8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/1


REGOLAMENTO (UE) N. 418/2013 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2013

che istituisce un dazio anti-dumping provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Apertura

(1)

Il 10 agosto 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha reso nota con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura») l’apertura di un procedimento antidumping («il procedimento antidumping») relativo alle importazioni nell’Unione di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India. («il paese interessato»).

(2)

Lo stesso giorno la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) l’apertura di un procedimento antisovvenzione relativo alle importazioni verso l’Unione di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India ed ha avviato un’inchiesta separata («il procedimento antisovvenzione»).

(3)

Il procedimento antidumping è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2012 dall’Associazione europea della siderurgia (Eurofer) («il denunciante») a nome di produttori che rappresentano più del 50 % della produzione totale dell’Unione di determinati fili di acciaio inossidabile. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto citato e del grave pregiudizio che ne consegue, elementi ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta.

1.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(4)

La Commissione ha notificato ufficialmente l’apertura dell’inchiesta al denunciante, agli altri produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori noti, agli importatori ed utilizzatori noti e alle autorità indiane.

(5)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(6)

Tenuto conto del numero elevato di produttori esportatori nel paese interessato, di importatori indipendenti e di produttori dell’Unione coinvolti dal procedimento, e per completare l’inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha annunciato nell’avviso di apertura la sua decisione di limitare ad un numero ragionevole i produttori esportatori nel paese interessato, gli importatori indipendenti e i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante la scelta di un campione, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base (tecnica nota anche come «campionamento»).

1.2.1.   Campionamento dei produttori esportatori

(7)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori nel paese interessato sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura.

(8)

In totale 18 produttori esportatori, alcuni dei quali appartenenti allo stesso gruppo, hanno fornito le informazioni richieste, hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione e sette di essi hanno chiesto di essere esaminati a titolo individuale nell’eventualità che non fossero inclusi nel campione. Quindici di queste società disposte a collaborare hanno dichiarato di aver esportato fili di acciaio inossidabile verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Il campione è stato quindi scelto in base alle informazioni fornite da questi quindici produttori esportatori.

(9)

In applicazione dell’articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione atto ad essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato è composto da due società individuali e da un gruppo costituito da quattro società collegate, che insieme rappresentano più del 63 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione.

(10)

In applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione di un campione rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni sulla selezione del campione.

(11)

Come indicato al considerando 9 il campione è stato limitato a un numero ragionevole di società che potevano essere esaminate nel tempo disponibile. Le società esaminate ai fini dell’inchiesta sono indicate più avanti nel considerando 19.

(12)

Inoltre, come indicato al considerando 8, inizialmente sono state ricevute 7 richieste di valutazione individuale. Si è ritenuto quindi che in questa fase un esame individuale sarebbe stato eccessivamente oneroso e avrebbe impedito la rapida conclusione dell’inchiesta.

(13)

Tuttavia le richieste inoltrate dagli esportatori che hanno presentato le informazioni necessarie entro i termini stabiliti verranno esaminate nel prosieguo dell’inchiesta.

1.2.2.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(14)

Nell’avviso di apertura la Commissione annunciava di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Tale campione inizialmente era formato da cinque produttori noti alla Commissione prima dell’apertura dell’inchiesta in quanto produttori di fili di acciaio inossidabile nell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume delle vendite e della produzione, nonché all’ubicazione geografica. Anche le parti interessate sono state invitate tramite l’avviso di apertura a presentare le loro osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni sul campione proposto. L’esame delle risposte al questionario ha rivelato che uno dei produttori selezionati dell’Unione aveva una società collegata, anch’essa operante nella produzione e vendita di fili di acciaio inossidabile. Anche questa società collegata è stata quindi inclusa nel campione. I sei produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano pertanto il 46,5 % della produzione totale stimata dell’Unione, per cui il campione è da considerarsi rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.2.3.   Campionamento degli importatori

(15)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione ed a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura.

(16)

In totale nove importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. La Commissione ha selezionato un campione formato da tre società che rappresentano il 23,8 % delle importazioni indiane verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta, percentuale calcolata sulla base del massimo volume di importazioni verso l’Unione. Tuttavia due tra gli importatori selezionati nel campione non hanno trasmesso risposte al questionario. Per questo motivo la campionatura non può essere applicata in questa fase dell’inchiesta e occorrerà richiedere nuovamente la collaborazione degli importatori durante il prosieguo dell’inchiesta.

1.2.4.   Risposte al questionario e visite di verifica

(17)

Sono stati inviati questionari ai tre (gruppi di) produttori esportatori inclusi nel campione in India e ai produttori esportatori che hanno chiesto l’esame individuale, ai sei produttori dell’Unione inclusi nel campione, ai tre importatori indipendenti inclusi nel campione e a nove utilizzatori noti.

(18)

Sono state ricevute risposte al questionario dai tre (gruppi di) produttori esportatori inclusi nel campione in India, da due dei produttori esportatori che avevano chiesto l’esame individuale, dai sei produttori dell’Unione inclusi nel campione, da un importatore indipendente e da tre utilizzatori.

(19)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e ritenute necessarie per la determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori dell’Unione:

Hagener Feinstahl GmbH, Hagen, Germania,

Inoxfil SA, Igualada, Spagna,

Rodacciai SpA, Milano, Italia,

Trafilerie Brambilla SpA, Calziocorte, Italia,

Ugitech Group:

Ugitech France SA, Bourg en Bresse, Francia,

Sprint Metal Edelstahl, Hemer, Germania.

 

Produttori esportatori in India:

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat,

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra,

Gruppo Venus:

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra,

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra,

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra.

1.3.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(20)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 (di seguito «periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2009 e la fine del periodo dell’inchiesta (nel seguito «periodo considerato»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(21)

Il prodotto in esame è rappresentato da filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificati nei codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originari dell’India.

(22)

Una delle parti interessate ha affermato che esistono dei prodotti cosiddetti «ad elevato profilo tecnico», diversi dagli altri tipi di prodotti in esame, fabbricati in India ma anche nell’Unione. Essa ha inoltre affermato che, al contrario della maggior parte dei tipi di prodotto esportati dall’India verso l’Unione, i prodotti ad elevato profilo tecnico non sono prodotti d’uso corrente, bensì categorie di prodotti specifici fabbricati per usi determinati, in determinati gradi d’acciaio e diametri specifici, che non dovrebbero quindi rientrare nell’oggetto dell’inchiesta.

(23)

In questa fase è emerso che le categorie di prodotti ad elevato profilo tecnico erano compresi nella definizione del prodotto ed hanno specifiche di base fisiche, chimiche e tecniche simili agli altri tipi di prodotto in esame. Risulta inoltre che queste categorie di prodotti sono fabbricate anche dai produttori dell’Unione, per cui le categorie di prodotti ad elevato profilo tecnico rientrano nell’ambito dell’inchiesta.

2.2.   Prodotto simile

(24)

L’indagine ha stabilito che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno in India risultano avere, alla pari del prodotto fabbricato dall’industria dell’Unione e venduto sul mercato unionale, le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e le stesse applicazioni fondamentali. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Introduzione

(25)

Dalle visite di verifica effettuate presso le sedi dei tre produttori esportatori indiani inclusi nel campione e l’esame successivo delle informazioni raccolte è emerso che tutti avevano fornito alcune informazioni che non potevano considerarsi attendibili.

