14.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 432/2013 DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),
vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio (2) applica misure restrittive alle persone, entità e organismi indicati nel suo allegato I, in conformità della risoluzione 1844 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(2) |
Il 6 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2093 (2013), che aggiorna i criteri di designazione applicati dal comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 751(1992) per quanto riguarda la Somalia. |
(3) |
Il 25 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/201/PESC (3), che modifica la decisione 2010/231/PESC e la aggiorna rispetto all'UNSCR 2093 (2013). |
(4) |
Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 356/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2 del regolamento (UE) n. 356/2010, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in quanto:
a) |
sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia, o che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM); |
b) |
hanno violato l’embargo sulle armi o il divieto di fornire la relativa assistenza o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi di cui al paragrafo 34 dell’UNSCR 2093 (2013); |
c) |
impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia; |
d) |
sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile; |
e) |
sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
(2) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.
(3) GU L 116 del 26.4.2013, pag. 10.