17.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 456/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2013

recante misure transitorie per quanto riguarda i contingenti di importazione di latte previsti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 e i contingenti di importazione di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 412/2008 e (CE) n. 431/2008 a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

In vista dell’adesione della Croazia all’Unione europea a decorrere dal 1o luglio 2013, occorre stabilire misure transitorie riguardo ad alcuni contingenti di importazione nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine al fine di consentire agli importatori della Croazia di partecipare a tali contingenti.

(2)

A norma del titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (1), il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito. Al fine di garantire, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l’accesso degli operatori della Croazia ai contingenti di importazione di cui al titolo 2, capo I, e al titolo 2, capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001, è opportuno autorizzare detti operatori a presentare la domanda e la prova richiesta per il riconoscimento solo anteriormente al 1o ottobre 2013 anziché anteriormente al 1o aprile 2013. È altresì opportuno che le autorità della Croazia comunichino ai richiedenti l’esito della procedura di riconoscimento anteriormente al 1o novembre 2013 anziché anteriormente al 1o maggio 2013 e che comunichino alla Commissione il relativo elenco degli importatori riconosciuti anteriormente al 15 novembre 2013 anziché anteriormente al 20 maggio 2013.

(3)

Il regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, dell’8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 63 703 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione nell’Unione per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo. A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 412/2008, i richiedenti di diritti di importazione sono tenuti a dimostrare di essere stabilimenti di trasformazione riconosciuti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3) e di avere operato nel settore della fabbricazione di prodotti trasformati contenenti carni bovine durante ognuno dei due periodi di riferimento di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4). Riguardo alla prima condizione, per poter importare nel periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014, i richiedenti di diritti di importazione della Croazia devono dimostrare di essere stati riconosciuti quali stabilimenti di trasformazione autorizzati a esportare nell’Unione a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5). L’obbligo di dimostrare i risultati ottenuti in passato per poter presentare domanda di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 412/2008 dovrebbe essere soddisfatto dalla produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine avvenuta in Croazia nel 2011 e nel 2012 in conformità alla legislazione croata.

(4)

Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (6) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 53 000 tonnellate di carni bovine congelate per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo. In relazione al periodo contingentale che va dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014, occorre precisare che la prova che gli operatori della Croazia sono tenuti a esibire per poter presentare domanda di diritti di importazione non deve riguardare le importazioni in provenienza dagli Stati membri.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure transitorie riguardanti il regolamento (CE) n. 2535/2001

1.   In deroga all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2535/2001, per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014 nell’ambito dei contingenti di cui al titolo 2, capo I, e al titolo 2, capo III, sezione 2, del medesimo regolamento, è concesso il riconoscimento ai richiedenti che, anteriormente al 1o ottobre 2013, presentano una domanda alle autorità competenti della Croazia, dove sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA, accompagnata dalla prova di avere importato in Croazia o esportato dalla Croazia sia nel 2011 che nel 2012 almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, non sono considerate importazioni o esportazioni le transazioni realizzate nell’ambito del perfezionamento attivo o passivo.

3.   In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2535/2001, anteriormente al 1o novembre 2013, l’autorità competente della Croazia comunica ai richiedenti l’esito della procedura di riconoscimento e, se del caso, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido fino al 30 giugno 2014.

4.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, anteriormente al 15 novembre 2013, l’autorità competente della Croazia comunica, in conformità al paragrafo 3 del medesimo articolo, l’elenco degli operatori riconosciuti alla Commissione, la quale lo trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Solo gli importatori che figurano nell’elenco sono autorizzati a presentare domande di titolo dal 20 al 30 novembre 2013 per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014, a norma degli articoli da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Misure transitorie riguardanti il regolamento (CE) n. 412/2008

In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 412/2008, riguardo al periodo contingentale di importazione dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014, i richiedenti di diritti di importazione della Croazia dimostrano di essere stati riconosciuti quali stabilimenti di trasformazione autorizzati a esportare nell’Unione a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 e dimostrano inoltre alle autorità competenti della Croazia di avere operato nel settore della fabbricazione di prodotti trasformati contenenti carni bovine, in conformità alla legislazione croata, durante ognuno dei due periodi di riferimento di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Misure transitorie riguardanti il regolamento (CE) n. 431/2008

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 431/2008, per il periodo contingentale che ha inizio il 1o luglio 2013, i richiedenti di diritti di importazione della Croazia dimostrano alle autorità competenti della Croazia che un quantitativo di carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91 è stato importato dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali croate pertinenti nel periodo dal 1o maggio 2012 al 30 aprile 2013, escludendo tuttavia le importazioni dagli Stati membri. Tale quantitativo costituisce il quantitativo di riferimento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e con riserva dell’entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(2)  GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(6)  GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3.