(26)

Nel caso di un produttore esportatore, la Commissione ha rilevato che i costi indicati nella risposta al questionario non erano coerenti e non trovavano riscontro nei costi riportati dal sistema di contabilità interna del produttore.

(27)

Il produttore esportatore ha affermato che le differenze rilevate tra i costi indicati alla Commissione e quelli identificati nel sistema di contabilità interna durante la visita di verifica si dovevano a errori nella registrazione delle transazioni e a differenze nei metodi di gestione contabile, in particolare per quanto riguarda il consumo di materia prima. Il produttore esportatore ha affermato che i dati del sistema di contabilità interna non erano attendibili e non dovevano essere utilizzati ai fini dell’inchiesta. Pur avendo utilizzato lo stesso sistema di gestione contabile per diversi anni, il produttore esportatore ha affermato che la Commissione dovrebbe fondare la sua analisi sui costi indicati nella risposta al questionario, non sui dati relativi ai costi presenti nel sistema di contabilità interna dell’azienda.

(28)

Va notato che, sebbene i dati presenti nel sistema di contabilità interna fossero coerenti con i rendiconti finanziari sottoposti a revisione forniti dal produttore esportatore, durante la visita di verifica non è stato possibile effettuare un confronto e stabilire quindi una relazione tra le tabelle dei costi preparate specificamente per l’inchiesta in corso e i dati presenti nel sistema di contabilità interna. Per questo motivo, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, si ritiene opportuno utilizzare le informazioni presenti nel sistema di contabilità interna del produttore esportatore ai fini della presente inchiesta antidumping.

(29)

Per questo motivo la Commissione ha provvisoriamente corretto i dati relativi ai costi forniti dal produttore esportatore nella risposta al questionario utilizzando i dati disponibili nel suo sistema di contabilità interna.

(30)

Nel caso di un secondo produttore esportatore la Commissione ha rilevato che i dati relativi agli acquisti e al consumo di materie prime indicati alla Commissione nella risposta al questionario non erano suffragati dai dati presenti nel sistema del produttore per la gestione degli inventari. In particolare sono emerse differenze tra le due fonti nella distribuzione dei prodotti in base ai gradi d’acciaio. La Commissione prende atto del fatto che il grado d’acciaio è un fattore determinante per stabilire il costo del prodotto finito. Eventuali informazioni inattendibili relative al grado d’acciaio potrebbero alterare notevolmente i calcoli dei costi e dei prezzi di vendita delle singole categorie di prodotto, potendo quindi risultare fuorvianti.

(31)

Il produttore esportatore ha affermato tuttavia che gli archivi informatici contenenti i dati sugli acquisti di materia prima raccolti dalla Commissione durante la visita di verifica erano incompleti, perché altre unità dell’azienda avevano effettuato acquisti ulteriori non riportati e quindi non registrati negli archivi informatici raccolti durante la visita di verifica ed esaminati dalla Commissione. Il produttore esportatore ha inoltre affermato che le differenze rilevate nelle quantità d’acciaio presenti in ogni singolo grado si dovevano al fatto che alcuni gradi d’acciaio erano parzialmente coincidenti e che alcune fasi del processo produttivo non permettevano una tracciabilità a livello dei singoli gradi d’acciaio.

(32)

La Commissione osserva tuttavia che tali dichiarazioni da parte della società a proposito degli ulteriori acquisti di materia prima non sono sufficienti a spiegare le differenze rilevate a livello dei singoli gradi d’acciaio. La Commissione osserva anche che secondo la società non è possibile garantire una tracciabilità precisa in base ai singoli gradi d’acciaio in tutte le fasi del processo produttivo. Quest’affermazione pregiudica ulteriormente l’attendibilità del sistema di resoconto dei gradi d’acciaio nel suo complesso. Le informazioni fornite sui gradi d’acciaio devono provvisoriamente considerarsi fuorvianti.

(33)

La Commissione ritiene che la distribuzione della materia prima in base ai gradi d’acciaio che è stata comunicata non sia attendibile e vada quindi provvisoriamente disattesa, e che le conclusioni debbano basarsi sui dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. Data l’inattendibilità del sistema di resoconto nel suo complesso, non è stato possibile utilizzare i gradi d’acciaio riferiti per formulare conclusioni. Per questo motivo, al fine di calcolare un margine complessivo di dumping per tutti i prodotti è stato utilizzato il consumo totale di tutte le materie prime considerate nel loro complesso, senza tener conto della distribuzione in base ai gradi acciaio.

(34)

Nel caso del terzo produttore esportatore, durante la visita di verifica la Commissione ha rilevato anche che i flussi di materie prime indicati nella risposta al questionario non erano coerenti con i dati presenti nel sistema di contabilità del produttore. Sono infatti emerse differenze tra le due fonti sulla distribuzione in base ai gradi d’acciaio.

(35)

Il produttore esportatore, pur ammettendo alcuni errori nella sua risposta al questionario, ha affermato che le differenze nelle quantità complessive di materia prima potevano essere riconciliate prendendo in considerazione le variazioni delle scorte. Tuttavia, la società ha anche affermato che una riconciliazione precisa, a livello dei singoli gradi d’acciaio, è resa impossibile dalla parziale coincidenza degli stessi. Quest’affermazione pregiudica ulteriormente l’attendibilità del sistema di resoconto dei gradi d’acciaio nel suo complesso. Le informazioni fornite sui gradi d’acciaio devono considerarsi fuorvianti.

(36)

La Commissione ritiene che la distribuzione della materia prima in base ai gradi d’acciaio che è stata comunicata non sia attendibile e vada quindi provvisoriamente disattesa, e che le conclusioni debbano basarsi sui dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. Data l’inattendibilità del sistema di resoconto nel suo complesso, non è stato possibile utilizzare i gradi d’acciaio riferiti per formulare conclusioni. Per questo motivo, al fine di calcolare un margine complessivo di dumping per tutti i prodotti è stato utilizzato il consumo totale di tutte le materie prime considerate nel loro complesso, senza tener conto della distribuzione in base ai gradi acciaio.

(37)

Ogni singolo produttore esportatore ha ricevuto una comunicazione individuale volta a spiegare le ragioni precise e dettagliate per le quali alcuni dei dati forniti nella risposta al questionario non sono stati ritenuti accettabili. Essi sono anche stati informati che la Commissione intendeva formulare conclusioni provvisorie in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(38)

Tutti e tre i produttori esportatori hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti. Essi hanno inoltre presentato le loro osservazioni per iscritto in merito alla possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. Le spiegazioni ricevute dalle società non hanno però chiarito a sufficienza le questioni descritte in precedenza, rendendo necessario sostituire alcuni dei dati presentati con le informazioni più attendibili a disposizione.

3.2.   Valore normale

(39)

Per determinare il valore normale la Commissione ha innanzitutto valutato, per ogni singolo produttore esportatore incluso nel campione, se il volume complessivo delle vendite del prodotto simile sul mercato interno a clienti indipendenti fosse rappresentativo, ossia se il valore complessivo di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del valore complessivo delle esportazioni del prodotto interessato verso l’Unione durante il PI, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha considerato rappresentative le vendite complessive del prodotto simile da parte di ogni singolo produttore esportatore sul mercato interno.

