1.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 396/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 per quanto riguarda alcuni requisiti per il monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base dell’esperienza acquisita con il monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove nel 2010 e 2011, è stato modificato l’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 per semplificare la raccolta di dati e fornire ai costruttori gli strumenti per verificarli in modo efficiente.

(2)

Al fine di garantire un approccio coerente nel monitoraggio delle emissioni di CO2, è opportuno allineare il regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), con le modifiche apportate all’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1014/2010.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1014/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Se un veicolo è dotato di assali di larghezze diverse, gli Stati membri comunicano la larghezza massima dell’assale alla voce “Carreggiata dell’asse sterzante” o “Carreggiata dell’altro asse” nei dati di monitoraggio dettagliati.»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Preparazione dei dati da parte degli Stati membri

Quando completano i dati di monitoraggio dettagliati, gli Stati membri includono:

a)

per ogni veicolo con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g di CO2/km, il numero di veicoli immatricolati senza applicare i fattori di moltiplicazione indicati all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009;

b)

per ogni veicolo progettato per poter funzionare con carburante contenente etanolo (E85), le emissioni specifiche di CO2 senza applicare la riduzione del 5 % concessa a tali veicoli ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009;

c)

per ogni veicolo dotato di tecnologie innovative, le emissioni specifiche di CO2 senza tenere conto della riduzione delle emissioni ottenuta grazie a tecnologie innovative concessa ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

I dati di monitoraggio dettagliati sono comunicati con il livello di precisione indicato nella tabella di cui all’allegato II del presente regolamento.»;

3)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Veicoli non coperti da omologazione CE

1.   Se le autovetture sono soggette a omologazione nazionale di piccole serie, conformemente all’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE o a omologazione individuale conformemente all’articolo 24 della stessa direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autovetture di questo tipo immatricolate rispettivamente nel loro territorio, secondo quanto indicato nell’allegato II, parte C, sezione 1, del regolamento (CE) n. 443/2009.

2.   Gli Stati membri possono completare i dati di monitoraggio dettagliati per i veicoli di cui al paragrafo 1 e, in tal caso, utilizzano una delle seguenti denominazioni anziché il nome del costruttore:

a)

“AA-IVA”, per la comunicazione di tipi di veicoli omologati individualmente;

b)

“AA-NSS”, per la comunicazione di tipi di veicoli omologati a livello nazionale in piccole serie.»;

4)

gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1014/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Fonti dei dati

Parametro

Certificato di conformità (parte I, modello A1, A2 o B, a seconda dei casi, indicati nell’allegato IX della direttiva 2007/46/CE)

Documentazione relativa all’omologazione (direttiva 2007/46/CE)

Costruttore

Punto 0.5

Allegato III, parte I, punto 0.5

Numero di omologazione e relativa estensione

Punto 0.10

Certificato di omologazione di cui all’allegato VI

Tipo

Punto 0.2

Allegato III, parte I, punto 0.2

Variante

Punto 0.2

Allegato III, parte II

Versione

Punto 0.2

Allegato III, parte II

Marca

Punto 0.1

Allegato III, parte I, punto 0.1

Nome commerciale

Punto 0.2.1

Allegato III, parte I, punto 0.2.1

Categoria del veicolo omologato

Punto 0.4

Allegato III, parte I, punto 0.4

Massa (kg)

Punto 13

Allegato III, parte I, punto 2.6 (1)

Emissioni specifiche di CO2 (g/km) (2)

Punto 49.1

Allegato VIII, punto 3

Interasse (mm)

Punto 4

Allegato III, parte I, punto 2.1 (1)

Carreggiata dell’asse sterzante — carreggiata dell’altro asse (mm)

Punto 30

Allegato III, parte I, punti 2.3.1 e 2.3.2 (3)

Tipo di carburante

Punto 26 (o 23)

Allegato III, parte I, punto 3.2.2.1

Modalità carburante

Punto 26.1 (o 23.1)

Allegato III, parte I, punto 3.2.2.4

Cilindrata (cm3)

Punto 25

Allegato III, parte I, punto 3.2.1.3

Consumo elettrico (Wh/km)

Punto 49.2

 

ALLEGATO II

Tabella relativa alla precisione dei dati

Precisione richiesta per i dati di monitoraggio da comunicare a norma dell’articolo 2:

CO2 (g/km)

Numero intero

Massa (kg)

Numero intero

Interasse (mm)

Numero intero

Carreggiata dell’asse sterzante — carreggiata dell’altro asse (mm)

Numero intero

Riduzione delle emissioni mediante tecnologie innovative (g/km)

Arrotondata al terzo decimale più vicino

»

(1)  A norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.

(2)  A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.

(3)  A norma dell’articolo 3, paragrafi 7 e 8, del presente regolamento.