

frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e

frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.

La denominazione del tipo deve comprendere la definizione “fine” o “setacciata”.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

3b)

Calce viva dolomitica di prima qualità

Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di dolomite.

Valore neutralizzante minimo: 95

Magnesio totale: 17 % MgO

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco:

Fine:

frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %.

Setacciata:

frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e

frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.

La denominazione del tipo deve comprendere la definizione “fine” o “setacciata”.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

4

Calce viva idrata (calce spenta)

Prodotto che abbia come ingrediente essenziale idrossido di calcio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare.

Valore neutralizzante minimo: 65

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale (indicazione facoltativa)

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa)

Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

5

Calce viva idrata magnesifera (calce spenta magnesifera)

Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare magnesifero.

Valore neutralizzante minimo: 70

Magnesio totale: 5 % MgO

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa)

Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

6

Calce viva idrata dolomitica

Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare dolomitico.

Valore neutralizzante minimo: 70

Magnesio totale: 12 % MgO

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa)

Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

7

Sospensione di calce idrata

Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e/o idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione, spegnimento e sospensione in acqua di depositi naturali di calcare, calcare magnesifero o calcare dolomitico.

Valore neutralizzante minimo: 20

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:

frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale se MgO ≥ 3 %

Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

G.3.   Varietà di calce ottenute da processi industriali

n.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso)

Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi

Altre prescrizioni

Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo

Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato

Forme e solubilità degli elementi nutritivi

Altri criteri da dichiarare

1

2

3

4

5

6

1a)

Calce da zuccherificio

Prodotto ottenuto dalla produzione dello zucchero, ottenuto per carbonatazione esclusivamente di calce viva proveniente da fonti naturali e contenente come ingrediente essenziale carbonato di calcio molto fine.

Valore neutralizzante minimo: 20

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale (indicazione facoltativa)

Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa)

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

1b)

Calce da zuccherificio (sospensione)

Valore neutralizzante minimo: 15

G.4.   Calce mista

n.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso)

Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi

Altre prescrizioni

Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo

Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato

Forme e solubilità degli elementi nutritivi

Altri criteri da dichiarare

1

2

3

4

5

6

1

Calce mista

Prodotto ottenuto miscelando i tipi che figurano nelle sezioni G1 e G2.

Titolo minimo di carbonato: 15 %

Titolo massimo di carbonato: 90 %

Se MgO ≥ 5 % si deve aggiungere “magnesifera” alla denominazione del tipo.

Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.

Tipi che figurano nelle sezioni G.1 e G.2.

Valore neutralizzante

Calcio totale

Magnesio totale se MgO ≥ 3 %

Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

G.5.   Miscele di sostanze di calcinazione con altri tipi di concimi CE

n.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso)

Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi

Altre prescrizioni

Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo

Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato

Forme e solubilità degli elementi nutritivi

Altri criteri da dichiarare

1

2

3

4

5

6

1

Miscela di [denominazione del tipo che figura nelle sezioni da G.1 a G.4] e [designazione del tipo che figura nelle sezioni A, B, D].

Prodotto ottenuto tramite miscelazione, compattazione o granulazione di sostanze di calcinazione che figurano nelle sezioni da G.1 a G.4 con tipi di concime che figurano nelle sezioni A, B o D.

Non sono consentite le miscele seguenti:

Solfato ammonico (tipo A.1.4) o urea (tipo A.1.9) con calci contenenti ossidi o idrossidi che figurano nella sezione G.2,

Miscelazione e successiva compattazione o granulazione di superfosfati dei tipi A.2.2 a), b) o c) con qualsiasi tipo che figura nelle sezioni da G.1 a G. 4.

Valore neutralizzante 15

3 % N per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di N

3 % P2O5 per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di P2O5

3 % K2O per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di K2O

Potassio valutato come K2O solubile in acqua

Altre prescrizioni riportate nelle voci individuali.

Valore neutralizzante

Elementi nutritivi in base alle dichiarazioni di elementi nutritivi dei tipi singoli di concimi

Calcio totale

Magnesio totale se MgO ≥ 3 %

Se il tenore di cloruro non supera il 2 % Cl si può aggiungere la specificazione “a basso tenore di cloruro”.

Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

Finezza (indicazione facoltativa)»


(*1)  Solo a titolo informativo.

(*2)  Per motivi correlati alla qualità, il relativo titolo di idrossile fenolico e il relativo titolo di zolfo organico misurati secondo quanto prescritto da EN 16109 devono essere superiori rispettivamente a 1,5 % e 4,5 %.»


ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:

1)

la sezione 1.3. è così modificata:

a)

nella prima voce, la denominazione del tipo indicata come «kainit» è sostituita da «sale grezzo di potassio». Questa rettifica non riguarda l’edizione italiana;

b)

nella seconda voce, la denominazione del tipo indicata come «sale di kainit arricchito» è sostituita da «sale grezzo di potassio arricchito». Questa rettifica non riguarda l’edizione italiana;

2)

è aggiunta la seguente sezione 5:

«5.   Sostanze di calcinazione

La tolleranza ammessa in rapporto al titolo dichiarato di calcio e magnesio è di:

Ossido di magnesio:

sino a 8 % MgO compreso

1

tra 8 % e 16 % MgO

2

superiore a 16 % MgO

3

Ossido di calcio

3

La tolleranza ammessa in rapporto al valore neutralizzante dichiarato è di:

Valore neutralizzante

3

La tolleranza applicabile alla percentuale dichiarata di materiale passante a dimensione specifica del setaccio è di:

Finezza delle particelle

10 »


ALLEGATO III

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003, sezione B, è modificato come segue:

1)

la voce «Metodo 6.1» è sostituita dal testo seguente:

« Metodo 6.1

Determinazione dei cloruri in assenza di sostanza organica

EN 16195: Concimi — Determinazione dei cloruri in assenza di sostanza organica

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»

2)

il testo relativo ai metodi da 8.6 a 8.8 è sostituito dal seguente:

« Metodo 8.6

Titolazione con permanganato del calcio estratto in seguito a precipitazione come ossalato

EN 16196: Concimi — Titolazione con permanganato del Calcio estratto in seguito a precipitazione come ossalato

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 8.7

Determinazione del magnesio mediante spettrometria di assorbimento atomico

EN 16197: Concimi — Determinazione del magnesio mediante spettrometria di assorbimento atomico

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 8.8

Determinazione del magnesio mediante complessometria

EN 16198: Concimi — Determinazione del magnesio mediante complessometria

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»

3)

la voce «Metodo 8.10» è sostituita dal testo seguente:

« Metodo 8.10

Determinazione del sodio estratto mediante spettrometria di emissione di fiamma

EN 16199: Concimi — Determinazione del sodio estratto mediante spettrometria di emissione di fiamma

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»

4)

sono aggiunti i seguenti metodi appartenenti alla serie 14:

« Metodi 14

Sostanze di calcinazione

Metodo 14.1

Determinazione della distribuzione granulometrica delle sostanze calcinanti mediante stacciatura allo stato secco e umido

EN 12948: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione della distribuzione granulometrica mediante stacciatura allo stato secco e umido

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 14.2

Determinazione della reattività di correttivi a base di carbonati e silicati con acido cloridrico

EN 13971: Correttivi a base di carbonati e silicati — Determinazione della reattività — Metodo per titolazione potenziometrica con acido cloridrico

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 14.3

Determinazione della reattività — Metodo per titolazione automatica con acido citrico

EN 16357: Correttivi calcici a base di carbonati — Determinazione della reattività — Metodo per titolazione automatica con acido cloridrico

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 14.4

Determinazione del valore di neutralizzazione dei correttivi calcici

EN 12945: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del valore di neutralizzazione — Metodi di titolazione

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 14.5

Determinazione del calcio nei correttivi calcici mediante metodo all’ossalato

EN 13475: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del contenuto di calcio — Metodo all’ossalato

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 14.6

Determinazione del contenuto di calcio e magnesio nei correttivi calcici mediante metodo complessometrico

EN 12946: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del contenuto di calcio e magnesio — Metodo complessometrico

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 14.7

Determinazione del magnesio nei correttivi calcici per spettrometria di assorbimento atomico

EN 12947: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del contenuto di magnesio — Metodo per spettrometria di assorbimento atomico

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 14.8

Determinazione del contenuto in acqua

EN 12048: Concimi e correttivi calcici allo stato solido — Determinazione del contenuto in acqua — Metodo gravimetrico per essiccamento a 105 °C + /– 2 °C

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 14.9

Determinazione dello sgretolamento dei granulati

EN 15704: Correttivi calcici e magnesiaci — Determinazione dello sgretolamento di carbonati di calcio e di calcio/magnesio granulati per azione dell’acqua

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 14.10

Determinazione dell’impatto del prodotto per incubazione del suolo

EN 14984: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione dell’impatto del prodotto sul pH del suolo — Metodo di incubazione del suolo

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»