(40)

La Commissione ha poi individuato, per ogni singolo produttore incluso nel campione e con un livello complessivo di vendite sul mercato interno da considerarsi rappresentativo, i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o direttamente comparabili a quelli venduti per l’esportazione verso l’Unione.

(41)

Tuttavia, come già spiegato nella sezione 3.1, nel caso di due produttori esportatori i confronti sotto descritti sono stati effettuati prendendo in considerazione tutti i prodotti, invece di mettere a confronto i singoli tipi di prodotto separatamente.

(42)

Per ciascun tipo di prodotto venduto da ogni singolo produttore esportatore incluso nel campione sul proprio mercato interno e ritenuto identico o comparabile al tipo di prodotto esportato verso l’Unione, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume complessivo di tale tipo di prodotto venduto a clienti indipendenti sul mercato interno durante il PI rappresentava almeno il 5 % del volume complessivo del tipo di prodotto identico o comparabile esportato verso l’Unione.

(43)

La Commissione ha quindi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore incluso nel campione potessero considerarsi eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite remunerative effettuate sul mercato interno a clienti indipendenti durante il PI.

(44)

Quando il volume delle vendite di un tipo di prodotto, effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo di vendita dello stesso era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate per quel determinato tipo di prodotto durante il PI, remunerative o meno.

(45)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno calcolato come media ponderata dei prezzi delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI.

(46)

I tipi di prodotto venduti in perdita non sono stati considerati venduti nell’ambito di normali operazioni commerciali.

(47)

Quando non vi sono state vendite di un prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, oppure quando per un tipo di prodotto non vi sono state vendite quantitativamente rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha utilizzato il valore normale costruito, a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(48)

Il valore normale è stato costruito sommando i costi medi di produzione durante il periodo dell’inchiesta, eventualmente adattati, la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute e la media ponderata dei profitti ottenuti dai produttori esportatori inclusi nel campione sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta. In particolare, come spiegato in precedenza nella sezione 3.1, all’occorrenza i costi di produzione e le SGAV sono stati adattati prima di essere usati per la verifica delle normali operazioni commerciali e per la costruzione del valore normale.

(49)

Ogni società ha ricevuto informazioni individuali relative ai calcoli utilizzati per determinare il rispettivo valore normale e avrà la possibilità di presentare osservazioni.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(50)

I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato verso l’Unione direttamente a clienti indipendenti oppure attraverso società collegate.

(51)

Quando il prodotto in esame è stato esportato direttamente a clienti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(52)

Quando le vendite all’esportazione verso l’Unione sono state effettuate attraverso una società collegata, il prezzo all’esportazione è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a clienti indipendenti nell’Unione. In tali casi sono stati applicati adeguamenti per tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita, compresi i dazi e le imposte, così come per le SGAV e per gli utili derivati. Sono stati usati i costi relativi alle SGAV dell’importatore collegato ed è stato stabilito un margine di profitto ragionevole, utilizzando come base il margine ottenuto da un importatore indipendente del prodotto in esame.

3.4.   Confronto

(53)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica.

(54)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, grazie ad opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(55)

Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto, nolo marittimo e spese di assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, credito, sconti e commissioni qualora sia stato dimostrato che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi.

3.5.   Margini di dumping

(56)

In applicazione dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per ogni società inclusa nel campione la media ponderata del valore normale stabilito per il prodotto simile è stata messa a confronto con la media ponderata del prezzo all’esportazione del prodotto in esame.

(57)

Secondo le disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, e data l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base a tutti e tre i produttori esportatori inclusi nel campione, non è stato possibile stabilire il margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato ma che non sono stati inclusi nel campione in base al margine di dumping medio delle società incluse nel campione.

(58)

In tal caso, si è ritenuto opportuno stabilire in via provvisoria il margine di dumping applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato ma che non sono stati inclusi nel campione in base al loro prezzo all’esportazione, determinato secondo le statistiche Eurostat sulle importazioni, ed al valore normale medio stabilito per i produttori indiani inclusi nel campione, a condizione che il valore normale medio non fosse soggetto all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

(59)

Il margine di dumping calcolato per le società che hanno collaborato all’inchiesta ma che non sono state incluse nel campione è stato quindi fissato in via provvisoria al 28,0 %.

(60)

Per quanto riguarda tutti gli altri produttori esportatori in India, la Commissione ha per prima cosa stabilito il grado di collaborazione. A tal fine, ha messo a confronto il totale delle esportazioni indicate nelle risposte al questionario per il campionamento e il totale delle importazioni dall’India ricavabile dalle statistiche Eurostat sulle importazioni. Dato l’elevato livello di collaborazione, il margine di dumping residuo è stato fissato allo stesso livello del margine di dumping più alto stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione.

(61)

Su tale base, il livello di dumping a livello nazionale è stato fissato in via provvisoria al 32,3 %.

(62)

Date tali premesse, i margini di dumping provvisori (media ponderata), espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

(in %)

Società

Margine di dumping provvisorio

Raajratna Metal Industries

32,3

Gruppo Venus

30,4

Viraj Profiles

24,4

Società che hanno collaborato non incluse nel campione

28,0

Tutte le altre società

32,3

4.   INDUSTRIA DELL’UNIONE

4.1.   Industria dell’Unione

(63)

Il prodotto simile era fabbricato da ventisette produttori dell’Unione. Si ritiene che essi rappresentino l’industria dell’Unione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, e in appresso saranno denominati «l’industria dell’Unione».

4.2.   Produzione dell’Unione

(64)

Per determinare la produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria unionale, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell’Unione prima e dopo l’apertura dell’inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(65)

Va ricordato anche che uno dei produttori dell’Unione, collegato ad un produttore esportatore indiano e oppostosi all’apertura dell’inchiesta, è stato incluso nell’elenco dei produttori che rappresentano l’industria dell’Unione.

(66)

Su tale base, la produzione totale dell’Unione è stata stimata in circa 139 141 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta. Tale cifra comprende la produzione di tutti i produttori dell’Unione che si sono manifestati, nonché una stima del volume di produzione del resto dei produttori dell’Unione che non si sono manifestati nell’inchiesta.

4.3.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(67)

Come indicato al considerando 14 di cui sopra sono stati inclusi nel campione sei produttori dell’Unione, che rappresentano il 46,5 % della produzione totale stimata dell’Unione del prodotto simile.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Consumo dell’Unione

(68)

Il consumo nell’Unione è stato calcolato sommando le importazioni totali al volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato della stessa. L’anno 2009 è stato caratterizzato da prezzi elevatissimi del nichel, la principale materia prima usata nella fabbricazione del prodotto in esame e del prodotto simile, oltre che dagli effetti negativi della crisi finanziaria, entrambi fattori responsabili di un livello di consumo particolarmente basso nell’Unione in quell’anno. Tuttavia, la situazione del mercato è migliorata, come indica la tabella riportata di seguito, e il consumo dell’Unione è aumentato del 50 % tra il 2009 e il PI.

