7.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 413/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2013
relativo all’autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell’acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda un nuovo impiego di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell’acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso, e da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L’impiego di tale preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (2) e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione (3), per un periodo di dieci anni per i salmonidi e i gamberi dal regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione (4), per i suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione (5), per le galline ovaiole dal regolamento (UE) n. 212/2011 della Commissione (6) e per tutti i pesci diversi dai salmonidi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione (7). |
(5) |
Nel suo parere del 12 giugno 2012 (8), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che nelle condizioni d’impiego proposte, il preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M non ha effetti dannosi per la salute animale e umana e l’ambiente e può migliorare i parametri produttivi delle specie bersaglio. |
(6) |
La valutazione del preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’impiego di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.
(3) GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.
(4) GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10.
(5) GU L 317 del 3.12.2010, pag. 12.
(6) GU L 59 del 4.3.2011, pag. 1.
(7) GU L 33 del 2.2.2013, pag. 19.
(8) EFSA Journal 2012; 10(7):2776.
ALLEGATO
Numero d’identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/l di acqua potabile |
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Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
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4d1712 |
Lallemand SAS |
Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M |
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Suinetti (svezzati) Suini da ingrasso Galline ovaiole Polli da ingrasso |
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5 × 108 |
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27 maggio 2023 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/UERLs/UERL_feed_additives/Pages/index.aspx