9.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 428/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e che abroga il regolamento (UE) n. 929/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (2) fa riferimento a varie disposizioni applicabili alla presentazione, all’accettazione e alla distribuzione dei piani di volo, nonché alle modifiche di elementi chiave in un piano di volo nella fase che precede il volo, che sono definite dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (di seguito ICAO). In seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 1033/2006 e del regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione, del 18 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all’articolo 3, paragrafo 1 (3), tali disposizioni sono state modificate dall’ICAO.

(2)

È opportuno aggiornare i riferimenti di cui al regolamento (CE) n. 1033/2006 per soddisfare gli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri e assicurare la coerenza con il quadro normativo internazionale.

(3)

Le disposizioni finali dell’ICAO sul piano di volo 2012 sono state approvate e avrebbero dovuto essere applicate a decorrere dal 15 novembre 2012. Pertanto il presente regolamento si sarebbe dovuto applicare a decorrere dal 15 novembre 2012. Dato che la pubblicazione di dette disposizioni ICAO è avvenuta solo il 30 dicembre 2012, non è stato possibile farvi riferimento prima del 15 novembre 2012. Pertanto, il presente regolamento si applica retroattivamente.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1033/2006 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’allegato al regolamento (CE) n. 1033/2006 è sostituito dal seguente:

«Norme ICAO di cui all’articolo 3, paragrafo 1

1.

Capitolo 3, paragrafo 3.3 (“Flight Plans”) dell’allegato 2 dell’ICAO — “Rules of the Air” (decima edizione — luglio 2005, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 42).

2.

Capitolo 4, paragrafo 4.4 (“Flight Plans”), e capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 (“Movement messages”) del doc. 4444 delle PANS-ATM dell’ICAO (quindicesima edizione — 2007, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 4).

3.

Capitolo 2 (“Flight Plans”) e capitolo 6, paragrafo 6.12.3 (“Boundary estimates”) delle Regional Supplementary Procedures (procedure regionali supplementari), doc. 7030 European (EUR) Regional Supplementary Procedures, (quinta edizione del 2008 — comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 7).»

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 929/2010 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46.

(3)  GU L 273 del 19.10.2010, pag. 4.