 

2009

2010

2011

PI

Consumo (in tonnellate)

131 436

187 280

196 476

197 327

Indice (2009 = 100)

100

142

149

150

Fonte:

Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario

5.2.   Importazioni nell’Unione provenienti dal paese interessato

5.2.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

(69)

Durante il periodo in esame il volume e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping verso l’Unione da parte dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno fatto registrare la seguente evoluzione:

 

2009

2010

2011

PI

Volume

16 847

29 053

36 720

35 398

Indice (2009 = 100)

100

172

218

210

Quota di mercato (in %)

12,8

15,5

18,7

17,9

Indice (2009 = 100)

100

121

146

140

Fonte:

Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario

(70)

Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni dall’India hanno subito un aumento considerevole, pari al 110 %. Tale aumento è stato particolarmente pronunciato nel periodo tra il 2009 e il 2010, durante il quale le importazioni dall’India sono cresciute del 72 % mentre il consumo dell’Unione si è incrementato del 42 %. Tuttavia, mentre il consumo è aumentato soltanto del 5 % tra il 2010 e il PI, il volume delle importazioni dall’India ha continuato a far registrare un forte incremento, pari al 22 %, durante lo stesso periodo.

(71)

La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India ha registrato un aumento significativo, pari al 40 %, durante il periodo in esame.

5.2.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

(72)

Come spiegato in precedenza al considerando 22 una delle parti interessate ha espresso il timore che il questionario antidumping non permettesse di trattare diversamente alcuni tipi specifici del prodotto in esame che a suo parere sono diversi.

(73)

Tale problema è stato affrontato nel questionario ampliando i cosiddetti codici di controllo del prodotto (CCP) per identificare con esattezza i tipi di prodotto rilevanti per l’inchiesta ed in particolare per il confronto dei prezzi. In questa fase l’inchiesta ha determinato che i produttori esportatori indiani hanno esportato solamente quantità ridotte di questi tipi di prodotto ad elevato profilo tecnico. Tuttavia va sottolineato che le modifiche apportate all’elenco dei CCP ha permesso il confronto diretto tra tipi di prodotto simili.

(74)

La tabella riportata qui sotto mostra il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping:

 

2009

2010

2011

PI

Prezzo medio (in EUR/t)

2 372

2 801

3 246

3 196

Indice (2009 = 100)

100

118

137

135

Fonte:

Eurostat e risposte al questionario

(75)

I prezzi medi delle importazioni dall’India sono aumentati del 35 % durante il periodo in esame, ma si sono mantenuti al di sotto dei prezzi di vendita praticati dall’industria dell’Unione durante lo stesso periodo (cfr. considerando 93 più avanti). Questo spiega l’impennata dei volumi d’importazione e l’aumento significativo, pari al 40 %, della quota di mercato di cui hanno goduto gli esportatori indiani durante lo stesso periodo.

(76)

Per determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI, la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione a clienti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni oggetto di dumping praticati dai produttori indiani inclusi nel campione al primo cliente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti su una base cif e opportunamente adeguati per tenere conto dei costi successivi all’importazione.

(77)

Il risultato del confronto, espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il PI, ha rivelato una media ponderata del margine di sottoquotazione pari al 15 % nelle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato verso il mercato dell’Unione. I prezzi delle importazioni oggetto di dumping, inferiori rispetto a quelli dell’Unione durante il periodo in esame, spiegano l’aumento significativo del volume di importazioni dall’India e della quota di mercato di cui hanno goduto le importazioni dall’India tra il 2009 e il PI.

5.3.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.3.1.   Osservazioni preliminari

(78)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l’esame delle ripercussioni delle importazioni oggetto di dumping dall’India sull’industria dell’Unione ha compreso un’analisi di tutti gli indicatori economici rilevanti in rapporto alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo considerato.

(79)

Come già indicato nel considerando 14, è stato usato il campionamento per esaminare l’eventuale pregiudizio sofferto dall’industria dell’Unione.

(80)

Per valutare il pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. A tal riguardo, la situazione economica dell’industria dell’Unione viene valutata utilizzando: a) indicatori macroeconomici, come la produzione, la capacità produttiva e di utilizzazione degli impianti, i volumi di vendita, la quota di mercato e la crescita, l’occupazione, la produttività, l’entità del margine di dumping effettivo e la ripresa da precedenti pratiche di dumping, indicatori per i quali i dati sono stati raccolti al livello dell’industria complessiva dell’Unione; e b) indicatori microeconomici, come prezzi medi unitari, costi unitari, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sull’investimento e capacità di ottenere capitali, scorte e costo della manodopera, indicatori per i quali i dati sono stati raccolti a livello dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(81)

Va notato che, per definire gli indicatori macroeconomici e in particolare i dati riguardanti i produttori dell’Unione non inclusi nel campione, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti dai produttori dell’Unione prima e dopo l’inizio dell’inchiesta e le risposte ai questionari fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(82)

Gli indicatori microeconomici sono stati definiti in base alle informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione attraverso le loro risposte al questionario.

5.3.2.   Indicatori macroeconomici

a)   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione delle capacità

(83)

La produzione dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato nel periodo in esame la seguente evoluzione:

 

2009

2010

2011

PI

Volume di produzione (in tonnellate)

105 646

140 363

138 795

139 141

Indice (2009 = 100)

100

133

131

132

Capacità di produzione (in tonnellate)

244 236

246 324

245 922

246 599

Indice (2009 = 100)

100

101

101

101

Utilizzo degli impianti (in %)

43

57

56

56

Indice (2009 = 100)

100

132

130

130

Fonte:

denuncia e risposte al questionario

(84)

La produzione dell’Unione è aumentata del 32 % durante il periodo in esame, rispecchiando in certa misura l’evoluzione positiva del consumo. I volumi di produzione, invece, tra il 2010 e il PI non sono aumentati.

(85)

Mentre il tasso d’utilizzo degli impianti è aumentato di 13 punti percentuali durante il periodo in esame, la capacità produttiva è rimasta sostanzialmente invariata durante lo stesso periodo.

b)   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(86)

I volumi delle vendite, la quota di mercato e la crescita hanno registrato, durante il periodo in esame, la seguente evoluzione:

 

2009

2010

2011

PI

Volume delle vendite (in tonnellate)

88 796

124 641

124 007

124 217

Indice (2009 = 100)

100

140

140

140

Quota di mercato (in %)

67,6

66,6

63,1

62,9

Indice (2009 = 100)

100

98

93

93

Fonte:

denuncia e risposte al questionario

(87)

Dopo un considerevole aumento tra il 2009 e il 2010 in un contesto di consumo in crescita, il volume delle vendite a clienti indipendenti è rallentato e non ha beneficiato di una domanda in crescita continua (4,9 % tra il 2010 e il 2011). Questo è testimoniato anche dalla tendenza in aumento delle scorte finali, che sono cresciute complessivamente del 41 % durante il periodo in esame, come si indica più avanti nel considerando 100.

(88)

Inoltre, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 4,7 % durante il periodo in esame, nonostante una solida crescita del consumo pari al 50 %.

