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1.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 398/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (2) reca norme e prescrizioni specifiche per quanto riguarda, tra le altre cose, la tenuta dei conti e le dichiarazioni delle spese e delle entrate degli organismi pagatori, nonché il rimborso delle spese da parte della Commissione nell’ambito del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
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(2) |
Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo. |
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(3) |
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, la Commissione può interrompere il termine di pagamento di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, per tutto l’importo oggetto della domanda di pagamento o per parte di esso, fino all’inoltro della dichiarazione di spesa del periodo successivo, qualora la Commissione abbia chiesto allo Stato membro di fornire informazioni supplementari in merito a discordanze, divergenze di interpretazione o incoerenze relative alle dichiarazioni di spesa. |
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(4) |
Al fine di garantire che i fondi dell’Unione siano utilizzati secondo le norme applicabili, l’articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3) prevede che la Commissione interrompa i termini di pagamento o sospenda i pagamenti conformemente alla normativa settoriale. |
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(5) |
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione si accerta dell’esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri e procede alla riduzione o alla sospensione dei pagamenti intermedi in caso di inadeguatezza di detti sistemi. Inoltre, ai sensi degli articoli 27 e 27 bis dello stesso regolamento, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti intermedi se uno Stato membro non fornisce le informazioni complementari soddisfacenti da essa richieste. |
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(6) |
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione rispetto al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è opportuno estendere i casi in cui il termine del pagamento intermedio può essere interrotto ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, in modo da includere la fattispecie in cui le informazioni fornite alla Commissione evidenziano la presenza di irregolarità inerenti a una domanda di pagamento o carenze nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo dello Stato membro. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 883/2006. |
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(8) |
Il comitato dei fondi agricoli non si è pronunciato nei termini fissati dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2006, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se sono necessarie ulteriori verifiche a motivo di discordanze, divergenze di interpretazione o incoerenze relative alle dichiarazioni di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 e relative modalità d’applicazione, o perché vi siano prove che facciano presumere che nelle spese riportate nella dichiarazione di spesa vi sono irregolarità aventi gravi conseguenze finanziarie, ovvero che vi sono carenze nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo per lo sviluppo rurale, lo Stato membro interessato, su richiesta della Commissione, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato nella richiesta secondo la gravità del problema constatato. Dette informazioni supplementari sono fornite attraverso il sistema protetto di scambio di informazioni di cui all’articolo 15, secondo comma, del presente regolamento.
Il termine di pagamento di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 può essere interrotto, per tutto l’importo oggetto della domanda di pagamento o per parte di esso, a decorrere dalla data di invio della richiesta di informazioni fino alla ricezione delle informazioni richieste, ma al più tardi fino alla presentazione della dichiarazione di spesa del periodo successivo.
In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che la normativa applicabile non è stata rispettata o che si è in presenza di un’utilizzazione impropria dei fondi dell’Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.