7.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 413/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2013

relativo all’autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell’acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda un nuovo impiego di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell’acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso, e da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego di tale preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (2) e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione (3), per un periodo di dieci anni per i salmonidi e i gamberi dal regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione (4), per i suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione (5), per le galline ovaiole dal regolamento (UE) n. 212/2011 della Commissione (6) e per tutti i pesci diversi dai salmonidi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione (7).

(5)

Nel suo parere del 12 giugno 2012 (8), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che nelle condizioni d’impiego proposte, il preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M non ha effetti dannosi per la salute animale e umana e l’ambiente e può migliorare i parametri produttivi delle specie bersaglio.

(6)

La valutazione del preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’impiego di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(3)  GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.

(4)  GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10.

(5)  GU L 317 del 3.12.2010, pag. 12.

(6)  GU L 59 del 4.3.2011, pag. 1.

(7)  GU L 33 del 2.2.2013, pag. 19.

(8)  EFSA Journal 2012; 10(7):2776.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/l di acqua potabile

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 

Composizione dell’additivo

Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M con un contenuto minimo di 1 × 1010 CFU/g di additivo.

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M

 

Metodi di analisi  (1)

Conteggio: metodo di diffusione su piastra

con utilizzo di MRS agar (EN 15786:2009).

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Suinetti (svezzati)

Suini da ingrasso

Galline ovaiole

Polli da ingrasso

5 × 108

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione.

2.

Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

4.

L’acqua potabile contenente l’additivo può essere utilizzata contemporaneamente al mangime per polli da ingrasso contenente i seguenti coccidiostatici: decochinato, alofuginone, narasina, salinomicina sodica, maduramicina ammonio, diclazuril.

5.

Mescolare l’additivo con altri additivi per mangimi o materie prime per mangimi al fine di consentire la completa dispersione omogenea nell’acqua potabile.

27 maggio 2023


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/UERLs/UERL_feed_additives/Pages/index.aspx