(89)

Come indicato in precedenza al considerando 68, il consumo dell’Unione è aumentato del 50 % tra il 2009 e il PI, mentre il volume delle importazioni oggetto di dumping ha fatto registrare un aumento considerevole, pari al 110 %, nello stesso periodo, come indicato anteriormente al considerando 70. La crescita del mercato dell’Unione tra il 2009 e il PI è stata quindi parzialmente assorbita dalle importazioni oggetto di dumping, mentre le vendite dell’industria dell’Unione sono cresciute del 40 % durante lo stesso periodo. Ciò dimostra che l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare pienamente della crescita del consumo dell’Unione a causa della crescente quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping.

c)   Occupazione e produttività

(90)

Nonostante la difficile situazione finanziaria descritta più avanti nei considerando da 94 a 99, l’occupazione nell’industria dell’Unione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame. Considerando l’aumento del volume produttivo (cfr. considerando 84 di cui sopra), la produttività, misurata come produzione annua in tonnellate per lavoratore, è aumentata del 30 % durante lo stesso periodo e fa pensare che l’industria dell’Unione abbia compiuto sforzi significativi per migliorare la propria efficienza.

 

2009

2010

2011

PI

Numero di lavoratori

1 726

1 687

1 729

1 747

Indice (2009 = 100)

100

98

100

101

Produttività (unità/lavoratore)

61

83

80

80

Indice (2009 = 100)

100

136

131

130

Fonte:

denuncia e risposte al questionario

d)   Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(91)

I margini di dumping di tre dei produttori esportatori indiani inclusi nel campione sono superiori al limite d’irrilevanza (cfr. considerando 62). Considerato il settore del prodotto in esame, il volume, la quota di mercato ed i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall’India indicati in precedenza, l’incidenza del margine di dumping effettivo sull’industria dell’Unione non può considerarsi trascurabile.

(92)

Va ricordato che nel 1999 sono state stabilite misure antidumping ed antisovvenzione (4) sul prodotto in esame. Tuttavia, considerato il tempo trascorso tra la scadenza delle misure introdotte nel 1999 e l’inchiesta in corso, non esistono dati disponibili che permettano di valutare gli effetti delle pratiche di dumping precedenti. In ogni caso l’inchiesta non ha riscontrato prova alcuna che l’industria si stia ancora riprendendo dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.3.3.   Indicatori microeconomici

a)   Prezzi di vendita unitari medi sul mercato dell’Unione e costi di produzione unitari

(93)

I prezzi di vendita medi dei produttori UE inclusi nel campione a clienti indipendenti dell’Unione sono aumentati del 34 % nel corso del periodo in esame. Tale aumento rispecchia l’incremento generale del costo della materia prima sostenuto dall’industria durante lo stesso periodo. Nel 2011 e durante il PI i produttori dell’Unione hanno potuto aumentare i prezzi solo moderatamente per compensare la crescita dei costi produttivi; tale aumento è stato sufficiente solo a mantenere i margini di profitto leggermente al di sopra dell’1 % nel 2011, ed a raggiungere il punto di pareggio durante il PI. Come dimostra la tabella riportata qui sotto, nemmeno un aumento significativo dei prezzi di vendita ha permesso all’industria dell’Unione di ottenere un margine di profitto ragionevole.

 

2009

2010

2011

PI

Prezzi medi unitari di vendita a clienti indipendenti nell’Unione

2 988

3 833

4 185

4 018

Indice (2009 = 100)

100

128

140

134

Costo produttivo unitario (EUR/tonnellata)

3 542

3 931

4 127

4 011

Indice (2009 = 100)

100

111

117

113

Fonte:

risposte al questionario

b)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sull’investimento e capacità di ottenere capitali

(94)

Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l’utile sull’investimento e la capacità di ottenere capitali dei produttori dell’Unione hanno registrato la seguente evoluzione:

 

2009

2010

2011

PI

Redditività delle vendite nell’Unione a clienti indipendenti (in % del fatturato)

–18,5

–2,6

1,4

0,2

Flusso di cassa (in EUR)

–19 790 367

– 226 207

7 778 576

5 096 869

Investimenti (in EUR)

4 653 604

8 436 096

4 552 443

4 156 522

Indice (2009 = 100)

100

181

98

89

Utile sull’investimento (in %)

–68,8

–11,2

6,7

0,8

Fonte:

risposte al questionario

(95)

La redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stata calcolata esprimendo l’utile netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti come percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Nel 2009 i produttori dell’Unione inclusi nel campione erano in perdita ma nel 2010 hanno registrato una ripresa, in linea con l’aumento del consumo pari al 50 % descritto nel considerando 68 di cui sopra. Tuttavia, sebbene la redditività sia aumentata leggermente, i livelli di profitto, pari a 0,2 %, rimanevano ben al di sotto di quello che può considerarsi un margine di profitto ragionevole nel settore siderurgico. In effetti il margine di profitto di riferimento è stato fissato in via provvisoria al 5 %, corrispondente al margine che può essere ragionevolmente ottenuto da un’azienda di questo tipo nel settore del prodotto in esame ed in condizioni commerciali normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nell’Unione, come confermato dall’industria dell’Unione. Inoltre, tale margine del 5 % al lordo delle imposte è stato considerato un margine minimo appropriato da altre inchieste su prodotti simili dello stesso settore.

(96)

Durante il PI i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno raggiunto una situazione di pareggio; tuttavia la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping ha impedito loro di allineare i prezzi ai costi ed ottenere così risultati soddisfacenti. Tale situazione si spiega anche considerando che il prodotto in esame è considerato un prodotto di uso corrente, per il quale il prezzo è il fattore determinante nelle scelte d’acquisto del cliente.

(97)

Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell’industria di finanziare le proprie attività autonomamente e che è stato calcolato sulla base delle operazioni, è stato negativo fino al 2010. Anche se è migliorato nel 2011, è poi diminuito del 34 % tra il 2011 e il PI.

(98)

L’evoluzione della redditività e del flusso di cassa durante il periodo in esame ha limitato la capacità dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di investire nelle loro attività, pregiudicando così il loro sviluppo. Ciò ha ostacolato la capacità dei produttori dell’Unione di raccogliere capitali e di finanziare le proprie spese. Pur essendo riusciti a realizzare alcuni investimenti nel 2010 in relazione al prodotto simile, in seguito i produttori dell’Unione inclusi nel campione li hanno ridotti, in particolare durante il PI, quando gli investimenti sono diminuiti del 51 % rispetto ai livelli del 2010. Inoltre, anche se l’utile sull’investimento, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è diventato positivo nel 2011, durante il periodo dell’inchiesta ha registrato una flessione considerevole, pari al 5,9 %, raggiungendo il livello di 0,8 %.

(99)

Da tali premesse è ragionevole concludere che i risultati finanziari dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono stati abbastanza precari durante il PI.

c)   Scorte

(100)

Durante il periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato del 41 %; questo aumento è coinciso con perdite di quota di mercato, in particolare durante il PI.

 

2009

2010

2011

PI

Scorte finali (in tonnellate)

4 395

5 289

5 469

6 214

Indice (2009 = 100)

100

120

124

141

Fonte:

risposte al questionario

d)   Costo della manodopera

(101)

I costi medi della manodopera per i produttori dell’Unione inclusi nel campione sono leggermente aumentati durante il periodo in esame e non hanno rappresentato quindi un fattore determinante nell’aumento dei costi di produzione.

