11.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 327/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 aprile 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare misure relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un prodotto presentato sotto forma di bastoncini (18 mm × 200 mm), condizionati per la vendita al minuto in una scatola contenente 10 esemplari. Ciascun bastoncino pesa 28 g ed è composto dei seguenti elementi (% del peso):

foglie di artemisia essiccate (Artemisia vulgaris)

95

altre erbe aromatiche essiccate (come ad esempio salvia)

5

Il prodotto è destinato al trattamento di pazienti: i bastoncini sono accesi e tenuti in prossimità della pelle del paziente su specifici punti di agopuntura e sono bruciati in modo da produrre un calore che penetra in profondità.

1404 90 00

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 30, nonché dal testo dei codici NC 1404 e 1404 90 00.

Il prodotto è composto di diversi tipi di piante. Di conseguenza, è esclusa la classificazione come piante e parti di piante di una specie della voce 1211 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 1211).

Il prodotto non è destinato al consumo umano. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 2106.

Il prodotto non soddisfa le prescrizioni della nota complementare 1 del capitolo 30. Di conseguenza, non può essere classificato alla voce 3004 come preparazione medicinale a base di erbe o omeopatica.

Il prodotto non è utilizzato come prodotto per profumeria o per toeletta o preparato e preparazione cosmetica. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 3307.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nei prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, del codice NC 1404 90 00.