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19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 357/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 riguardo alla dose minima del preparato a base di Clostridium butyricum FERM BP-2789 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle specie avicole minori escluse le specie ovaiole (titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Mediante il regolamento (CE) n. 903/2009 (2) la Commissione ha autorizzato per dieci anni l’uso di un preparato a base di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso; mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione (3) l’impiego di tale preparato è stato esteso alle specie avicole minori, escluse le specie ovaiole, ai suinetti svezzati e alle specie di suini minori (svezzati). |
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(2) |
In forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 della Commissione il titolare dell’autorizzazione ha proposto una modifica dei termini dell’autorizzazione del preparato in esame, ossia una riduzione della dose minima di alimento completo da 5 × 108 UFC/kg a 2,5 × 108 UFC/kg per quanto riguarda il mangime destinato ai polli da ingrasso e alle specie avicole minori (escluse le specie ovaiole). La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso la domanda all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). |
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(3) |
Nel suo parere dell’11 dicembre 2012 (4) l’Autorità è giunta alla conclusione che il preparato in esame ottiene i risultati auspicati nei polli da ingrasso e nelle specie avicole minori (escluse le specie ovaiole) anche alle nuove condizioni di impiego, ossia nella dose minima di 2,5 × 108 UFC/kg. L’Autorità non ritiene necessario un monitoraggio specifico per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi per animali presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 903/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011. |
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(6) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’allegato del regolamento (CE) n. 903/2009 nella colonna «dose minima» i termini «5 × 108 UFC» sono sostituiti da «2,5 × 108».
Articolo 2
All’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 nella colonna «dose minima» i termini «5 × 108 UFC» sono sostituiti da «2,5 × 108» per le specie avicole minori (escluse le specie ovaiole) e i termini «2,5 × 108 UFC» sono sostituiti da «2,5 × 108» per i suinetti svezzati e per le specie di suini minori svezzati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 26.
(3) GU L 102 del 16.4.2011, pag. 10.
(4) EFSA Journal 2013; 11(1):3040.