 

2009

2010

2011

PI

Costo medio della manodopera per lavoratore (in EUR)

52 356

57 182

55 907

54 509

Indice (2009 = 100)

100

109

107

104

Fonte:

risposte al questionario

5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(102)

L’inchiesta ha stabilito che l’industria dell’Unione non ha beneficiato pienamente dell’aumento del consumo durante il periodo in esame ed in particolare durante il PI. Inizialmente, tra il 2009 e il 2010, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio riguardanti i produttori dell’Unione sono sensibilmente migliorati, ma in seguito la loro situazione economica ha subito una stagnazione o si è addirittura deteriorata.

(103)

In effetti, in un mercato in forte espansione, alcuni indicatori come la produzione e il volume delle vendite dell’industria dell’Unione hanno fatto registrare una crescita significativa tra il 2009 e il 2010, seguita da un rallentamento dal 2010 in avanti. Questa situazione si è verificata nonostante un aumento continuo del consumo.

(104)

Inoltre, la pressione sui prezzi esistente nel mercato dell’Unione, in particolare durante il PI, ha avuto ripercussioni gravi sugli indicatori del pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell’industria dell’Unione, come il flusso di cassa, gli investimenti e la redditività. L’industria dell’Unione non è riuscita ad aumentare i prezzi in modo da coprire i propri costi di produzione tra il 2009 e il 2010. La redditività è aumentata tra il 2009 e il 2011, raggiungendo livelli di utile ridotti, pari a 1,4 % nel 2011; tuttavia in seguito è nuovamente diminuita durante il PI, quando ha raggiunto unicamente il livello di pareggio. Per i produttori dell’Unione la capacità di ripresa e di ottenere capitali è stata pertanto compromessa.

(105)

Da tali premesse si conclude in via provvisoria, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Introduzione

(106)

A norma dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping originarie dell’India abbiano causato all’industria dell’Unione un pregiudizio tale da essere considerato notevole. I fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto causare un pregiudizio all’industria dell’Unione, sono stati a loro volta esaminati per evitare che l’eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attributo alle importazioni oggetto di dumping.

6.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(107)

L’inchiesta ha stabilito che il consumo dell’unione è aumentato del 50 % durante il periodo in esame e al contempo il volume delle importazioni originarie dell’India è più che raddoppiato. D’altra parte l’aumento delle importazioni oggetto di dumping è coinciso con il calo delle vendite dell’industria dell’Unione a clienti indipendenti tra il 2010 e il PI.

(108)

Con riguardo alla pressione sui prezzi esistente nel mercato dell’Unione durante il periodo in esame, è emerso che i prezzi medi per le importazioni dall’India sono rimasti sempre inferiori ai prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione. Tra il 2009 ed il PI, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è calata di 4,7 punti percentuali (dal 67,6 % nel 2009 al 62,9 % durante il PI), la quota di mercato delle importazioni indiane oggetto di dumping è aumentata del 40 % grazie ad una sottoquotazione media del 15 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. Una simile perdita di quota di mercato dimostra che l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare appieno dell’aumento del consumo.

(109)

A causa dell’aumento dei costi di produzione, l’industria dell’Unione ha cercato di aumentare il prezzo unitario ai clienti indipendenti, come evidenziato dal considerando 93 di cui sopra. Tuttavia, come si è indicato in precedenza, a causa della pressione sui prezzi esercitata dai sempre maggiori volumi di importazioni indiane oggetto di dumping, l’aumento dei prezzi non è bastato a permettere all’industria dell’Unione di sopportare i costi in crescita, per cui l’industria dell’Unione non è riuscita ad ottenere il livello di utili che può considerarsi necessario per questo settore specifico.

(110)

In base a quanto precede, si è concluso che l’aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India a prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione ha rivestito un ruolo decisivo nel pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

6.3.   Effetto di altri fattori

6.3.1.   Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2009

2010

2011

PI

Repubblica popolare cinese (RPC)

Volume (tonnellate)

8 129

10 853

14 360

16 403

 

Indice (2009 = 100)

100

134

177

202

 

Quota di mercato (in %)

6,2

5,8

7,3

8,3

 

Indice (2009 = 100)

100

94

118

134

 

Prezzo medio

1 914

2 607

2 835

2 508

 

Indice (2009 = 100)

100

136

148

131

Svizzera

Volume (tonnellate)

8 094

10 700

9 187

9 115

 

Indice (2009 = 100)

100

132

113

113

 

Quota di mercato (in %)

6,2

5,7

4,7

4,6

 

Indice (2009 = 100)

100

93

75

75

 

Prezzo medio

3 423

4 063

4 475

4 360

 

Indice (2009 = 100)

100

119

131

127

Repubblica di Corea

 

 

 

 

 

 

Volume (tonnellate)

4 900

6 775

6 355

6 266

 

Indice (2009 = 100)

100

138

130

128

 

Quota di mercato (in %)

3,7

3,6

3,2

3,2

 

Indice (2009 = 100)

100

97

87

85

 

Prezzo medio

3 717

4 165

4 761

4 627

 

Indice (2009 = 100)

100

112

128

124

Totale di tutti i paesi terzi con l’eccezione dell’India

 

 

 

 

 

 

Volume (in tonnellate)

25 793

33 586

35 749

37 712

 

Indice (2009 = 100)

100

130

139

146

 

Quota di mercato (in %)

19,6

17,9

18,2

19,1

 

Indice (2009 = 100)

100

91

93

97

 

Prezzo medio

3 609

4 214

4 748

4 483

 

Indice (2009 = 100)

100

117

132

124

(111)

Oltre alle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India, che hanno rappresentato il 48 % di tutte le importazioni verso il mercato dell’Unione durante il PI, per determinare il nesso di causalità è stato necessario esaminare altre fonti d’importazione, tra cui la Repubblica popolare cinese, la Repubblica di Corea e la Svizzera.

(112)

L’inchiesta ha stabilito che i prezzi medi di vendita dei produttori esportatori coreani e svizzeri sono rimasti al di sopra dei prezzi di vendita praticati dai produttori esportatori indiani e dall’industria dell’Unione durante il periodo in esame, ed in particolare durante il PI. Inoltre, la loro quota di mercato è diminuita rispettivamente di 0,5 e 1,6 punti percentuali durante il PI.

(113)

Durante il periodo in esame il prezzo medio dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese si è collocato al di sotto rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione e la quota di mercato di questo paese ha registrato un andamento al rialzo. Tuttavia, l’inchiesta ha stabilito che la gamma di prodotti compresi nelle esportazioni cinesi è differente e che i prodotti cinesi non competono direttamente con quelli dell’industria dell’Unione o di provenienza indiana. Si è pertanto ritenuto che le esportazioni cinesi non abbiano avuto ripercussioni significative sui principali tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione sul mercato unionale. Di conseguenza, gli eventuali effetti delle importazioni cinesi sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sono stati minimi.

(114)

Tuttavia, un produttore esportatore ha affermato che sarebbe stato opportuno includere nel campo di applicazione della presente inchiesta le importazioni di fili di acciaio inossidabile provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Svizzera.

(115)

Oltre alle considerazioni e ai dati forniti in precedenza va notato che, in fase di apertura e fino ad ora, non sono emerse prove di dumping, pregiudizio e/o nesso di causalità tali da giustificare l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie dei paesi summenzionati. Inoltre, anche se esistessero prove tali da giustificare un’inchiesta su altre importazioni, una differenza di trattamento come l’apertura di un procedimento antidumping esclusivamente contro le importazioni indiane non sarebbe da considerare discriminatoria. L’argomentazione secondo cui questi paesi avrebbero dovuto essere inclusi nell’inchiesta è infondata e risulta quindi opportuno respingerla.

(116)

Date tali premesse, si conclude che le esportazioni da paesi terzi non hanno contribuito in modo significativo al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

6.3.2.   Risultati delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(117)

Le esportazioni totali del prodotto in esame da parte dell’industria dell’Unione durante il PI hanno rappresentato l’8,5 % della produzione totale. Questi dati trovano riscontro nelle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione a clienti indipendenti, che durante il PI hanno rappresentato il 7 % della produzione, con prezzi superiori del 36 % rispetto a quelli del mercato UE durante lo stesso periodo. Si può quindi concludere che l’attività di esportazione dell’industria dell’Unione non può essere stata una causa potenziale di notevole pregiudizio.

6.3.3.   La crisi economica e i prezzi delle materie prime

(118)

Come già ricordato in precedenza al considerando 68, nel 2009 il consumo è stato molto basso a causa dei prezzi eccezionalmente alti del nickel e degli effetti della crisi economica. In tale contesto si spiegano chiaramente le condizioni finanziarie particolarmente negative dell’industria dell’Unione nel 2009. Tuttavia è opportuno notare che, quando dal 2010 in avanti il consumo è aumentato, le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping hanno registrato un andamento contrastante con quello dell’industria dell’Unione.

(119)

L’inchiesta ha stabilito che, anche durante il periodo di ripresa economica generale, l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare dell’aumento del consumo, perdendo quota di mercato durante tutto il periodo in esame, mentre le esportazioni indiane oggetto di dumping hanno aumentato la loro quota di mercato.

(120)

Di conseguenza, per quanto la crisi economica e l’aumento dei prezzi delle materie prime possano aver contribuito agli scarsi risultati dell’industria dell’Unione, non si può complessivamente ritenere che abbiano avuto ripercussioni tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il PI.

6.4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(121)

È stato dimostrato che, nel periodo in esame, si è verificato un aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie dell’India (del 110 % e del 40 % rispettivamente). È emerso inoltre che tali importazioni hanno mantenuto prezzi costantemente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE, in particolare nel corso del PI (in media del 15 %).

(122)

Tale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India è coinciso con il rallentamento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, in particolare a partire dal 2010. Di conseguenza, nonostante la ripresa del consumo, l’industria dell’Unione non è riuscita a trasferire l’aumento dei costi di produzione ai propri clienti in modo adeguato e gli indicatori finanziari come la redditività, il flusso di cassa e gli investimenti si sono attestati su livelli bassi.

(123)

Dall’esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione è emerso che detti fattori non sono stati tali da annullare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dall’India e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(124)

L’analisi di cui sopra, che ha opportunamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dalle ripercussioni pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, permette di concludere in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping dall’India hanno causato un notevole pregiudizio all’industria dell’Unione secondo l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Considerazioni generali

(125)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, è stato valutato se, indipendentemente dalle conclusioni provvisorie sulle pratiche di dumping pregiudizievoli, esistessero fondati motivi per concludere che in questo caso specifico l’adozione di misure non risponde all’interesse dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(126)

L’industria dell’Unione è composta da 27 produttori noti che rappresentano la totalità della produzione dell’Unione del prodotto simile. I fabbricanti hanno sede in vari Stati membri dell’Unione e contavano 1 747 dipendenti diretti nel settore del prodotto simile durante il PI.

(127)

Uno dei produttori dell’Unione, che rappresenta una quota ridotta della produzione dell’Unione e che ha una società collegata in India, si è opposto all’apertura dell’inchiesta. Come già ricordato al considerando 22, quest’ultimo ha anche sostenuto che i prodotti ad elevato profilo tecnico non dovrebbero essere inclusi e che l’imposizione delle stesse misure su questo tipo di prodotti non rispondeva all’interesse dell’Unione

(128)

Come indicato al considerando 72, tale questione è già stata affrontata nel questionario ampliando la lista dei numeri di controllo del prodotto (NCP) che identificavano chiaramente questi tipi di prodotti nell’inchiesta. Tuttavia in questa fase l’inchiesta ha chiarito che i prodotti ad elevato profilo tecnico erano inclusi nell’ambito di applicazione dell’inchiesta e che i produttori esportatori indiani esportavano solamente quantità ridotte di questi tipi di prodotto. Di conseguenza i timori espressi da tale produttore sono stati considerati infondati e la sua argomentazione è stata respinta.

(129)

L’inchiesta ha stabilito che l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India. Va ricordato che l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare appieno della crescita del consumo e che la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione è rimasta debole.

(130)

L’istituzione di dazi antidumping dovrebbe ristabilire nel mercato dell’Unione condizioni commerciali eque in grado di consentire all’industria dell’Unione di allineare i prezzi del prodotto simile ai relativi costi di produzione.

(131)

Si può inoltre prevedere che l’istituzione di misure consentirà all’industria dell’Unione di recuperare almeno in parte la quota di mercato perduta durante il periodo in esame, con una ripercussione positiva sulla sua redditività e sulla situazione finanziaria complessiva. L’istituzione di misure dovrebbe consentire all’industria di mantenere e rafforzare ulteriormente gli sforzi tesi alla razionalizzazione dei costi.

(132)

In assenza di tali misure sarebbe ragionevole attendersi ulteriori perdite di quota di mercato e un calo della redditività dell’industria dell’Unione.

(133)

Si conclude quindi in via provvisoria che l’imposizione di misure anti-dumping sulle importazioni originarie dell’India risponde all’interesse dell’industria dell’Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(134)

Sono stati inviati questionari a 9 utilizzatori dell’Unione. Hanno risposto al questionario solamente tre di essi, che rappresentavano circa il 6 % delle importazioni totali dall’India del prodotto in esame durante il PI. Essi operano in settori legati all’industria della trasformazione alimentare, tra cui quelli delle cucine industriali e del catering, nonché nei settori degli elettrodomestici e dell’industria automobilistica.

(135)

Gli acquisti dall’India rappresentavano in media circa il 67 % dei loro acquisti complessivi del prodotto in esame e solo per uno degli utilizzatori l’India rappresentava l’unica fonte di approvvigionamento. Durante il periodo dell’inchiesta, il fatturato medio comprendente il prodotto in esame ha costituito il 54 % del loro fatturato complessivo.

(136)

L’inchiesta ha accertato che durante il PI la redditività media di tutti gli utilizzatori che hanno collaborato, operanti nei settori che utilizzano il prodotto in esame, è stata superiore al 9 % del fatturato.

(137)

L’effetto più probabile delle misure proposte è stato valutato in base alle risposte al questionario ricevute dagli utilizzatori e dal mercato complessivo dell’Unione per il prodotto in esame e per il prodotto simile. Considerando lo scenario peggiore per il mercato dell’Unione, cioè se risultasse impossibile trasferire un aumento dei prezzi al canale di distribuzione e se gli utilizzatori continuassero ad acquistare dall’India gli stessi volumi precedenti, l’istituzione dei dazi avrebbe come conseguenza una riduzione della redditività degli utilizzatori pari a circa l,2 punti percentuali.

(138)

Va notato che uno degli utilizzatori si è mantenuto neutrale rispetto all’inchiesta perché ritiene che l’istituzione di misure non produrrebbe alcun effetto di rilievo sui prezzi nel mercato, in quanto gli eventuali aumenti di prezzo sarebbero assorbiti dai distributori.

(139)

Un altro utilizzatore ha espresso il timore che, nel caso d’imposizione dei dazi, quest’ultimi finirebbero sicuramente per colpire anche prodotti non più fabbricati nell’Unione. L’inchiesta ha stabilito tuttavia che i tipi di prodotto cui si riferisce l’utilizzatore sono ancora fabbricati nell’Unione e che la domanda di tali gradi di acciaio inossidabile non è rilevante. Inoltre va notato che i produttori dell’Unione non hanno utilizzato appieno la loro capacità di produzione durante il periodo in esame, per cui la produzione potrebbe soddisfare eventuali aumenti della domanda.

(140)

Va puntualizzato che gli utilizzatori possono cambiare facilmente la loro fonte di approvvigionamento per quanto riguarda la qualità o il prezzo del prodotto in esame, perché quest’ultimo è standardizzato sia come settori che come modalità d’uso. L’imposizione delle misure non dovrebbe precludere la possibilità di importare il prodotto in esame da altri paesi e anche dall’India, una volta eliminate le distorsioni degli scambi dovute al dumping.

(141)

Date tali premesse, anche se alcuni utilizzatori saranno esposti più di altri alle conseguenze delle misure sulle importazioni indiane, la ripercussione sugli utilizzatori può considerarsi nel suo complesso limitata.

7.4.   Interesse degli importatori

(142)

È stata ottenuta scarsa collaborazione dagli importatori indipendenti. Nove importatori hanno fornito informazioni per il campionamento, ma solamente uno di essi ha collaborato. Tale società rappresentava circa il 7 % delle importazioni totali dall’India durante il periodo in esame. La società si oppone all’imposizione delle misure perché l’India è di gran lunga il suo fornitore più importante. Nonostante l’istituzione delle misure abbia conseguenze negative sulla sua redditività, a causa dell’aumento delle spese da sostenere, la società importatrice dovrebbe essere in grado di trasferire almeno in parte l’aumento dei costi ai propri clienti.

(143)

Inoltre, gli importatori hanno la possibilità di ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento, tra cui i produttori dell’Unione e degli altri paesi esportatori.

(144)

Date tali premesse, si conclude in via provvisoria che l’istituzione di misure antidumping non produrrà effetti negativi di rilievo sull’interesse degli importatori.

7.5.   Conclusione sull’interesse dell’Unione

(145)

Visto quanto precede si è concluso in via provvisoria che, in base alle informazioni disponibili relative all’interesse dell’Unione, non esistono ragioni valide contrarie all’istituzione di misure sulle importazioni dall’India del prodotto in esame.

(146)

Inoltre, se si considera la ripercussione complessiva delle misure antidumping sul mercato dell’Unione, gli effetti positivi specialmente per l’industria dell’Unione sembrano prevalere sui potenziali effetti negativi per gli altri e più ridotti gruppi d’interesse.

8.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(147)

Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino a recare pregiudizio all’industria dell’Unione.

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(148)

Per stabilire il livello di tali misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(149)

Nel calcolo dell’importo del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all’industria dell’Unione di coprire i costi di produzione e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che una società dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente ottenere in questo settore ed in condizioni normali di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nell’Unione.

(150)

Pertanto, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del prezzo delle importazioni oggetto di dumping, utilizzata nel considerando 77 per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, ed il prezzo non pregiudizievole dell’industria dell’Unione per il prodotto simile. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sommando al costo di produzione un margine di utile ragionevole. Il margine di utile di riferimento è stato provvisoriamente fissato al 5 %, come indicato nel considerando 95.

(151)

La differenza risultante da tale confronto è stata poi espressa come percentuale del prezzo medio complessivo all’importazione cif, cfr. considerando 154.

8.2.   Misure provvisorie

(152)

In considerazione di quanto precede si ritiene che, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, sia opportuno istituire dazi antidumping provvisori sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originarie dell’India a un livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.

(153)

Riguardo all’inchiesta parallela antisovvenzione si ricorda che a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (5), nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione. Tutti i sistemi di sovvenzione contemplati dal regolamento provvisorio antisovvenzione (6) fanno riferimento alle sovvenzioni all’esportazione. I dazi antidumping provvisori pertinenti dei produttori interessati che hanno collaborato vengono quindi adeguati di conseguenza.

(154)

Considerato quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio sono state stabilite mettendo a confronto i margini di pregiudizio, i margini di dumping e le aliquote del dazio compensativo. I dazi antidumping proposti sono pertanto i seguenti:

(in %)

Società

Margine di pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota del dazio compensativo

Dazio antidumping provvisorio

Rajaraatna Metal Industries

17,2

32,3

4,3

12,9

Gruppo Venus

26,1

30,4

3,2

22,9

Viraj Profiles

32,1

24,4

0,0

24,4

Società che hanno collaborato non incluse nel campione

24,0

28,0

3,8

20,2

Tutte le altre società

32,1

32,3

4,3

27,8

(155)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l’inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dell’India e fabbricato da queste imprese, cioè dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Il prodotto importato fabbricato da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non può beneficiare di tali aliquote ed è soggetto all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(156)

Qualsiasi richiesta di applicazione di tali aliquote del dazio antidumping a titolo individuale (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) deve essere inoltrata senza indugio alla Commissione (7), corredata di tutte le informazioni utili, in particolare relativamente a qualsiasi modifica delle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno o per l’esportazione che sia collegata, ad esempio, a tale modifica della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Il regolamento potrà eventualmente essere modificato aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

(157)

Per una corretta applicazione del dazio antidumping, è opportuno che il livello del dazio residuo non venga applicato solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno effettuato alcuna esportazione verso l’Unione durante il PI.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(158)

Per garantire una sana gestione è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell’avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all’istituzione di dazi antidumping ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate per giungere alle conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente in peso:

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificati nei codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originari dell’India.

2.   Le aliquote del dazio provvisorio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Raajratna, Metal Industries Ltd, Ahmedabad, Gujarat

12,9

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

22,9

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

22,9

B777

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra

22,9

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra

22,9

B779

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra

24,4

B780

Società elencate nell’allegato

20,2

B781

Tutte le altre società

27,8

B999

3.   L’ammissione alla libera circolazione nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   A norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU C 240 del 10.8.2012, pag. 15.

(3)   GU C 240 del 10.8.2012, pag. 6.

(4)  Regolamenti del Consiglio (CE) n. 1599/1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 1); (CE) n. 1600/1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 19); e (CE) n. 1601/1999 (GU L 189, del 22.7.1999, pag. 26).

(5)   GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(6)  Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)   Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio N105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Produttori esportatori indiani che hanno collaborato ma non inclusi nel campione

Codice addizionale TARIC B781

Ragione sociale

Città

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajastan

Garg Inox Ltd

Bahadurgarh, Haryana

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai, Maharashtra

KEI Industries

Nuova Delhi

Macro Bars and Wires Pvt.

Mumbai, Maharashtra

Mukand Ltd.

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

Panchmahal Steel Ltd.

Dist. Panchmahals, Gujarat